Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3098 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18458/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE’ CAVALIERI 11, presso lo

studio dell’avvocato NICCOLO’ ABRIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE VETTORI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12964/2016 della CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE

di ROMA del 30/05/2016, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che sul ricorso n. 18458/2016 proposto da Fallimento (OMISSIS) in liquidazione (OMISSIS) S.r.l., il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue: che con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. il Fallimento (OMISSIS) in liquidazione chiede per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte, sez. 1 civile, recante il numero 12964/2016 depositata il 22.06.2016 evidenziando che nel corpo della motivazione ed in particolare alla pag. 5, punto n. 4 afferma che il secondo e terzo motivo sono “infondati”, sebbene poi in dispositivo la Corte abbia accolto il ricorso proposto dall’odierno istante affermando in dispositivo che “la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”; che effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza, dalle argomentazioni tecniche e letterali apportate a supporto della decisione emerge senza alcun dubbio la coerenza tra la motivazione e il dispositivo e la chiara ricorrenza nel punto indicato di un mero errore materiale;

Considerato:

che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione;

che in conclusione il ricorso va accolto disponendo la correzione dell’errore materiale nei termini sopra indicati.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale nel senso che, alla pag. 5, punto n. 4 ove è scritto “infondati” si intenda invece “fondati”.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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