Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3098 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.L.D., in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra K.

L.S. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SUTTI STEFANO, LIVIA OGLIO con

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FILA SPORT SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 19658/2005 proposto da:

FILA EUROPE SPA in persona del Consigliere di Amministrazione Avv.

F.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato VALERI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NASCIMBENE BRUNO, DISEGNI GIULIO con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

HONOR LBD DOO in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra K.

L.S. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SUTTI STEFANO, OGLIO LIVIA con

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2058/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Terza Sezione Civile, emessa il 18/06/2004; depositata il 10/12/2004,

R.G.N.1442/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato STEFANO SUTTI;

udito l’Avvocato BRUNO NASCIMBENE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 24 aprile 2002 il Tribunale di Biella, rigettata l’eccezione di difetto di rappresentanza della societa’ attrice, dichiarava inammissibile per carenza della condizione di reciprocita’ ex art 16 preleggi la domanda proposta dalla Honor L.B.D. (OMISSIS), la quale aveva chiesto la condanna di Fila Sport S.p.A. alla restituzione di alcune somme a copertura di violazioni contrattuali e della normativa sull’embargo vigente nei confronti della (OMISSIS) nel periodo giugno 1992 – novembre 1995, nonche’ al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’interruzione dei rapporti intervenuti nel periodo successivo all’embargo.

Con sentenza in data 18 giugno – 10 dicembre 2004 la Corte d’Appello di Torino respingeva sia l’appello principale della Honor, sia l’appello incidentale della Fila.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la procura ad litem della Honor era regolare in quanto rilasciata da persona chiaramente identificabile ( K.L.S.) dichiaratasi legale rappresentante della societa’; ugualmente valida era la procura ad litem dell’appellata recando la sottoscrizione sufficientemente intelligibile del suo legale rappresentante; il primo giudice non aveva negato la giurisdizione italiana, ma aveva rilevato, nel merito, la mancata prova della condizione di reciprocita’, la cui sussistenza si poneva come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, secondo quanto previsto dall’art. 16 preleggi; l’appellante non aveva censurato le ulteriori affermazione del Tribunale circa la non avvenuta abrogazione della norma indicata e circa l’attribuzione dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza della condizione di reciprocita’; la domanda all’origine della controversia aveva come causa petendi la norma sull’embargo, per cui il suo accoglimento si sarebbe risolto in un vantaggio proprio per il paese nei cui confronti esso era stato disposto, con conseguente violazione dell’ordine pubblico internazionale; la condizione di reciprocita’ non doveva sussistere solo in astratto, ma anche in concerto; le condizioni di esercizio del diritto attribuito allo straniero erano quelle previste dalla legislazione interna, la quale prevedeva il rispetto della reciprocita’; la prodotta informazione del Ministero Federale delle Comunita’ Internazioni Etniche si risolveva in un mero e generico parere che non dimostrava la sussistenza della condizione in discussione; la violazione dell’embargo atteneva a materia incidente sull’ordine pubblico interno e internazionale; la censura relativa ai contratti conclusi dopo la revoca dell’embargo era infondata a fronte dell’assorbente rilievo del mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo alla condizione di reciprocita’.

Avverso la suddetta sentenza la Honor ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi.

La Fila ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui la Honor ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ragioni di carattere logico consigliano di esaminare per primo il ricorso incidentale, avendo esso carattere pregiudiziale.

Con il primo motivo la Fila denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 182 c.p.c., nonche’ degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla rigettata (in entrambi i gradi) eccezione di difetto di rappresentanza in capo a K.L.S. e al conseguente difetto di legittimazione processuale della Honor. Assume che non risulta da alcun documento la carica di legale rappresentante di costei e che, anzi, da un documento prodotto dalla stessa controparte risulta che tale qualita’ era stata attribuita ad altra persona.

La censura non e’ fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato (Cass. n. 20596 del 2007) che, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualita’, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potesta’ dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiche’ i terzi hanno la possibilita’ di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicita’ legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicita’ legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, pero’, che la contestazione della relativa qualita’ ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

La Corte territoriale ha correttamente posto in rilievo che la societa’ Fila non ha fornito la prova che – in virtu’ del principio sopra enunciato – le competeva e poi, ad abundantiam, ha aggiunto che da un documento in atti risultava che K.L.S. era direttore della ditta per il commercio estero interno, produzione e ingegneria con pieni poteri di rappresentare la Honor.

Con il secondo motivo la Fila denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 15 del 1968, artt. 15 e 17; artt. 20 e 21 Convenzione Italo – (OMISSIS). La censura riguarda proprio il documento appena sopra citato, di cui si assume l’inutilizzabilita’ trattandosi di atto amministrativo non legalizzato.

La censura rimane assorbita nel rigetto del primo motivo. D’altra parte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione la ricorrente incidentale non indica in quale proprio atto avanti ai giudici di merito abbia sollevato tale questione e non ne riferisce le pertinenti parti in modo di consentire alla Corte di compiere le necessarie valutazioni.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di tardivita’ della produzione del suddetto certificato, allegato all’atto di appello.

Anche questa censura e’ assorbita nel rigetto del primo motivo e, comunque, la ricorrente incidentale difetta dell’interesse processuale necessario per sollevarla.

Pertanto il ricorso incidentale risulta infondato.

Prima di esaminare analiticamente le censure addotte a sostegno del ricorso principale, e’ opportuno osservare che esso tratta due questioni di particolare rilevanza: la condizione di reciprocita’ nel trattamento giudiziario dello straniero e l’embargo della CEE verso la Repubblica Federale di (OMISSIS) che ha introdotto disposizioni prescrittive di particolari divieti di commercio e di trasporto da e verso quella Repubblica.

La normativa sull’embargo e’ stata emanata in applicazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avente forza obbligatoria per gli stati membri, nel novero dei quali erano compresi sia la Repubblica Italiana, sia la Repubblica (OMISSIS), nonche’ da una decisione della CEE. L’embargo incide sia sull’ordine pubblico interno, sia sull’ordine pubblico internazionale. Ne consegue che, nei rapporti internazionali, le norme di diritto interno (ivi compreso l’art. 16 preleggi che prevede la condizione di reciprocita’) sono fonti di diritto subordinate rispetto alla normativa sovranazionale che ha introdotto l’embargo.

Questo principio risulta decisivo per i rapporti giuridici risalenti a tutto il periodo d’embargo, che vincolava entrambi gli Stati, durante il quale la condizione di reciprocita’ non avrebbe potuto operare, trattandosi di norma subordinata.

La condizione di reciprocita’ incide sui rapporti precedenti e successivi all’embargo. L’art. 16 preleggi va interpretato in senso costituzionalmente orientato con riferimento ai diritti fondamentali delle persone fisiche. Ma la sua applicabilita’ rimane inalterata ai negozi di carattere economico – commerciale.

Con il suo primo motivo la Honor lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed erronea e falsa applicazione di norme di diritto, successivamente indicate nell’art. 16 preleggi nell’art. 11 c.p.c., comma 5 e nell’art. 1126 c.p.c. e negli artt. da 1, comma 1. a 1, comma 4 della Convenzione Italo – (OMISSIS), nonche’ nella L. n. 1368 del 1962 di ratifica, mentre con il secondo motivo ipotizza i medesimi vizi con riferimento all’onere probatorio della condizione di reciprocita’ da intendersi come dimostrazione che, in linea di fatto, il cittadino italiano gode nel Paese straniero di un trattamento analogo e che gli istituti giuridici di cui il cittadino straniero invoca l’applicazione esistono anche in detto Paese e non discriminano il cittadino italiano.

Le due censure, che per l’evidente connessione si prestano ad essere esaminate congiuntamente, involgono una serie di questioni e, in tal modo, compromettono il necessario carattere di specificita’.

Si assume che la Legge Speciale n. 1368 del 1962 avrebbe superato la condizione di reciprocita’ prescritta dall’art. 16 preleggi, ma tale affermazione e’ espressa in termini apodittici. D’altra parte l’asserito “superamento” potrebbe essere affermato solo considerando abrogato l’art. 16 in esame, che riguarda le fonti del diritto e la cui perdurante vigenza e’ stata superiormente ribadita.

Questa Corte (Cass. n. 877 del 1972) ha chiarito che la convenzione tra Italia e (OMISSIS) del 3 dicembre 1960, resa esecutiva con la L. 12 agosto 1962, n. 1368, riguarda soltanto la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa e, quindi ne discende che essa non ha abrogato alcuna norma del nostro diritto interno. Il diritto dei cittadini e delle persone giuridiche dello stato straniero ad accedere alla tutela giurisdizionale italiana non e’ in discussione, ma occorre verificarne condizioni e limiti. Questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^, n. 26063 del 2008) ha recentemente chiarito che, allorche’ lo straniero intenda proporre dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l’esistenza della condizione di reciprocita’ prevista dall’art. 16 preleggi costituisce uno dei fatti costitutivi della relativa pretesa. In quanto tale, la suddetta condizione di reciprocita’ deve essere provata – in caso di contestazione – da chi la invoca, e il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

