Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30981 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 30/11/2018), n.30981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8915-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIULLO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) già INA Assitalia SPA, in persona del

Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 261/2017 – in accoglimento dell’appello proposto da Generali Italia spa nei confronti di P.R. – ha integralmente riformato la sentenza n. 365/15 del Tribunale di Como, e, per l’effetto ha respinto la domanda di risarcimento proposta dal P. nei confronti della compagnia Generali Italia, quale impresa designata per la gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, respingendo anche l’appello incidentale proposto dal P..

Era accaduto che in data (OMISSIS), verso le ore 6,30, il P., mentre stava percorrendo alla guida del veicolo di sua proprietà la s.p. (OMISSIS), su tratto di rettilineo, era rimasto vittima di un incidente a causa della condotta di un automobilista non identificato, che aveva effettuato improvvisamente una manovra di sorpasso, invadendo la corsia di sua pertinenza. Il P., per evitare l’impatto, aveva sterzato a destra, ed era andato a collidere contro un deviatore-dissuasore del traffico (c.d. panettone) collocato lungo il margine destro della carreggiata, riportando gravi lesioni.

Il P. aveva così convenuto in giudizio Generali Italia S.p.A. chiedendone la condanna, nella qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri di competenza del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.

Si era costituita la compagnia Generali Italia S.p.A., che, in via preliminare, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dall’attore, atteso che quest’ultimo aveva inviato la prima raccomandata utile ai fini interruttivi in data 3/4/2006 (e, dunque oltre cinque anni dalla data in cui si era verificato l’incidente); in via subordinata, aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, poichè la ricostruzione attorea dei fatti, non aveva trovato alcun riscontro sul piano probatorio; nel merito aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria ed aveva comunque contestato la quantificazione dei danni.

Il Tribunale di Como, espletata l’istruttoria, aveva dichiarato che il sinistro era stato determinato dalla responsabilità esclusiva di ignoti ed aveva condannato Generali Italia S.p.A. a pagare all’attore Euro 1.154.512,00.

La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata davanti alla Corte di appello di Milano che ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro dedotta dal P. ed ha quindi rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta.

2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano propone ricorso P.R. con sette motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la società GENERALI ITALIA S.p.A. In vista dell’odierna adunanza depositano memoria: sia il ricorrente P. che la compagnia controricorrente.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a sette motivi.

Precisamente, P.R.:

– con il primo motivo di ricorso, denuncia la nullità della sentenza d’appello, per violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 100 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e art. 164 c.p.c., comma 1. Al riguardo, contesta la capacità dell’appellante di stare in giudizio. Fa presente che il processo di primo grado era stato instaurato contro Generali Assicurazioni s.p.a. mentre la sentenza di primo grado era stata appellata da Generali Business Solutions s.c.p.a., senza provare le vicende che legherebbero tale società alla società convenuta. Invoca la sentenza n. 24179/2009 delle Sezioni Unite, nonchè i principi di diritto affermati dalle sentenze nn. 23786/2013 e 7775/2014;

– con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza d’appello, per violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento agli artt. 191 e 195 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. Al riguardo, si lamenta che la Corte ha violato le norme che regolano il sub-procedimento di ctu e quindi ha leso il suo diritto di difesa. Deduce la nullità della ctu nella parte in cui ha fornito la propria opinione personale sull’attendibilità dei testimoni e fa presente che detta eccezione: era stata formulata già nel corso della prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, era stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni ed era stata reiterata in appello sia con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale sia con comparsa conclusionale;

