Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30982 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. II, 27/11/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 27/11/2019), n.30982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7904/2015 proposto da:

Ken Pharma Di Z.F.D. Sas, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Della Giuliana, 58, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Caruso, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Longo;

– ricorrente –

contro

Novartis Farma Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Donatello

23, presso lo studio dell’avvocato Piergiorgio Villa, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paola Zanella;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3282/2014 della Corte d’appello di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato tempestivamente da Ken Pharma di Z.D. s.a.s. (d’ora in poi Ken Pharma) nei confronti di Novartis Farma s.p.a. (d’ora in poi solo Novartis) avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva respinto l’impugnazione e confermato la pronuncia di prime cure;

– in particolare Ken Pharma aveva chiesto l’accertamento del rapporto di collaborazione e consulenza instaurato con Novartis Fama per il periodo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2008 con conseguente condanna al pagamento in suo favore del compenso di Euro 71.982,00;

– si era costituita la convenuta Novartis che aveva contestato la pretesa creditoria ed eccepito la necessità che il contratto di consulenza avesse forma scritta e che fosse autorizzato dalla direzione della società, sicchè un accordo non scritto sarebbe stato contrario alla prassi aziendale;

– Novartis eccepiva, inoltre, come la bozza di contratto predisposta tra le parti prevedesse la conclusione del contratto in forma scritta (clausola di cui all’art. 9);

– il tribunale adito respingeva la domanda attorea sia per mancanza della forma scritta del contratto richiesta nella iniziale proposta, in applicazione dell’art. 1326 c.c., comma 4, sia per mancanza della prova documentale dell’attività svolta;

– la corte d’appello, esaminando i quattro motivi di impugnazione proposti dall’appellante, ha ritenuto insufficienti i documenti prodotti dall’attore ai fini della prova dell’avvenuta conclusione del contratto in questione;

– la corte ha, inoltre, ritenuto che le e.mail prodotte dall’appellante non provavano la durata della collaborazione come allegata e cioè fino al mese di ottobre ma, al più, sino al mese di maggio 2008;

– il giudice del gravame ha ribadito la correttezza della non ammissione delle prove orali ai fini di dimostrare un contratto che avrebbe dovuto avere forma scritta;

– la corte milanese ha inoltre disatteso la censura dell’appellante circa la ravvisata mala fede contrattuale che il giudice di prime cure aveva riscontrato nella condotta dell’attore, il quale, ex dipendente della convenuta, si era giovato dell’accesso ai server aziendali per eseguire prestazioni che gli venivano proposte informalmente dai dipendenti non autorizzati a sottoscrivere contratti di consulenza;

– a questo riguardo il giudice di secondo grado ha osservato che si trattava di argomento non decisivo ai fini della conclusione giudiziale, fondata precipuamente sulla mancanza di prova scritta del contratto;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Novartis Farma s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., art. 1326 c.c., comma 4, artt. 1327 e 1352 c.c., nonchè la contraddittorietà ed omessa motivazione per avere negato l’esistenza del rapporto di consulenza fra le parti, nonostante l’esistenza di prove documentali attestanti in modo univoco e certo la sua esistenza e validità;

– con il secondo motivo si denuncia, cumulativamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’omessa pronuncia (a), l’errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (b), l’omesso esame dei documenti e fatti decisivi per il giudizio (c), l’omessa ammissione di prova (d), il vizio di motivazione (e), l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione a sostegno del rigetto della domanda attorea;

– i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi alla questione inerente la fonte della pretesa creditoria azionata in giudizio;

– le doglianze sono tutte infondate;

– in tema di conclusione del contratto, la norma di cui dell’art. 1326 c.c., comma 4 – secondo cui, quando il proponente richieda una forma determinata per l’accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa – non attiene all’ipotesi della forma convenzionale vincolata prevista dall’art. 1352 c.c., essendo quest’ultima posta nell’esclusivo interesse dello stesso proponente, il quale può pertanto rinunciare al rispetto di detta forma ritenendo sufficiente un’adesione manifestata in modo diverso; pertanto, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto (cfr. Cass. 14657/2007; 13033/2018);

– nel caso di specie, la corte territoriale ha preso atto che la contestazione dell’appellante rispetto alle due rationes decidendi del giudice di prime cure non riguardava l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1326 c.c., comma 4, ma la rilevanza probatoria della documentazione prodotta al fine di dimostrare l’avvenuta approvazione del contratto;

– in tale prospettiva, la conclusione negativa è conforme al principio di diritto sopra richiamato, atteso che la proponente Novartis ha evidenziato come nel contratto oggetto della trattativa, non andata a buon fine, era inserita la clausola n. 9 che prevedeva la conclusione in forma scritta (cfr. punto n. 3 della sentenza);

– pertanto, secondo il richiamato principio ermeneutico la rinuncia alla forma scritta poteva provenire da Novartis ma non essere fondatamente invocata da Ken Farma;

– conseguentemente appaiono infondate le censure relative all’omesso esame dei documenti (e.mail, fatture, ecc.), all’omesso esame di prova testimoniale tesa a dimostrare l’avvenuta conclusione del contratto, così come quella fondata sul richiamo dell’art. 1352 c.c. (sulla forma convenzionale del contratto richiesta dalle parti), poichè superate dall’incontestata applicazione alla fattispecie dell’art. 1326 c.c., comma 4;

– l’esito sfavorevole dei motivi, comporta il rigetto del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 5800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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