Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30982 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 30/11/2018), n.30982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11179-2017 proposto da:

B.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE LUCIANO ROSSETTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., S.P., S.A.,

considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato JACOPO DE

FABRITIIS giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2148/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2148/2016 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.G. nei confronti di S.G., S.A. e S.P. avverso la sentenza n. 2553/2015 del Tribunale di Firenze, e, per l’effetto ha integralmente confermato la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda attorea: a) era stato dichiarato risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in Firenze via Locchi n. 44; b) la B. era stata condannata al rilascio del predetto immobile entro il 9 agosto 2015, nonchè al pagamento della somma di Euro 14.500, a titolo di canoni non corrisposti dal 31 agosto 2012 al 5 gennaio 2015, oltre ai relativi interessi.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la B., articolando due motivi, nei quali denuncia, sotto due diversi profili, violazione di legge in ordine alla pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto.

Resistono con controricorso S.G., S.A. e S.P..

3. Il ricorso è improcedibile.

Come è noto, gli atti introduttivi di un qualsiasi giudizio impugnatorio sono diretti non soltanto ad instaurare il contraddittorio, ma anche per l’appunto ad introdurre un nuovo giudizio su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice, funzionalmente superiore, solo entro termini perentori prestabiliti dal legislatore, sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice dell’impugnazione.

E’ parimenti noto che le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, commi 1-4 conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. mod., non si applicano al giudizio di legittimità; ma a detto giudizio si applicano le norme processuali, che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica (i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa).

Orbene, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, depositare “copia autentica” della sentenza impugnata corredata di relata di notificazione.

E la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo più volte di precisare che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche – come per l’appunto si verifica nella specie per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01).

Nel caso di specie, risultando notificata a mezzo posta certificata la sentenza impugnata, è agli atti l’attestazione di conformità della sentenza impugnata, ma non è agli atti, come direttamente rilevato dal Collegio, l’attestazione di conformità della documentazione relativa alla notifica via PEC della stessa.

Occorre ribadire che, come per l’appunto precisato dalla Sez. 6 (nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte) nella sopra richiamata ordinanza, è necessaria l’autenticazione del messaggio p.e.c., perchè solo da detto messaggio si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario; ed è altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati (sentenza impugnata autenticata dall’avvocato che ha provveduto alla notifica e relazione della notificazione a mezzo PEC), in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

D’altronde, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato (il 28 aprile 2017) oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (16 gennaio 2017). Quindi era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Donde la improcedibilità del ricorso.

4. Essendo la notifica del ricorso anteriore alla menzionata ordinanza della Sez. 6 (nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte), si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono infine i presupposti di legge per il pagamento a carico di parte ricorrente dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate le spese processuali relative al giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA