Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30989 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12116-2015 proposto da:

M.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO ANTONIO RIZZO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALFA STEPSTONE S.R.L., già ALFA SKYE SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore e per essa BETA STEPSTONE SPA in persona

dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott.

G.F.A.E., quale mandataria, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ORAZIO, 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO

SCARL, CAPITALIA SPA, BANCA MEDITERRANEA SPA, ITALFONDIARIO SPA,

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, CARICAL CASSA RISPARMIO

CALABRIA E LUCANIA, INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA, UNICREDIT SPA,

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, S.D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dalla lettura del ricorso, della sentenza impugnata e del controricorso, si apprendono i fatti di causa che possono essere riassunti come segue.

L’Istituto Bancario San Paolo s.p.a. (il cui credito, per effetto di ripetute cessioni, perverrà in seguito alla società Alfa Skye s.r.l., che a sua volta muterà poi ragione sociale in Alfa Stepstone s.r.l., odierna controricorrente) nel 1997 iniziò l’esecuzione forzata immobiliare nei confronti di M.V., sua mutuataria inadempiente.

La banca pignorò un fabbricato (non è dato comprendere dal ricorso e dal controricorso se venne pignorato anche il terreno circostante) assumendo che fosse di proprietà della terza datrice d’ipoteca A.R..

2. Nel 2007 il creditore procedente formulò istanza di vendita.

Con ordinanza 7.9.2007 il Giudice dell’esecuzione fissò alla società o/ creditrice procedente un termine di 120 giorni, ex art. 567 c.p.c., per depositare la certificazione attestante “le trascrizioni ed iscrizioni a favore e contro (…) gli eredi di A.R. dalla data della sua morte alla data di trascrizione del pignoramento”.

La Alfa Skye depositò il certificato notarile il 5.3.2008.

3. Il 18.12.2008 M.V. chiese al giudice dell’esecuzione di dichiarare estinto il processo, sostenendo una tesi così riassumibile:

(a) il giudice aveva ordinato alla società creditrice il deposito della certificazione attestante “le trascrizioni ed iscrizioni a favore e contro gli eredi di A.R.”;

(b) la creditrice aveva depositato certificazione notarile attestante lo status dell’immobile pignorato;

(c) ergo, la creditrice non aveva adempiuto all’ordine del giudice, perchè avrebbe dovuto depositare anche la certificazione attestante che gli eredi di A.R. non avevano acquistato l’immobile pignorato per altra via, diversa dalla successione ereditaria.

4. Il Giudice dell’esecuzione provvide su tale istanza con ordinanza 28.4.2010.

Senza espressamente prendere posizione sulla domanda di estinzione del processo esecutivo, il G.E. ordinò alla società creditrice di depositare entro 120 giorni “l’atto di donazione di M.G. in favore di M.V. e lo stato di famiglia di A.R.”.

Nè la ricorrente, nè la sentenza, indicano chi fosse M.G., e quale bene o diritto avesse ad oggetto quella donazione.

5. Questa seconda ordinanza venne reclamata da M.V. ai sensi dell’art. 630 c.p.c., sostenendo che il G.E. non avrebbe potuto concedere alla Alfa Skye, e per di più d’ufficio, un nuovo termine per il deposito dei documenti appena indicati (donazione e stato di famiglia).

Il reclamo venne rigettato dal Tribunale di Matera con sentenza 28.6.2011.

Tale sentenza venne annullata, con rinvio al Tribunale, dalla Corte d’appello di Potenza con sentenza 18.4.2012, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto Bancario San Paolo.

Il Tribunale di Matera con sentenza 23.4.2013 n. 2 tornò a rigettare il reclamo.

Ritenne che la Alfa Skye non fosse inadempiente all’obbklgo di deposito della certificazione catastale e notarile. Tale certificazione era stata debitamente depositata, e gli ulteriori documenti richiesti dal G.E. con l’ordinanza 28.4.2010 (donazione e stato di famiglia) erano documenti il cui deposito non era imposto dalla legge. Sicchè, se nulla da un lato vietava al giudice di ordinarne il deposito, nessuna conseguenza poteva avere la circostanza che la creditrice non li avesse depositati sua sponte.

6. La sentenza suddetta venne appellata da M.V., la quale tornò a sostenere che il G.E non poteva concedere due volte il termine di 120 giorni previsto dall’art. 567 c.p.c..

7. Con sentenza 17.2.2015 n. 66 la Corte d’appello di Potenza rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che, nè la Alfa Skye fosse stata inadempiente all’onere di tempestivo deposito della documentazione catastale, nè al G.E. fosse vietato fissarle un (secondo) termine per il deposito della donazione e dello stato di famiglia.

7.1. Sotto il primo profilo, ritenne che quel che il creditore procedente deve depositare è la certificazione concernente l’immobile, non gli atti compiuti dai creditori esecutati.

Pertanto l’ordinanza del G.E. che fissò il primo termine ex art. 567 c.p.c. (7.9.2007), ordinando al creditore di depositare la “certificazione attestante le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i soggetti esecutati” andava interpretata come se chiedesse il deposito della “certificazione attestante le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i soggetti esecutati relative all’immobile pignorato”.

