Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30988 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9270-2017 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona degli avv.ti ANTONIO SERAFINO DI PAOLO e

ROBERTO MARIA MINNITI, nella loro qualità di Quadri Direttivi di 4^

livello addetti alla Struttura Civil Litigation & Litigation

Process Management, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO,

41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO GIUGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO SERRA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 12/4/2017 Unicredit S.p.A. ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza depositata 18 ottobre 2016, numero 371/2016, non notificata, emessa nei confronti di Z.D.A., deducendo tre motivi (il quarto in realtà è una richiesta di riforma delle spese di lite in base all’esito del giudizio). La parte intimata ha notificato controricorso oltre termine.

2. La Corte d’appello si è pronunciata in relazione a una azione civile di responsabilità avviata dal notaio Z., con atto di citazione del 12 novembre 1998, nei confronti della Banca di Lucania S.p.A. (ora Unicredit s.p.a.) per chiedere l’accertamento della illegittimità di comportamenti calunniosi assunti nei suoi confronti da componenti del CdA, correlati alla denuncia-querela sporta in data 31/1/91, tramite la quale il notaio, allora socio della banca, era stato accusato di aver autenticato una copia del libro dei verbali della banca, (in tesi) non conforme all’originale sottoscritto dal Presidente del Collegio sindacale, nella consapevolezza della sua non conformità all’originale, perchè priva della firma del presidente del Collegio sindacale, al fine strumentale di servirsene per opporsi, quale socio della banca, dapprima all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per i soci in sede assembleare e, poi, dinanzi al tribunale civile di Potenza, in sede di omologa della delibera assembleare, traendo così in inganno anche i magistrati componenti il collegio. In ragione di tale denuncia il notaio Z. era stato rinviato a giudizio penale con l’accusa di falso in atto pubblico e di abuso di ufficio, da cui in data 27/1/98 è stato assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con formula “perchè il fatto non sussiste”.

3. In questa sede di giudizio civile il notaio ha agito per chiedere il risarcimento del danno conseguente alla falsità e calunniosità della denuncia-querela sporta dalla banca nel 1991, nonchè per il fatto che gli organi rappresentativi della banca avevano compiuto non solo attività di indagine privata nei suoi confronti, condizionando la presentazione della denuncia di cui sopra all’intervenuto diniego di omologa della delibera assembleare (per vizio di formazione della delibera e per mancanza dell’interesse della società a giustificare il sacrificio del diritto di opzione spettante ai soci), e provveduto a diffondere la notizia del rinvio a giudizio sia con comunicazioni mirate, indirizzate al consiglio notarile locale e nazionale e al ministro della giustizia, sia con la diffusione della notizia agli organi stampa e in ambito societario, tutti comportamenti ritenuti lesivi della propria persona e onore professionale. Sosteneva il notaio, in particolare, che la denuncia della banca era stata strumentale, essendo stato egli percepito quale socio di disturbo per le numerose iniziative assunte, a tutela della minoranza dei soci, avverso gli obiettivi di gestione e di fusione intrapresi dagli organi sociali mediante false comunicazioni sociali, che avevano condotto a varie iniziative giudiziarie, anche penali, intese ad ostacolare le attività illegittime del consiglio di amministrazione di allora, evidenziatesi anche in seguito a un’ispezione della Banca d’Italia conclusasi nel 1994.

4. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda risarcitoria del notaio, mentre il giudizio di impugnazione, promosso dal notaio rimasto soccombente, aveva accolto la domanda risarcitoria del notaio sull’assunto che fosse integrata la prova della falsità dei fatti denunciati a carico del notaio e della consapevolezza di ciò in capo agli organi della banca, sulla scorta dei fatti materiali accertati in sede penale e sottoposti al vaglio critico del giudice civile, con la conseguente condanna della banca al risarcimento del solo danno non patrimoniale liquidato in via equitativa e delle spese di difesa sostenute nel giudizio penale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2043,2059 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 368 c.p., art. 530 c.p.p., comma 2, artt. 651,652 e 654 c.p.p.ex art. 360 c.p.c., n. 3; violazioni o falsa applicazione da considerarsi tutte e subordinatamente anche per nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 111 Cost..

1.1. In primo luogo la banca ricorrente assume che non sia stato rispettato il principio dell’onere della prova, spettando all’attore dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato, come indicato dal giudice di primo grado. In secondo luogo denuncia che la Corte d’appello ha desunto prove, ritenute vincolanti, da un processo penale che non concerne i medesimi fatti per poter fondare il proprio convincimento utilizzando le risultanze di un processo penale concernente fatti diversi, e precisamente non il reato di calunnia, ma il reato di falso ideologico e abuso d’ufficio per cui si è proceduto penalmente nei confronti del notaio su denuncia-querela della banca. In ogni caso la sentenza, a dire della ricorrente, si porrebbe in contrasto con il giudicato penale ove in motivazione, per l’assoluzione del notaio, è stato ritenuto insuperabile il dubbio sul reale svolgimento dei fatti, adducendo che, in separato giudizio penale, gli stessi funzionari della banca sono stati assolti anche dal reato di falsa testimonianza perchè il fatto non sussiste. In ultimo la banca ricorrente nota che, se anche la sentenza penale di assoluzione del notaio non abbia evidenziato il fatto come dubbio, sarebbe stato necessario che l’attore dimostrasse il dolo del denunziante, e dunque l’elemento soggettivo, che non può neanche essere desunto dall’assoluzione con formula piena dell’attore in sede penale, come sancito da Corte di cassazione n. 10033/2004, posto che l’azione penale ha natura pubblicistica e, come sancito da Cass. n. 6790/2016, la procedibilità d’ufficio del reato interrompe il nesso causale tra denuncia calunniosa e danno.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. La Corte di merito, nel caso in questione, ha osservato che “al fine di verificare se siano falsi i fatti reato denunciati possono essere utilizzate le prove raccolte in sede penale, dal momento che per costante giurisprudenza, il giudice civile può utilizzare come fonte del suo convincimento le prove raccolte in sede penale (o in altro giudizio) e, dopo averle sottoposte al proprio vaglio, fondare la propria decisione sulle circostanze già acquisite con le garanzie di legge in quella sede”. Inoltre, – ha ritenuto la Corte – “dal momento che l’appellante è stato assolto con sentenza passata in giudicato, emessa a seguito di dibattimento, il giudicato penale è vincolante del giudizio civile in ordine all’accertamento dei fatti materiali (cfr. in tal senso Cass. sezione lavoro, sentenza numero 21299/2014)”.

1.4. La Corte di merito ha quindi ritenuto che, alla luce delle prove acquisite in sede penale, risultavano definitivamente accertati alcuni fatti materiali di rilievo per il giudizio in esame, e più precisamente che il verbale estratto dal notaio dai libri sociali era privo della sottoscrizione dei componenti del collegio sindacale, avendo questi ultimi dichiarato concordemente dinanzi ai giudici in sede penale di aver apposto la firma al verbale solo in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della banca tenutosi il 20 ottobre 1990, e ciò secondo una prassi consolidata; sul verbale prodotto in assemblea dal notaio Z., e acquisito nel procedimento penale nei suoi confronti, i giudici penali verificarono la presenza visibile ad occhio nudo di una pregressa scrittura a matita dei nomi dei sindaci, circostanza quest’ultima evidenziata dal notaio sin dalle prime indagini; che nel verbale di assemblea del 20 ottobre 1990 veniva trascritto l’intervento del notaio che così dichiarava che considerava inesistente il parere dato dal collegio sindacale privo di sottoscrizioni e quindi non validamente costituita l’assemblea perchè non rispettosa dell’iter previsto dall’art. 2341 c.c., comma 2, posto che fino a mercoledì 17 ottobre 1990 non risultava che il collegio sindacale avesse formulato il parere richiesto; che le medesime circostanze esposte in sede assembleare dal notaio erano state prospettate in sede di giudizio di omologazione della delibera; dalla stessa testimonianza resa dall’avvocato dell’ufficio legale della banca si poteva evincere che all’epoca della estrazione dell’atto da parte del notaio non sussisteva la sottoscrizione dei sindaci.

1.5. Il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sè fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell’imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 – 01) secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato”. Sicchè la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo, che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).

1.6. Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, pen., Cass.. Sentenza n. 29117 del 15/06/2012).

