Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30987 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 30987 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 20708-2016 proposto da:
TRAINA MARIA, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
da sé medesima;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE, AMBITO
TERRITORIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – UFF IX;

Data pubblicazione: 27/12/2017

- intimati per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
833/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Rilevato
che Maria Traina ricorreva nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca al TAR del Piemonte avverso il
prospetto di disponibilità per la fase “A” della mobilità, pubblicato in
data 16.6.2016 all’Albo dell’Uff. IX, Ambito territoriale del VCO, nella
parte in cui non individuava il posto comune di diritto sulla classe di
concorso A019, con sede di titolarità presso il Liceo Cavalieri di
Verbania e con previsione di 18 ore di effettivo insegnamento sulla
materia (discipline giuridiche ed economiche) e completamento delle
12 ore di insegnamento curriculare sulla materia ex art. 28 CCNL
comparto scuola 2006/2009 a concorrenza delle previste 18 ore, con
assegnazione delle dette ulteriori 6 ore su altra sede e/o articolazione
scolastica;
che col predetto ricorso veniva, altresì, contestato il provvedimento di
trasferimento per mobilità professionale relativo alla fase “A”, Prot.
A0OUSPVB n. 2324/C.03 a Verbania, del 4 luglio 2016 dello stesso
Ufficio di cui al punto precedente, nella parte in cui non le veniva
attribuito posto comune su cattedra di diritto, con 18 ore di effettivo
insegnamento di cui sopra e con effettiva e definitiva titolarità sulla
sede scolastica del Liceo Cavalieri di Verbania, per 12 ore di
insegnamento curriculari e completamento sull’ITI Cobianchi di
Verbania o altra articolazione scolastica, delle ulteriori 6 ore a
concorrenza delle 18, come previsto dalla citata disposizione

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lette le conclusioni scritte del Sostituto Generale IMMACOLATA ZENO,

collettiva;
che tutto quanto precede veniva chiesto previa concessione del
provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della
qualificazione del posto assegnato presso il Liceo Cavalieri di Verbania
come posto di potenziamento, dovendosi invece intendere quale
posto comune di diritto, con la concessione in via provvisoria di n. 6

l’ITI Cobianchi di Verbania e/o altra articolazione presso altro istituto
della medesima città di Verbania;
che la ricorrente precisava, altresì, di essere stata immessa in ruolo
precedentemente all’anno scolastico 2014/2015, ex art. 399 D.Lgs
16.4.1994 n. 297, di aver partecipato alla procedura per mobilità
professionale a domanda per passaggio di cattedra dal posto di
sostegno (area tecnica) a quello relativo alla classe di concorso A019
(discipline giuridiche ed economiche);
che, invece, l’Amministrazione aveva finito per riqualificare tutti i
posti dell’organico destinati alla fase “A” della mobilità generale in
posti di “potenziamento”, ivi compreso l’assegnato posto sul Liceo
Cavalieri di Verbania, determinazione, questa, illegittima, in quanto
essa ricorrente aveva legittimamente confidato sull’attribuzione del
posto di diritto, come originariamente previsto dalla procedura di
assunzione ex art. 399 del Dlgs n. 297/94;
che l’attribuito diverso posto sul potenziamento non atteneva
all’insegnamento curriculare della materia, ma all’utilizzo del docente
rispetto a mansioni ed attività diverse, introdotte dall’intervenuta
legge n. 107/2015, che non potevano prevedersi al momento
dell’inizio della procedura di mobilità, nella quale non era stato
pubblicato il suddetto prospetto delle mobilità;
che in contrasto con le prescrizioni del decreto interministeriale del 28
aprile 2016, riportante i criteri relativi alla formazione dell’organico
per il triennio 2016 – 2018, era stata di fatto trasformata l’originaria

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AV.,

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ore a concorrenza delle 18 ore di insegnamento curriculare presso

cattedra di diritto in cattedra di potenziamento, nonostante la
previsione dell’insegnamento di 12 ore curriculari sulla materia presso
il Liceo Cavalieri, senza il dovuto completamento delle ore a
concorrenza delle 18 contrattualmente previste, atte a garantire
l’unitarietà di insegnamento in favore degli alunni e la stabilità della
posizione del docente;

respingeva l’istanza di sospensione e nel rinviare il procedimento per
la trattazione collegiale manifestava dubbi circa la giurisdizione del
giudice amministrativo sulla controversia in esame relativa a rapporto
di lavoro pubblico privatizzato;
che con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del
5.9.2016 Maria Traina chiedeva dichiararsi la giurisdizione
amministrativa, deducendo la titolarità di un mero interesse legittimo
di tipo pretensivo rispetto alla formazione dell’organico e all’esercizio
di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, nonché la
contestazione di atti di macro organizzazione ritenuti illegittimi, dai
quali derivava un non corretto assetto delle cattedre, con effetti
pregiudizievoli a suo carico;
che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Ufficio
scolastico regionale del Piemonte e l’Ambito territoriale del Verbano
Cusio Ossola – Uff. IX sono rimasti intimati;
che il P.G. ha concluso per la dichiarazione di giurisdizione del giudice
amministrativo;
considerato
che è condivisibile la conclusione del P.G. in ordine alla ritenuta
sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice
amministrativo in considerazione del fatto che la ricorrente impugna
atti organizzativi della Pubblica Amministrazione di contenuto
generale sulla definizione delle linee fondamentali di organizzazione
delle cattedre di insegnamento, anche in termini di rilevanza e di

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che con decreto del 25.8.2016 l’adito giudice amministrativo

modalità di conferimento della loro titolarità, oltre che di
determinazione delle complessive dotazioni organiche ex art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
che, in effetti, l’impugnazione della ricorrente investe atti di gestione
del rapporto di lavoro pubblico riconducibili al potere regolamentare
ministeriale ed ha per oggetto la richiesta di annullamento del

mobilità in relazione alla cosiddetta fase “A” di tale procedura nella
parte in cui omettono le riferite specifiche previsioni ed attribuzioni, il
tutto finalizzato alla rimozione dall’ordinamento di atti amministrativi
ritenuti di macro organizzazione e a tutela di una posizione di
interesse legittimo alla corretta individuazione dei criteri di
formazione dell’organico, con il riconoscimento di un posto comune di
diritto con due articolazioni orarie in luogo dell’adottato
potenziamento;
che, in definitiva, la contestazione investe direttamente il corretto
esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della
mancanza di conformità alla legge degli atti organizzativi attraverso i
quali sono definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici
e i modi di conferimento della loro titolarità, per cui la controversia
resta attratta nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo;
che questa Corte ha anche chiarito che, in tema di riparto di
giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico
privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione
investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo
mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti
organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i
modi di conferimento della titolarità degli stessi (Sez. Un., 9 febbraio
2009, n. 3052; Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733; Sez. Un., 16

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prospetto delle disponibilità e del provvedimento di trasferimento per

dicembre 2015, n. 25210). E ciò sul rilievo che possono darsi
situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli
atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall’art. 2, comma 1,
del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la deduzione di una posizione di
interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce
l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai

derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto
(Sez. Un., 8 novembre 2005, n. 21592; Sez. Un., 6 novembre 2006,
n. 23605; Sez, Un., 10 dicembre 2009, n. 25254; Sez. Un., ord. n.
11712/2016);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso va dichiarata la
giurisdizione del giudice amministrativo;
che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del
presente giudizio dal momento gli enti sopra citati sono rimasti solo
intimati;
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Nulla
spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2017.
Il Pres
Dr. Gisin i C zio

,

fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente,

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