7.2. Sotto il secondo profilo, la Corte d’appello ritenne che, una volta adempiuto dal creditore l’onere di depositare la certificazione richiesta dalla legge, nulla impedisce al giudice di chiedere il deposito di altra documentazione, ritenuta necessaria nel caso specifico.

Per l’esercizio di questa seconda facoltà non è necessaria l’istanza di parte, nè rileva che al creditore sia già stato concesso un termine ex art. 567 c.p.c., comma 2, in quanto si tratta di un potere officioso del giudice.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.V. con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la sola Alfa Stepstone.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso M.V. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 567 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, si articola in due diverse censure.

1.2. Con una prima censura la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la Alfa Skye avesse rispettato il primo termine concessole ex art. 567 c.p.c..

Con l’ordinanza 7.9.2007 infatti il G.E. le aveva ordinato il deposito della “certificazione attestante le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i soggetti esecutati”.

Per adempiere quest’ordine la banca avrebbe dovuto depositare le certificazioni attestanti che i tre esecutati eredi di A.R. non avevano acquistato l’immobile pignorato nè a titolo ereditario, nè ad altro titolo.

La banca invece depositò solo la certificazione attestante che A.R. non era proprietaria dell’immobile, e che di conseguenza non ne aveva trasmessa la proprietà ai tre esecutati M.A., M.M. e M.C. (p. 17 del ricorso).

1.3. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che in ogni caso il G.E., una volta rilevato che i documenti depositati dalla banca non erano sufficienti a dimostrare la proprietà dell’immobile, non avrebbe potuto concedere per la seconda volta un termine di 120 giorni per integrarli, ma avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio esecutivo: ciò in quanto il termine di 120 giorni per integrare la documentazione catastale può essere prorogato solo una volta, per giusti motivi e su istanza di parte: e nel caso di specie mancavano sia i giusti motivi, sia l’istanza di parte.

1.3. Il motivo è inammissibile per gravi carenze nella descrizione dei fatti, che non consentono a questa Corte di ravvisare quale interesse abbia la ricorrente a proporre la sua impugnazione.

In particolare nel ricorso:

-) non si dice quale immobile è stato pignorato, a chi appartenesse, se e come fosse pervenuto all’odierna ricorrente;

-) dapprima si afferma che M.V. sarebbe la “debitrice esecutata” (pag. 1), poi si soggiunge che l’immobile pignorato era di proprietà di A.R., “terza datrice d’ipoteca” (pagò 6);

-) si lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente ordinato al creditore procedente il deposito d’un “atto di donazione”, senza precisare quale bene avesse ad oggetto tale atto di liberalità;

-) si riferisce, senza contestare la circostanza, che per la sentenza impugnata l’immobile pignorato non era di proprietà del terzo datore d’ipoteca ( A.R.), e che di conseguenza questa non lo potè trasferire jure haereditario ai suoi eredi, “compresa M.V.” (così il ricorso, pp. 16-17);

-) si riferisce, senza contestare la circostanza, che per la sentenza impugnata il proprietario dell’immobile era l’amministrazione comunale di (OMISSIS), M.G. ne era l’usufruttuario, e M.V. ne era “livellaria”.

1.4. Dinanzi ad una così frammentaria e carente esposizione dei fatti, questa Corte non è in grado di stabilire se, nella prospettazione della ricorrente, l’immobile pignorato fosse di sua proprietà, o di proprietà del terzo datore d’ipoteca; e soprattutto quale interesse possa avere alla proposizione del ricorso, se l’immobile non era di sua proprietà.

Ove poi volesse ritenersi che, nella confusa prospettazione dei fatti sopra ricordata, la ricorrente abbia assunto per implicito di essere proprietaria o comproprietaria dell’immobile pignorato, il ricorso sarebbe addirittura incomprensibile: da, un lato, infatti, si invocherebbe la qualità di proprietaria, e dall’altro si riferisce senza alcuna contestazione (p. 17) che per la sentenza impugnata l’immobile era di proprietà del Comune di (OMISSIS).

In conclusione, questa Corte si trova al cospetto d’una sentenza d’appello che proclama – con statuizione non impugnata – M.V. “livellaria” dell’immobile pignorato (come già detto, non indicato nè descritto nel ricorso); e d’un ricorso che, senza impugnare la suddetta statuizione, proclama nello stesso tempo che sull’immobile pignorato fu concessa ipoteca da un terzo ( A.R.), che però non ne era il proprietario.

1.5. Le mende che precedono conducono a dichiarare il ricorso inammissibile, per una duplice e concorrente ragione: sia per la carente esposizione dei fatti e, di conseguenza, per la violazione del precetto dettato, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3; sia, in ogni caso, perchè le contrastanti indicazioni contenute nel ricorso non consentono a questa Corte di stabilire quale interesse possa mai avere la ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione, se dell’immobile pignorato non era proprietaria.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2 la declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.V. alla rifusione in favore di Alfa Stepstone s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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