1.7. Sotto il profilo del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, inoltre, rileva, da ultimo, Cass. Sez.6 -2, Ordinanza n.17316 del 03/07/2018 (Rv. 649457 – 01), con la quale si è confermato il principio secondo cui “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest’ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso “iter” argomentativo del decidente” (vedi anche Cass. N. 24475 del 2014 Rv. 633452 – 01, N. 21299 del 2014 Rv. 632927 – 01).

1.8. Pertanto il giudice civile, al di fuori delle ipotesi in cui l’illecito penale coincida materialmente con quello civile e costituisca un giudicato esterno, può liberamente utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, al fine di ricostruire “allo scopo” i fatti oggetto della decisione e di procedere a una nuova valutazione del comportamento assunto dal denunciante. In tal caso, tuttavia la Corte d’appello non ha fatto corretto uso dei principi sopra esposti, ove ha ritenuto che “il giudicato penale nel giudizio civile è vincolante in ordine all’accertamento dei fatti materiali”, con ciò dovendosi intendere che la Corte ha ritenuto di essere vincolata da un giudizio penale formatosi successivamente alla denuncia.

1.9. La Corte di merito, ha richiamato correttamente il principio secondo cui, il giudice civile, anche quando si limita a recepire – senza rinnovarle – prove che siano state assunte in sede penale nel contraddittorio tra le parti, non può esimersi dal procedere ad un loro autonomo apprezzamento quanto ad attendibilità, affidabilità e rilevanza, dando eventualmente conto e ragione del perchè non ha ritenuto di accogliere l’eventuale istanza di nuova assunzione in sede civile ritualmente avanzata da una delle parti poichè, diversamente, si finirebbe con il reintrodurre surrettiziamente quella vincolatività del giudicato penale che è esclusa al di fuori delle ipotesi tassative previste dal codice di procedura penale. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte di merito, nei fatti contraddicendosi, non ha espletato un giudizio del tutto autonomo e indipendente dal giudicato formatosi in altra fattispecie, attenendosi alle prove acquisite in quella sede penale, per altra imputazione, come se fossero indicative della responsabilità dei funzionari della banca nel denunciare il fatto, mentre l’accertamento avrebbe dovuto prendere in considerazione una situazione certamente più complessa da valutare, ove ha certamente inciso l’impulso dato dal Pubblico Ministero nell’avviare ulteriori indagini che, comunque, hanno condotto a un giudizio esauritosi con la denuncia del dubbio sul loro reale ed effettivo svolgimento.

1.10. La Corte d’appello, a fronte di una vicenda complessa da cui ogni soggetto risulta avere narrato mezze verità (posto che le firme dei sindaci erano state apposte a matita prima dell’assemblea e nell’originale risultava comunque la firma del Presidente del Collegio sindacale, non presente nella copia prodotta dal notaio ai giudici dell’omologa), ha considerato tuttavia dirimenti, ai fini della dimostrazione della consapevolezza della banca denunciante circa la falsità dei fatti denunciati, solo alcune prove raccolte in sede di giudizio penale, senza valutare che, nel caso specifico, è mancato un pronunciamento penale sul reato di calunnia quale elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile oggetto di causa. La Corte d’appello, invece, era tenuta ad accertare incidenter tantum tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di calunnia, considerando anche le componenti che, ex ante, hanno indotto la stessa parte inquirente ad avviare un’azione penale per falso ideologico nei confronti del notaio, terminata oltretutto con una decisione di assoluzione a contenuto perplesso, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

1.11. Pertanto, deve ritenersi che il giudicato penale di assoluzione del notaio, pur avendo giocato un ruolo decisivo per i giudici dell’appello, era del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento dell’illecito di calunnia, di cui l’elemento costitutivo è dato dal dolo, in riferimento però a un reato perseguibile d’ufficio ove l’iniziativa del Pubblico Ministero interrompe ogni nesso causale tra l’iniziativa del privato che denuncia il fatto e il danno eventualmente subito dal denunciato. La Corte d’appello, invero, tenendo conto solo di circostanze risultate nel corso del giudizio penale avviato dal Pubblico Ministero, da cui ha tratto il convincimento della sussistenza di una consapevolezza della banca della innocenza del notaio, non ha tenuto conto di altre circostanze dirimenti sotto il profilo oggettivo, soggettivo e causale, che il denunciante era tenuto a provare, quale il fatto che all’iniziativa della banca denunciante si era sovrapposta un’iniziativa del Pubblico Ministero che ha interrotto ogni nesso tra l’iniziativa processuale di denuncia assunta dalla banca, sulla base dei fatti allora a lei noti, e il danno eventualmente subito dal denunciante (v. Cass. sez. 3, 6790/2016), omettendo oltretutto di considerare che gli stessi funzionari della banca erano stati assolti da un separato procedimento per falsa testimonianza sulle medesime circostanze oggetto di denuncia, pur avendo attestato una sequenza dei fatti diversa da quella descritta dal notaio qui attore resistente.