Con riferimento alle ulteriori argomentazioni esposte con i motivi in esame e’ sufficiente rilevare che il cittadino italiano puo’ sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione, davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualita’ dell’attore implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domande che il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocita’, davanti al giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione – di cui all’art. 16 preleggi – spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, non incidendo sulla giurisdizione; che non e’ vero che la sentenza impugnata pretende una sorta di prova diabolica poiche’ la conoscenza della legge straniera si risolve in una “quaestio facti”, per cui la prova puo’ essere data con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto “affidavit”) di organo dello Stato estero e senza che sia necessaria l’acquisizione del testo della legge straniera, adempimento che, comunque, non sembra essere particolarmente difficoltoso; che la Corte d’Appello di Torino ha evidenziato la mancata prova che una societa’ italiana avrebbe potuto proporre in (OMISSIS) un’azione analoga a quella promossa dalla Honor ed ha congruamente motivato anche in riferimento al tema dell’embargo.

Con il terzo motivo, denunciando i medesimi vizi, viene trattato il tema della ritenuta contrarieta’ all’ordine pubblico internazionale.

La censura si rivela infondata per quanto sopra argomentato, si basa su argomentazioni del tutto generiche, non contrasta la motivazione addotta dalla Corte territoriale e, quindi, si rivela aspecifica.

Con il quarto motivo la Honor denuncia violazione degli artt. 166, 167, 180, 342, 345 e 346 c.p.c. con riferimento alla tardivita’ dell’eccezione della Honor che aveva a sua volta eccepito la tardivita’ dell’eccezione di carenza della condizione di reciprocita’ sollevata dalla Fila.

La stessa ricorrente ammette che la questione non aveva formato oggetto di un distinto capo della sentenza di primo grado e che, quindi, non aveva potuto formare oggetto di specifico motivo d’appello.

Ma se l’eccezione era stata ritualmente sollevata in primo grado, a fronte del mancato esame del Tribunale, avrebbe dovuto essere riproposta con uno specifico motivo con il quale lamentare l’omessa pronuncia. Analogamente sarebbe stato necessario specifico motivo d’appello ove l’eccezione fosse stata comunque esaminata e rigettata dal primo giudice.

In realta’ la Corte territoriale ha esaminato la questione rilevando che la controeccezione della Honor era stata formulata solo con la comparsa conclusionale e non nell’atto di citazione in appello.

Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alle domande riguardanti contratti conclusi in epoca successiva all’embargo.

Premesso che, sul piano logico, una motivazione non puo’ essere al tempo stesso omessa e contraddittoria, osserva la Corte che la ricorrente compie un raffronto tra la motivazione della sentenza della Corte d’Appello e le affermazioni del primo giudice, laddove il vizio di contraddittorieta’ della motivazione ricorribile per Cassazione e’ quello interno alla sentenza impugnata. La censura contiene un mero rinvio alle proprie conclusioni ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non ne riferisce le pertinenti parti, cosi’ impedendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di compire le opportune verifiche e valutazioni.

Giova, comunque, aggiungere che la Corte territoriale ha spiegato che nella motivazione del Tribunale il tema dell’embargo ha avuto mera valenza rafforzativa, essendo assorbente il mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza della condizione di reciprocita’.

Con il sesto motivo la Honor lamenta omessa motivazione e pronuncia circa un punto decisivo della controversia. Spiega che il giudice d’appello si e’ immotivatamente discostato dalle dichiarazioni rilasciate dalle autorita’ di (OMISSIS) e dalle certificazioni da essa prodotte e in particolare giudicato non idonea a tale scopo la documentazione prodotta in allegato all’atto d’appello.

La censura, che prescinde dal necessario riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 si rivela al tempo stesso priva di specificita’, non in armonia con il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, inidonea a dimostrare a quale diverso risultato – e per quali ragioni – la Corte d’Appello sarebbe: dovuta pervenire ove avesse valutato positivamente la documentazione indicata.

Con il settimo motivo viene proposta la medesima censura sotto il profilo della violazione delle norme di diritto.

Essa risulta inammissibile per le stesse ragioni indicate a proposito della precedente.

Pertanto anche il ricorso principale e’ infondato. L’esito del giudizio rescindente determina l’assorbimento di quello rescissorio.

La natura della controversia, le tesi sostenute dalle parti, il risultato negativo per entrambe consiglia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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