Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3098 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2018, (ud. 21/11/2017, dep.08/02/2018),  n. 3098

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto l’appello proposto dal Ministero Economia e Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva condannato il Ministero ad accreditare presso l’INPDAP l’indennità di anzianità maturata nei periodi 1/6/1971-31/3/1979 e 13/5/1984-20/1/1984 da M.M.N., dipendente dell’Unione Italiana Ciechi transitata dei ruoli della Regione Sardegna, Ufficio stralcio Enti Soppressi, a seguito della trasformazione dell’ente da pubblico a privato;

2. la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la L. n. 482 del 1988 ed ha rilevato che quest’ultima disciplina il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti degli enti soppressi o trasformati e prevede che gli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto devono essere versati dal competente ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del Tesoro;

3. avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali M.M.N., l’Unione Italiana Ciechi, I’INPDAP e la Regione Autonoma Sardegna non hanno opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo il Ministero denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1988, art. 6 in combinato disposto con il D.P.R. 23 dicembre 1978, artt. 1 e ss., D.P.R. n. 92 del 1984, art. 1 e ss., D.P.R. n. 616 del 1977, art. 119,L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 91, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 486, D.P.R. n. 761 del 1979, artt. 74, 75 e 76 e L. n. 482 del 1988, art. 1 e ss. “e deduce che la trasformazione in ente di diritto privato dell’Unione Italiani Ciechi non ha comportato la soppressione dell’ente che, a seguito del mutamento della natura giuridica, ha mantenuto la disponibilità dei fondi, non trasferiti allo Stato, il quale, quindi, non può essere chiamato a rispondere di obbligazioni relative al servizio prestato dal dipendente prima dell’assegnazione all’Ufficio stralcio;

1.2. la medesima rubrica il ricorrente antepone alla seconda critica con la quale rileva che in data 23 luglio 2010 è stata data attuazione alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 91, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 486, e si è stabilito che alle definizioni delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi provvedono le gestioni previdenziali di destinazione, ossia l’INPS e l’INPDAP;

2. il primo motivo è infondato perchè il ricorso si fonda su una ricostruzione parziale del quadro normativo;

2.1. la L. 27 ottobre 1988, n. 482, intitolata “disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato”, all’art. 1 precisa che le disposizioni della stessa legge si applicano “al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali “ed all’art. 6, dedicato alla indennità premio di fine servizio, dopo aver previsto che il personale trasferito alle Regioni è iscritto dalla data della messa a disposizione all’INADEL, pone a carico degli enti di provenienza o delle competenti gestioni di liquidazione l’obbligo di versare l’indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio;

2.2. la normativa, quindi, trova applicazione non nei soli casi di soppressione dell’ente ma anche nelle ipotesi di “riforma” e, comunque, di vicende modificative che abbiano comportato il trasferimento del personale (D.L. n. 481 del 1978, art. 1 terdecies, commi 1 e 2 si riferisce, appunto, al personale trasferito da enti nazionali alle regioni) e la distinzione rileva solo ai fini della individuazione del soggetto tenuto, ai sensi del richiamato art. 6, al versamento della provvista;

2.3. l’Unione Italiana Ciechi, ente morale di diritto pubblico istituito con R.D. n. 1789 del 1923, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 115 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato e le funzioni pubbliche in passato svolte sono state trasferite ai comuni ed alle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, con le modalità stabilite dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

2.4. l’art. 9 di detto decreto, che riguarda specificamente il personale, ha differenziato le modalità del trasferimento a seconda del regime delle Regioni e, mentre per quelle a statuto ordinario ha richiamato il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 122 per le regioni a statuto speciale, quale è la Regione Sardegna, ha previsto che il personale dal 1 aprile 1979 avrebbe continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze “dell’ufficio stralcio di cui all’art. 119 citato decreto”, ossia dell’ufficio al quale sono state affidate le “attività residue degli enti pubblici estinti” (così la rubrica del richiamato art. 119);

2.5. l’ufficio stralcio è stato istituito con il D.P.R. 24 marzo 1979 che, all’art. 4, ha attribuito l’amministrazione del personale in servizio presso le strutture site in regioni a statuto speciale, all’ufficio liquidazioni di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, operante all’interno del Ministero del Tesoro per la liquidazione del patrimonio degli enti pubblici soppressi;

2.6. sulla base degli atti legislativi e regolamentari sopra richiamati il personale dell’Unione Italiana Ciechi degli uffici ricadenti nelle regioni a statuto speciale è stato equiparato, quanto al trattamento giuridico, a quello degli enti soppressi, sicchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sul Ministero, all’interno del quale operava l’ufficio liquidazioni, l’obbligo imposto dalla L. n. 482 del 1988, art. 6;

3. il secondo motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 486, ha modificato della L. 23 dicembre 2005, n. 266, i commi da 89 a 91 e, dopo aver previsto la soppressione dell’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che “alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi…. provvede la gestione previdenziale di destinazione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l’INPS, I’INPDAP e l’INAIL concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze…. l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e I’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi”;

3.2. il legislatore, quindi, ha previsto come condizione necessaria ai fini della successione nel rapporto obbligatorio la stipula della convenzione con l’ente previdenziale, convenzione che il Ministero nella specie invoca, sostenendo che l’accordo sarebbe stato sottoscritto il 23 luglio 2010 (e quindi a giudizio già instaurato);

3.3. la censura si fonda, pertanto, su un documento che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6 e allegare ex art. 369 c.p.c., n. 4 o mediante deposito in questa sede o attraverso il richiamo specifico alle produzioni effettuate nei gradi del giudizio di merito;

3.4. il mancato rispetto degli oneri sopra indicati impedisce di scrutinare nel merito la censura;

4. poichè gli intimati non si sono costituiti, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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