1.12. Si tratta, pertanto, di un accertamento del reato, svolto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in spregio del fatto che il dolo, nella calunnia, resta escluso allorchè i dubbi sulla colpevolezza del denunciato si pongano, alla luce di tutte le circostanze del caso, su di un piano di ragionevolezza e con valutazione ex ante (cfr. Cass. N. 50254/2015). In mancanza di un giudicato formale sul punto, difatti, il giudice civile avrebbe dovuto svolgere un accertamento alla luce di corretti principi di diritto e, in via del tutto autonoma dal giudice penale, verificare la sussistenza di elementi attestanti la “consapevolezza dell’altrui innocenza” al tempo della denuncia, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, per accertare in concreto se il reato si fosse consumato a prescindere dall’intervento del Pubblico Ministero che ha avviato l’azione penale, fattore che si è certamente frapposto nella valutazione di un diretto nesso causale tra evento lesivo e danno, in ragione della procedibilità d’ufficio del reato.

1.13. Tale esito è stato del tutto ignorato dal Giudice civile, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l’affermazione della riferibilità causale del danno all’ipotetico responsabile presuppone, all’opposto, una valutazione nei termini di “più probabile che non” del tutto mancata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, Sez. 3 -, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017). In ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di un condotta integrante il reato di calunnia correlata all’azione penale stimolata dalla parte denunciante, e raccolta dal Pubblico Ministero, e ciò a prescindere dall’iniziativa del Pubblico Ministero, senza perciò far affidamento sulle prove acquisite nel giudizio penale che, appunto, si collocano in un tempo diverso e successivo rispetto a quello in cui i fatti sono stati denunciati per come si presentavano, allorchè non era stata ancora stata esaminata la condotta tenuta da tutte le parti (funzionari di banca, amministratori, sindaci e notaio) coinvolte nella vicenda che, alla luce dell’esito dei giudizi intrapresi, non è risultata così di facile lettura come poteva inizialmente apparire.

1.14. In sintesi, deve affermarsi il principio secondo cui, in assenza di una ricognizione piena ed esaustiva degli elementi che connotano la condotta che integra il reato di calunnia, collocati al tempo della denuncia dei fatti e non al tempo successivo della pronuncia di assoluzione dell’attore dal fatto di reato, oggetto della calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell’attore non costituisce un giudicato ai sensi degli artt. 651,652 e 654 c.p.p.. Pertanto, se da parte dell’attore è mancata una specifica allegazione degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perchè congruente con un’ astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso ex officio dal Pubblico Ministero, dovendosi ricondurre l’analisi degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia alla situazione anteriore al promovimento dell’azione penale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 2043,2059 e 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, nonchè all’art. 368 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che, in via residuale, la sentenza è viziata per aver omesso di esaminare in fatto se l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si è, o no, sovrapposta all’iniziativa del denunciante azione del nesso causale tra quest’ultima e l’evento dannoso allegato dal notaio, atteso che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, come sancito da Corte di cassazione n. 7790/2016. La banca ricorrente sostiene in sostanza che la denuncia penale nei confronti del notaio non solo è stata vagliata dalla magistratura inquirente, ma è stata altresì convalidata in termini di plausibilità dal magistrato in sede di udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio del notaio per falso ideologico e abuso d’ufficio.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016).