– con il terzo motivo di ricorso, denuncia la nullità della sentenza d’appello, per violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento agli artt. 115,116,132 e 253 c.p.c., all’art. 2697 c.c., agli artt. 111 e 113 Cost., all’art. 10 della Direttiva Comunitaria 2499/1Q3/CE e degli artt. 6 e 13 della CEDU. Al riguardo si lamenta che la Corte territoriale non ha assolto il dovere di svolgere una completa attività istruttoria, idonea al fine di pervenire all’accertamento della verità dei fatti, anche alla luce della particolare materia di cui si tratta e della particolare gravità del danno da lui sofferto. Rileva che il giudice di primo grado aveva ritenuto provati i fatti da lui allegati, mentre la Corte territoriale ha posto a fondamento della sentenza impugnata aspetti e circostanze che non erano state chieste ai testimoni in sede di interrogatorio. Invoca i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze nn. 18896/2015 e 24469/2014, in base ai quali il giudice di merito non può, senza contraddirsi, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e, dall’altro, ritenere lacunosa la sua deposizione. La Corte avrebbe dovuto riascoltare il teste S., come peraltro suggerito dal ctu (che aveva ritenuto congrua la dinamica del sinistro, ma aveva suggerito di chiedere al teste il modello del veicolo, a bordo del quale si trovava quando vide i fatti). Rileva che il giudice di primo grado aveva accertato con statuizione non impugnata (e, dunque passata in giudicato) che lui aveva riportato una gravissima lesione mielica al rachide cervicale;

-con il quarto motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e agli artt. 2699 e 2700 c.c. Al riguardo, lamenta la violazione delle norme relative alla valutazione degli atti pubblici, con riferimento al verbale redatto dalla Polizia il giorno dell’incidente oggetto del processo. In particolare si lamenta che la Corte ha ritenuto che gli agenti erano intervenuti immediatamente (mentre erano intervenuti dopo 55 minuti, nel corso dei quali il teste, resosi conto della presenza di altre persone, che avevano allertato i soccorsi, si era allontanato, senza lasciare il P. privo di soccorso);

-con il quinto motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 111 Cost., dell’art. 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 148 e art. 283, lett. a). Al riguardo, lamenta l’indebita estensione del contenuto delle norme che impongono le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale in caso di incidente stradale, in riferimento alla mancata indicazione del nome dei testimoni in querela e nell’atto di costituzione in mora. In particolare si lamenta che la Corte ha ritenuto non attendibile il teste, da lui dedotto, in quanto il nominativo del teste non era stato indicato al momento della querela e neppure nella richiesta di risarcimento dei danni. Invoca l’applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 9939/2012, tanto più che nella specie le dichiarazioni rese dal teste S. non sarebbero state smentite da altra acquisita risultanza processuale. D’altra parte, l’invocato art. 142, comma 2 non impone l’indicazione del nominativo dei testimoni nella richiesta di pagamento stragiudiziale; e detta norma, essendo speciale, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva;

-con il sesto motivo di ricorso, denuncia la carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di ritenuta inattendibilità del testimone di parte attrice S.. Al riguardo si lamenta della motivazione meramente apparente che non raggiunge il limite minimo di costituzionalità imposto dalla legge e che mostra superficialità in tutti i passi motivazionali (ad es. circa il fatto che: il processo era stato instaurato nei confronti di Generali s.p.a.; l’udienza del 19/10/2016 non era stata di precisazione delle conclusioni; il verbale di polizia non era stato redatto nell’immediatezza dei fatti, ma circa una ora dopo; la querela non era stata sporta dopo 2 giorni);

-con il settimo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e all’art. 2 Cost. Al riguardo deduce che la verificazione del fatto è stata riscontrata dagli agenti intervenuti ed è stata provata dai testimoni escussi; le gravissime lesioni, da lui patite, erano state indicate dal ctu ed erano state ritenute accertate dal giudice di primo grado; si lamenta che la Corte d’Appello ha violato i principi solidaristici, i quali avrebbero imposto la compensazione delle spese di lite.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (si cfr., tra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018, Rv. 649340 – 01), in tema di incidente stradale (e, in particolare, in merito alla dinamica del sinistro), il convincimento del giudice di merito – se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – è incensurabile in sede di legittimità.

Tanto si verifica nel caso di specie nel quale la Corte territoriale – dopo aver correttamente premesso che, in caso di incidente stradale provocato da veicolo non identificato (e di conseguente obbligo risarcitorio a carico del Fondo garanzia vittime della strada), la prova offerta dal danneggiato deve essere rigorosa – è addivenuta alla decisione di riformare la sentenza di primo grado ad esito di una scrupolosa disamina delle acquisite risultanze processuali, e, in particolare:

– degli accertamenti effettuati dagli agenti: questi erano intervenuti sul posto del sinistro dopo circa un’ora (quando l’autovettura del P. era ancora sul posto ed erano ancora visibili i segni dell’incidente) ed avevano ipotizzato, sulla base dei rilievi effettuati, che il sinistro poteva essersi verificato per perdita da parte del P. del controllo del mezzo;

– delle dichiarazioni rese dal teste S.: questi, non presente al momento dell’intervento dei verbalizzanti, era stato sentito nel giudizio di primo grado, dopo circa 12 anni dal verificarsi dell’incidente, e, nell’occasione, aveva dichiarato di aver visto l’incidente attraverso i finestrini della vettura condotta dal P., che lo precedeva;

– delle risultanze della espletata ctu: il perito nominato dal Tribunale, su richiesta dello stesso P., nel suo scritto definitivo, sulle basi delle caratteristiche dimensionali del veicolo Chrysler Voyager (caratterizzato da linea di cintura alta e voluminosi poggiatesta, che limitano la visibilità), aveva manifestato perplessità sul fatto che il teste S., attraverso i vetri della vettura del P. che lo precedeva, avesse potuto vedere l’auto antagonista invadere la carreggiata del P..

Peraltro, essendo oggi preclusa la denuncia del vizio di motivazione per motivazione insufficiente o contraddittoria, la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove sia affetta da radicali vizi giuridici.

2.2. Al rilievo che precede si aggiungono quelli che seguono.

2.2.1. Inammissibili sono i primi due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In primo luogo si osserva che, in via generale (Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010, Rv. 615404 – 01), la nullità della sentenza o del procedimento, prevista dal citato art. 360 c.p.c., n. 4, deriva dalla violazione di norme processuali (che riguardano la sentenza come atto, la costituzione del giudice ovvero il procedimento in senso stretto), sempre che detta violazione abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito (nel senso che, in assenza di tale vizio, quest’ultima non sarebbe stata resa nel senso in cui è stata resa). Orbene, nella specie il ricorrente deduce violazioni di norme processuali senza provare che la dedotta violazione ha influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito impugnata.

D’altronde, quanto alla capacità di stare in giudizio delle Generali Italia, si rileva che: a) la delega apposta in calce all’atto di appello è stata rilasciata da Generali Italia spa a firma del procuratore speciale; b) Generali Italia spa ha proposto l’atto di appello nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada; c) Generali Business Solutions è stata sì erroneamente indicata nell’intestazione dell’atto di appello, ma detta indicazione, peraltro non contestata nella comparsa di costituzione in appello, non è rilevante a fronte della circostanza che la procura a stare in giudizio è stata rilasciata da Generali Italia s.p.a.

Inammissibili sono anche il terzo, il quarto ed il settimo motivo, tutti rubricati in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Al riguardo si osserva che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di violazione di legge pone sempre un problema interpretativo (cfr., tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129 – 01), in quanto consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma di legge. Al contrario, i motivi proposti non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (che, in tesi difensiva, sarebbero state violate dal giudice di appello).

Inammissibili sono infine il quinto ed il sesto motivo, che sono rubricati entrambi in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo occorre ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, non incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso il giudice che, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio libero convincimento. Anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile nel paradigma del vizio motivazionale. Pertanto, questa Corte, sempre che non ricorra il vizio dell’omesso esame, non può esercitare poteri di controllo sulla motivazione della sentenza. Orbene, nella specie, il ricorrente non denuncia l’omesso esame di alcun fatto (inteso nella sua accezione storico fenomenica, come insegnato dalle Sezioni Unite con sentenza 8054/2014).

In definitiva, i motivi proposti non denunciano altrettanti vizi di legittimità, ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso a questa Corte.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 3000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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