Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30988 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 30988 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 27096-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZIONE
DISTACCATA DI LATINA, con ordinanza n. 765/2016 depositata il
28/11/2016 nella causa tra:
SANTUCCI GIOVANNI;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
ASL LATINA, VELOCCIA CLELIA;

Data pubblicazione: 27/12/2017

- resistenti non costituitesi in questa fase udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude affinchè sia affermata la

Rilevato
che Giovanni Santucci ha proposto ricorso nei confronti della ASL di
Latina e di Clelia Velloccia innanzi al T.A.R. del Lazio – sezione
distaccata di Latina per l’annullamento del provvedimento del
17.6.2010 col quale era stato conferito a quest’ultima l’incarico
temporaneo di infermiere coordinatore f.f. e per l’attribuzione in suo
favore del medesimo incarico;
che tale giudizio è stato riassunto innanzi al giudice amministrativo
dopo che il Tribunale di Latina, precedentemente adito in funzione di
giudice del lavoro dal Santucci, aveva dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione con sentenza del 12.3.2014;
che il T.A.R. del Lazio – sezione distaccata di Latina, con ordinanza
del 28.11.2016, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione
rispetto alla sentenza del Tribunale di Latina, rimettendo gli atti del
procedimento a questa Corte per la decisione a sezioni unite del
conflitto, dopo aver ritenuto che la controversia non poteva essere
ricondotta alla residuale giurisdizione del giudice amministrativo, non
venendo in rilievo una procedura preordinata al passaggio di
categoria o di qualifica dei partecipanti, posto che si trattava solo del
semplice conferimento di un incarico temporaneo;
che il P.G. ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del
giudice amministrativo;
considerato
che è condivisibile la conclusione del P.G. in ordine alla ritenuta

Ric. 2016 n. 27096 sez. SU – ud. 24-10-2017

-2-

giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.

sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice ordinario,
rientrando la controversia tra quelle di lavoro pubblico
contrattualizzato;
che in particolare la controversia attiene ad una ipotesi di mera
selezione diretta a passaggi di qualifica nell’ambito della stessa area
funzionale classificata dal contratto collettivo di appartenenza

privato rientrante nell’ambito della giurisdizione ordinaria, e non ad
una procedura concorsuale per l’assunzione dei dipendenti nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 64, comma 4, del d.lgs
30.3.2001 n. 165, cioè a controversia attribuita in via residuale alla
giurisdizione amministrativa;
che, infatti, la causa riguarda l’incarico di “infermiere coordinatore”
alla signora Clelia Vannoccia, incarico per il quale Giovanni Santucci
richiede la revoca, con contestuale assegnazione dello stesso a sé
medesimo;
che la giurisdizione ordinaria si riscontra in ogni caso in ogni caso in
cui si versa in ipotesi di mera selezione e non di un concorso vero e
proprio (v. fra tante Sez. Un., sentenza n. 7171 del 26.3.2014 e Sez.
Un., Ordinanza n. 21060 del 13.10.2011);
che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

direttamente applicabile, comportante l’esercizio di poteri di diritto

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