Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30980 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 30/11/2018), n.30980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1805-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 82 presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO FUDULI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MAFRICA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA in persona del dott.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/2016 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1883/2016, in accoglimento dell’appello proposto da Ina Assitalia nei confronti di P.L., ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di Pace di Gallina n. 1184/2012 e, per l’effetto, ha condannato l’INA Assitalia Spa, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Calabria, a corrispondere al P., a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di Euro 3.045, 62, oltre rivalutazione e interessi.

Il P. aveva convenuto in giudizio davanti il Giudice di Pace di Gallina (RC) l’INA Assitalia S.p.A. per sentire condannare la compagnia al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 13.04.2010. Aveva dedotto che, nella suddetta occasione, mentre stava attraversando a piedi – lungo le apposite strisce pedonali – la (OMISSIS), era stato investito da un furgone, che era ripartito in retromarcia dopo una sosta e – subito dopo l’impatto – si era allontanato, rimanendo non identificato. Aveva concluso chiedendo che gli venisse riconosciuto un danno biologico permanente del 7%, 20 giorni di ITT, 37 giorni di ITP al 50% e 40 giorni di ITP al 25%.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea, accertando in particolare in capo al P. un danno biologico permanente del 6,5%, 97 giorni di ITT e e ITP, nonchè un danno morale, liquidando la complessiva somma di Euro 13.147,68.

La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata dalla compagnia in punto (non di an, ma) di quantum. Secondo la compagnia, la somma in concreto liquidata ad esito del giudizio di primo grado non trovava alcuna giustificazione nel danno accertato – consistente nella mera frattura del dito mignolo della mano sinistra – e al P. andava riconosciuto il danno biologico permanente nella minore misura di 2 punti percentuali, oltre a giorni 10 per ITP al 75%, giorni 20 per ITP al 50% e giorni 30 per ITP al 25%.

Il Tribunale, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza di primo grado: non riconoscendo al P. nessun danno per invalidità temporanea totale; liquidando allo stesso un minor danno per ITP (nella misura del 75% per un periodo di 20 giorni, nella misura del 50% per un periodo di 13 giorni e nella misura del 25% per un periodo di 66 giorni); individuando nel 2% la percentuale di invalidità permanente e quindi liquidando il danno biologico applicando i criteri fissati dall’art. 139 c.d.a. (trattandosi di sinistro che aveva provocato una invalidità permanente inferiore al 10%); non riconoscendo il danno morale, in mancanza di specifica allegazione e di prova.

2. Avverso la sentenza Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il P. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la società GENERALI ITALIA S.p.A., che, in vista dell’odierna adunanza, deposita memoria a sostegno del controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 4 motivi.

Precisamente, P.L.:

– con il primo motivo, denuncia la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento e la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 329 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; nullità ed inammissibilità della rinnovazione della ctu in grado di appello, avendo la compagnia assicurativa prestato acquiescenza alle conclusioni della prima ctu. Al riguardo sostiene che la sentenza d’appello è viziata da un macroscopico error in procedendo per violazione degli articoli sopra richiamati. Si lamenta del fatto che il Tribunale, quale giudice di appello, ha accolto la richiesta formulata dalla Società appellante, disponendo CTU medico-legale sulla sua persona, non tenendo conto dell’acquiescenza prestata sulle conclusioni della prima CTU da parte della difesa dell’Ina Assitalia, nel corso del giudizio di primo grado e del passaggio in giudicato del capo decisorio sul quantum, fondato sulla espletata consulenza tecnica d’ufficio. Rileva che controparte in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di pace non aveva reiterato la richiesta di rinnovazione della ctu, per cui si era formato giudicato in ordine alle conclusioni del primo ctu, la richiesta di rinnovazione formulata dalla compagnia nel giudizio di appello sarebbe inammissibile ed illegittima l’ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale;

– con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione degli artt. 168 e 347 c.p.c., artt. 36,123 e 123 bis disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè degli artt. 112, 115 e 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto assoluto di motivazione e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo si lamenta che il Tribunale ha deciso la controversia, senza provvedere alla necessaria acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e della documentazione in esso contenuta (ivi compresa la CTU disposta in prime cure con allegati il referto di Pronto Soccorso, gli esami radiologici, le attestazioni ospedaliere, le visite specialistiche), nonostante le sue reiterate segnalazioni; ed aveva disposto la rinnovazione della ctu, proprio perchè quella espletata in primo grado non risultava dal fascicolo processuale. D’altra parte il ctu nominato nel giudizio di appello aveva rassegnato le sue conclusioni senza tener conto di quanto direttamente apprezzato dal primo consulente d’ufficio e della documentazione allegata;

– con il terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 194 c.p.c. e degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c.; nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della CTU espletata nel giudizio di appello per violazione del principio del contraddittorio, error in procedendo e nullità della sentenza. Al riguardo, sostiene che “ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni, ha l’obbligo di avvertire nuovamente le parti”. Tanto sarebbe avvenuto nel caso di specie nel quale lui si era presentato alla data fissata per l’inizio delle operazioni peritali, ma queste erano state rinviate senza darne comunicazione alle parti. La mancata comunicazione delle date di inizio o di proseguimento delle indagini peritali – secondo il ricorrente – ha determinato la nullità della consulenza e la sua inutilizzabilità in giudizio, con conseguente nullità della sentenza, restando la consulenza medesima priva di qualsiasi effetto probatorio;

– con il quarto motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 11 e 24 Cost., nonchè artt. 194,195 e 197 c.p.c.; nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità e/o inammissibilità della relazione di CTU su cui si fonda la sentenza impugnata. Error in procedendo, nullità della CTU tempestivamente eccepita e della sentenza. Al riguardo, si lamenta che l’elaborato peritale, contrariamente a quanto disposto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, non era stato trasmesso alle parti prima di essere depositato in cancelleria.

2. Il ricorso – che censura la sentenza di appello perchè con essa è stato ridotto il quantum liquidato dal giudice di pace – è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il primo motivo, in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007, Rv. 598143 – 01), è potere discrezionale del giudice disporre d’ufficio il rinnovo della ctu. E l’esercizio di detto potere sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità.

2.2. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017, Rv. 646777 – 01), è potere del giudice di appello trattenere la causa a sentenza anche senza l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, salvo che il ricorrente non deduca – ipotesi questa che ricorre nella specie che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e salvo che il ricorrente non indichi specificatamente – ipotesi questa che non ricorre nella specie quali siano detti elementi.

2.3. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo, che, per motivi di connessione, si trattano congiuntamente. Invero, il giudice di appello ha correttamente ritenuto non necessaria la convocazione delle parti e degli eventuali consulenti di parte, trattandosi di seconda consulenza, che avrebbe dovuto essere redatta sulla base degli atti e del procedimento seguito dal primo ctu. Inoltre il ricorrente si lamenta di non aver ricevuto comunicazioni e deduce che dalle mancate comunicazioni è a lui derivato un concreto pregiudizio difensivo, ma non prova la sussistenza di detto pregiudizio, come sarebbe stato suo onere fare, e dimentica che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 3, sentenza n. 6195 del 18/3/2014), alle parti va data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali mentre incombe sulle parti l’onere di informarsi sul prosieguo delle indagini peritali al fine di parteciparvi. Infine, la valutazione della seconda ctu – anche in punto di assenza di collegamento causale tra la porzione di attività peritale, eventualmente nulla, perchè svolta in difetto del contraddittorio tra le parti, e la relazione finale – costituisce apprezzamento di fatto che, essendo sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità.

2.4. Occorre aggiungere che i motivi proposti sono stati rubricati in relazione ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Senonchè, quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di violazione di legge, correttamente rubricata, pone sempre un problema interpretativo, in quanto consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma di legge.

La nullità della sentenza o del procedimento, prevista dall’art. 360, n. 4, deriva dalla violazione di norme processuali (che riguardano la sentenza come atto, la costituzione del giudice ovvero il procedimento in senso stretto), sempre che detta violazione abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito (nel senso che, in assenza di tale vizio, quest’ultima non sarebbe stata resa nel senso in cui è stata resa). Peraltro, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Ed il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358 – 01).

Quanto infine al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, non incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso il giudice di merito che, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio libero convincimento. Anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile nel paradigma del vizio motivazionale. Pertanto, questa Corte, sempre che non ricorra il vizio dell’omesso esame, non può esercitare poteri di controllo sulla motivazione della sentenza.

Orbene, i motivi in esame sono inammissibili in quanto: non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (che, in tesi difensiva, sarebbero state violate dal giudice di appello); deducono violazioni di norme processuali senza provare che la dedotta violazione ha influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito impugnata; non denunciano l’omesso esame di alcun fatto (inteso nella sua accezione storico fenomenica, come insegnato dalle Sezioni Unite con sentenza 8054/2014). In definitiva, tutti i motivi non denunciano un vizio di legittimità, ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso a questa Corte.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 2800, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA