Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3098 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3098 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 974-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
887
ENIPOWER SPA;
–
intimato
–
Nonché da:
ENIPOWER SPA in persona dell’Amministratore Delegato
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
Data pubblicazione: 12/02/2014
GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI
ERNESTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FONTANA
VALERIA GRAZIA BRUNA, LEONE GREGORIO giusta delega a
margine;
– controricorrente incidentale –
AGENZIA DELLE DOGANE;
–
intimato
–
avverso la sentenza n. 87/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LEONE che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso
incidentale.
contro
Svolgimento del processo
A seguito di notifica di un atto di contestazione
ed irrogazione di sanzione amministrativa emesso
mancato pagamento dell’imposta di consumo di
energia elettrica nonché all’attivazione di
un’officina a scopo di produzione di energia
elettrica senza essere provvisto della prescritta
licenza di esercizio, la società Enipower spa
presentava ricorso alla Commissione Tributaria
provinciale di Como.
In particolare la società lamentava che non era
applicabile l’art. 53 D.Lgs 504/95 che si riferisce
solo al soggetto produttore di energia elettrica e
non invece al grossista, come contestato alla
ricorrente che, non producendo energia elettrica,
non possedeva officina.
La Commissione tributaria provinciale di Como con
sentenza nr.1/09/06
derubricava la fattispecie
sanzionata dall’art.
59 comma l lett.A) TUA
all’art. 13 D.L.gs 472/97 e determinava la sanzione
in misura inferiore a quella applicata.
1
dall’Ufficio tecnico di Finanza di Como relativo al
Su ricorso in appello
proposto
dalla
Agenzia delle Dogane, la Commissione tributaria
regionale della Lombardia, con sentenza nr.87/27/08
depositata in data 10/11/2008, confermava la
sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della
ricorso per cassazione la Agenzia delle Dogane con
cinque motivi ed ha resistito la società con
controricorso e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, secondo, terzo e quinto motivo di
ricorso la ricorrente lamenta la nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 coma l nr. 4 D.L.gs 31/12/1992 n.
546 ed art. 132 nr. 4 cpc in riferimento
all’art.
360
n.4
cpc
nonché
omessa
o
insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 nr.5 cpc in quanto la
CTR ha violato l’obbligo di motivazione ed ha
rigettato l’appello dell’ufficio con motivazione
apparente o inesistente di poche righe senza
prendere in considerazione alcuno dei motivi di
gravame proposti.
2
Commissione Tributaria regionale ha proposto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in
ordine ai motivi sopra descritti.
Infatti secondo l’orientamento di questa Corte
(sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012),
non indichi affatto le ragioni del proprio
convincimento rinviando, genericamente e “per
relationem”, al quadro probatorio acquisito,
senza alcuna esplicitazione al riguardo, né
alcuna disamina logico-giuridica che lasci
trasparire il percorso argomentativo seguito.
(Nella
specie,
relativa
ad
un
giudizio
tributario, la Corte, in applicazione del
riportato principio, ha cassato la sentenza
impugnata che aveva riformato quella di primo
grado richiamando il contenuto dell’avviso di
accertamento e dell’atto di appello, ai quali
prestava adesione, nonché il contenuto della
sentenza di primo grado, della quali
disconosceva la fondatezza in ordine agli
argomenti svolti, senza riferire le parti
essenziali di detti atti e di esplicitare il
ragionamento critico volto a giustificare
l’adesione ed il rifiuto alle opposte ragioni di
diritto espresse)’
3
sussiste vizio di motivazione quando il giudice
Nella fattispecie le poche righe di motivazione
del giudice di appello non consentono in alcun
modo un controllo adeguato ed esauriente in
ordine all’iter logico seguito dal giudice, il
motivazione del giudice di primo grado senza
nulla aggiungere.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta
violazione
e
falsa
applicazione
dell’art. 59 comma l lett.A D.L.gs 504/1995 ed
art. 5 comma l D.L.gs 472/1997
all’art.
in riferimento
360 n.3 cpc in quanto la CTR,
condividendo le conclusione della CTP, ha
derubricato la fattispecie sanzionata dall’art.
59 comma l lett.A) TUA all’art. 13 D.L.gs 472/97
e determinato la sanzione in misura inferiore.
In relazione al quarto motivo occorre precisare
che (vedi Sez. 5, Sentenza n. 4171 del
20/02/2009) “In tema di sanzioni amministrative
per violazione di norme tributarie, ai fini
dell’affermazione della responsabilità del
contribuente per aver chiesto un rimborso IVA in
misura eccedente il dovuto, per difformità dalla
dichiarazione, non è richiesto l’accertamento di
4
quale si è riportato laconicamente alla
un
intento
fraudolento,
in
quanto l’art. 5, quinto comma, del d.lgs. n. 471
del 1997 configura l’illecito tributario senza
richiedere il dolo specifico, e l’art. 5, primo
comma del d.lgs. n. 472 del 1997, applicando
all’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ritiene
sufficiente, ai fini della punibilità,
l’elemento psicologico della colpa, peraltro
presunta a carico di colui che abbia
consapevolmente e volontariamente posto in
essere l’atto vietato. (Nel caso di specie, la
Corte ha cassato la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale che aveva ritenuto
sufficiente ad escludere la punibilità la
rettifica della dichiarazione difforme
presentata un mese dopo la proposizione
dell’istanza di rimborso decuplicata rispetto al
dovuto, peraltro non accompagnata dal pagamento
della sanzione in misura ridotta)”.
alla materia fiscale il principio di cui
Pertanto risulta senz’altro applicabile nella
fattispecie l’art. 59 comma l D.Lgs.472/1997 in
quanto il giudice di merito, dopo aver accertato
la sussistenza della fattispecie sanzionata
consistente nell’attività di produzione
elettrica senza licenza di esercizio nonché
5
rt
l’omesso versamento
delle
rate
di
acconto per i primi mesi dell’anno 2003, non
poteva escludere l’applicabilità della sanzione
di cui all’art.59 comma l lett.a) Testo Unico
Accise, in considerazione della coscienza e
sussistenza quantomeno dell’elemento della colpa
a carico della società.
Deve essere respinto il ricorso incidentale
proposto con unico motivo consistente nella
mancata impugnazione della disposta applicazione
dell’art. 13 d.lgs. 471/97 con il ricorso in
appello proposto dall’Agenzia che, così facendo,
ha lasciato passare in giudicato il relativo
capo della decisione di primo grado che
applicava il predetto articolo in luogo
dell’art. 59 comma l lett.a) D.L.gs 504/1995.
Infatti deve essere escluso il passaggio in
giudicato della sentenza considerato che
l’impugnazione
del
capo
della
sentenza
relativo all’applicazione dell’art. 13
d.lgs.471/97 in luogo dell’art. 59 comma l
lett.A) D.L.gs 504/1995 risulta implicitamente
proposta nell’atto di impugnazione della
sentenza proposto dall’Agenzia delle Dogane.
.
6
volontarietà dell’atto vietato e della
Per quanto sopra il
ricorso principale
proposto deve essere accolto e respinto il
ricorso incidentale con rinvio ad altra sezione
della CTR anche per le spese.
Accoglie il ricorso principale proposto, rigetta il
ricorso incidentale, e rinvia ad altra sezione
della CTR anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 12/3/2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.