2.3. La Corte di merito, nel suo argomentare, non ha applicato detto principio, come sopra riportato al punto 1.5, posto che non ha evidenziato che l’attività intrapresa dalla banca, a prescindere dall’azione penale avviata dal Pubblico Ministero, aveva assunto un autonomo carattere calunnioso, sotto il profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, ove l’elemento soggettivo si connota in termini di dolo e di consapevolezza dell’altrui innocenza, e non di colpa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 11/12/2013).

3. Con il terzo motivo la banca ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione, per entrambe le previsioni, agli artt. 24 e 111 Cost. e l’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè in relazione all’omessa valutazione della documentazione in atti. Il ricorrente ravvisa un’ulteriore violazione delle regole processuali in cui è incorsa la sentenza, ove non risulta esaminata la consulenza tecnica grafologica prodotta in grado di appello dalla ricorrente, e svolta nell’ambito del procedimento penale a carico di funzionari della banca imputati per falsa testimonianza resa nell’ambito del procedimento penale a carico del notaio, conclusosi con la formula di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste.

3.1. Il motivo è infondato e inammissibile in ragione di quanto segue.

3.2. Il perito grafico, a dire della ricorrente, aveva concluso che la copia della relazione sindacale autenticata dal notaio, nella quale risultava l’assenza di sottoscrizioni dei componenti del collegio sindacale, era diversa da quella di cui il pubblico ufficiale aveva preso contezza e presentava la firma del presidente del collegio sindacale, come evidenziato dal residuo affiorare, sul foglio della copia autenticata dal notaio, di un segmento della sezione apicale corrispondente alla “G” di G., coincidente col nome del presidente del collegio sindacale, da cui si poteva evincere che la copia autenticata dal notaio era stata invece falsificata dal notaio qui resistente. Rileva la ricorrente che con tale argomentazione la Corte si sia sottratta dalla corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, posto che la relazione del CTU non può essere classificata come prova documentale, ma come mero atto difensivo prodotto da una parte, come tale soggetto alle regole valevoli per questo tipo, come sancito dalla Corte cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13902/2013.

3.3. La Corte di merito ha negato l’ingresso di tale documentazione nel giudizio di appello alla luce delle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., rilevandone la tardività della produzione e, sotto il profilo della indispensabilità della prova (dovendosi applicare la vecchia versione del disposto normativo che dava ingresso a prove tardive, se ritenute indispensabili), ha ritenuto che si trattava di attività meramente valutativa il cui esito non conduceva ad affermare ciò che la banca sosteneva, vale a dire che “il notaio non prese mai visione del libro dei verbali”.

3.4. Sul punto occorre confrontarsi con la pronuncia delle SS. UU, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 secondo cui “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicchè la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello”. Il rilievo vale certamente per gli atti processuali interni a un procedimento in corso, ma non per quelli ad esso estranei, come nel caso in esame, posto che la CTU da acquisire attiene a un diverso giudizio penale svoltosi nei riguardi dei funzionari della banca. Pertanto la Corte ha correttamente affermato che si trattava di nuova documentazione da valutare entro la cornice dell’art. 345 c.p.c..

3.5. Occorre, tuttavia, confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito, laddove, per escludere il carattere indispensabile della produzione documentale in appello, riferisce che la CTU non potrebbe confermare ciò che la banca assume, vale a dire che il notaio non prese mai visione del libro dei verbali, fatto da cui è derivata l’imputazione di falso ideologico per il notaio. Su questo rilievo svolto nell’ambito del giudizio di ammissibilità della nuova produzione documentale sotto il profilo della rilevanza della produzione si fini della decisione, la banca ricorrente non ha assunto alcuna posizione, e la censura, pertanto, non si conforma al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, in ordine al requisito di specificità del motivo, in quanto non argomenta sulla specifica ratio decidendi contenuta nella sentenza.

4. Conclusivamente, le prime due censure sono fondate, mentre è inammissibile la terza. Pertanto la Corte, decidendo nel merito, cassa la decisione senza rinvio, rigettando la domanda svolta dall’attore nei confronti del ricorrente. Le spese, data la complessità della vicenda trattata sia nel giudizio di merito che nel giudizio di cassazione, che ha comportato l’esame di un’intricata e complessa vicenda societaria, ove ciascuna parte non risulta esente da censure per il comportamento professionale cui erano rispettivamente tenute sotto il profilo endo-societario, vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Spese del giudizio interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA