Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30986 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. II, 27/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13944/2016 proposto da:

B.I., VICENTINI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SALA;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO

INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2620/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2620 del 2015, pubblicata il 26 novembre 2015, che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Bergamo e dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Grumello del Monte n. 167 del 2013 e nei confronti di Vicentini s.p.a., T.F., in qualità di Sindaco di Verona, e di B.I..

1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da Vicentini spa, T. e B. avverso numerose ordinanze-ingiunzioni del Prefetto di Bergamo (nn. 26775; 27310; 27309; 28715; 28788; 26835), emesse il 25 gennaio 2013 e notificate il 13 febbraio 2013, per altrettante infrazioni stradali (art. 142 C.d.S., commi 8 e 9) commesse a mezzo di veicoli di proprietà della società Vicentini, concesse in comodato al Sindaco di Verona, e condotte dall’agente di pubblica sicurezza B.I..

Ad avviso del Giudice di pace era applicabile la scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4 e ciò rendeva superfluo l’esame di ogni altra questione, ritenuta assorbita.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione proposta dal B. fosse inammissibile in quanto il predetto non era stato destinatario delle ordinanze-ingiunzioni.

Avuto riguardo alla posizione della società proprietaria dei veicoli, il Tribunale ha precisato di dover esaminare soltanto la questione della sussistenza dell’esimente prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 4 – posto che gli originari opponenti, vittoriosi in primo grado, non avevano proposto appello incidentale – e nel merito ha rigettato l’opposizione. Secondo il Tribunale, l’esimente invocata non poteva dirsi integrata per il solo fatto che al momento del rilevamento della velocità il veicolo fosse in uso al Sindaco di Verona, e fosse condotto da un agente di pubblica sicurezza, occorrendo la prova che il superamento del limite di velocità fosse collegato ad una situazione concreta riconducibile all’esimente, nella specie neppure allegata.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono B.I. e Vicentini spa, sulla base di tre motivi ai quali resistono il Ministero dell’interno e la Prefettura UTG di Bergamo. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività della memoria depositata dai ricorrenti in data 30 agosto 2019. Il termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., per il deposito di memorie – non oltre dieci giorni prima dell’adunanza camerale – era scaduto in data 31 luglio, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale.

2. Con il primo motivo, dedotto nell’interesse del solo B., è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. e si contesta che il B. era stato destinatario del provvedimento del Prefetto di Bergamo di sospensione della patente di guida per 21 giorni ed era soggetto alla decurtazione dei punti della patente, sicchè, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, aveva interesse all’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni.

3. Con il secondo motivo, dedotto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 2697 c.c..

Si contesta che, nel ritenere che non fosse provata la sussistenza dell’esimente allegata, il Tribunale non avrebbe considerato che dal 2007 la Prefettura di Verona aveva disposto un servizio di protezione in favore del Sindaco T., e che al momento delle rilevate infrazioni il Sindaco era trasportato per impegni istituzionali dal suo autista, al quale era stata conferita la qualifica di agente di P.S. ai sensi del D.L. n. 83 del 2002, art. 5-bis, conv. con modif. e integr., dalla L. n. 133 del 2002.

Non era necessario allegare e provare specifiche circostanze esimenti, poichè l’art. 5-bis citato, che richiama l’art. 177 C.d.S., attribuisce a determinati soggetti, tra i quali gli agenti di P.S., la facoltà di derogare alle norme del C.d.S., pur nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

4. Con il terzo motivo è denunciata, nell’interesse di entrambi i ricorrenti, violazione degli artt. 333,346,112 c.p.c. e si contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la questione concernente la tempestività delle ordinanze-ingiunzioni, non esaminata dal giudice di primo grado, non poteva essere esaminata in grado di appello in assenza di appello incidentale.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Non è contestato in atti che le ordinanze-ingiunzioni siano state emesse nei confronti soltanto del Comune di Verona e della società Vicentini e che il B. non avesse impugnato i verbali di accertamento, ragione per cui il predetto B. non aveva legittimazione proporre l’opposizione (ex plurimis, Cass. 14/03/2017, n. 6506; Cass. 22/03/2006, n. 6359; Cass. 19/09/2005, n. 18474). L’interesse diretto all’impugnazione neppure potrebbe ritenersi sorto per effetto della notifica al B. dell’ordinanza di applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, trattandosi di provvedimento ex se impugnabile anche per ragioni connesse all’attività di accertamento presupposta fin quando i relativi verbali non siano definitivi.

6. Il secondo motivo è inammissibile con riferimento alla posizione del ricorrente B., per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, ed è infondato con riferimento alla posizione della ricorrente Vicentini spa.

6.1. La sentenza impugnata ha dato anche conto che gli opponenti-appellanti non avevano dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla citata norma per il riconoscimento dell’esimente, essendosi limitati ad invocarne l’applicazione automatica in conseguenza del servizio istituzionale che si stava espletando al momento dell’accertamento delle infrazioni (trasporto del Sindaco e scorta).

L’affermazione è corretta poichè, ai sensi dell’art. 177 C.d.S., comma 2, richiamato dal D.L. n. 83 del 2002, art. 5-bis, conv. con modif. dalla L. n. 133 del 2002, le scorte possono derogare ai divieti ed alle prescrizioni del C.d.S. solo a determinate condizioni (servizi urgenti e uso congiunto di dispositivo acustico e visivo), non riscontrate sul piano probatorio nel caso di specie.

7. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

7.1. Il Tribunale è incorso nelle denunciate violazioni di legge processuale, avuto riguardo alla questione della nullità per tardività della sola ordinanza-ingiunzione prot. n. 26835/2013, che risulta essere stata dedotta in sede di opposizione dinanzi al Giudice di pace.

La questione era stata dichiarata assorbita, essendo stata accolta la domanda sulla base di una delle prospettate causae petendi, quella dell’esimente, e pertanto gli opponenti vittoriosi nel giudizio di primo grado non avevano l’onere di proporre appello incidentale per far valere la causa petendi non esaminata, essendone sufficiente la riproposizione (ex plurimis, Cass. 25/09/2014, n. 20172; Cass. 24/05/2007, n. 12162).

In questa prospettiva risulta priva di fondamento la tesi dell’Amministrazione controricorrente secondo cui, poichè la tempestività dell’ordinanza-ingiunzione costituiva questione pregiudiziale, l’assorbimento avrebbe comportato il rigetto implicito che richiedeva il gravame incidentale.

8. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare e spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Bergamo in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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