Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30979 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 30/11/2018), n.30979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1734-2017 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 199,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.BLUMENSTIHL 55,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ACE EUROPEAN GROUP LTD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3815/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso

chiedendo la declaratoria di parziale inammissibilità (secondo

motivo e seconda parte del primo motivo) e comunque, nel resto e

complessivamente, il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3815/2016 – in accoglimento dell’appello proposto da Paolo Proietti nei confronti di R.M., Union Club Scuola di volo e Ace European Group Ltd ha riformato la sentenza n. 11779/2011 emessa dal Tribunale di Roma, e, per l’effetto, ha condannato, in solido, R.M. e la scuola di volo Union Club a risarcire i danni subiti dal P. nell’incidente occorso a quest’ultimo il (OMISSIS). Ha altresì rigettato la domanda di garanzia proposta dai suddetti convenuti nei confronti della ACE European Group l.t.d..

Nel 2006 il P. aveva convenuto in giudizio R.M. e la Scuola di Volo “Union Club”, deducendo che: si era iscritto alla scuola per un corso di deltaplano in data (OMISSIS); dopo alcune lezioni, di teoria e di pratica, si era trovato a svolgere una lezione di volo su un deltaplano della Union Club seguito da terra e via radio dall’istruttore R. (nell’occasione l’istruttore seguiva via radio altri 20 corsisti); intorno alle ore 17 era caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni gravissime con una valutazione di danno biologico pari al 90%. Sulla base di tali premesse fattuali il ricorrente aveva concluso chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al ristoro dei danni subiti.

Si erano costituiti in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in garanzia la compagnia assicurazioni ACE European Gruop LTD.

La compagnia, nel costituirsi, aveva rilevato che la Scuola di volo non aveva provveduto a provare l’esistenza del contratto di assicurazione e che in ogni caso il diritto era prescritto, non essendo stato denunciato il sinistro.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda attorea affermando che “il volo in deltaplano costituisce sicuramente uno sport estremo, particolarmente pericoloso, e pertanto chi lo pratica accetta ragionevolmente il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica. Non può quindi essere ipotizzata una responsabilità contrattuale dei convenuti i quali hanno garantito unicamente l’impegno ad impartire l’insegnamento professionale e le lezioni previste con la presenza costante dell’istruttore ed uso di tutte le precauzioni necessarie per la sua sicurezza ma senza tuttavia assumere responsabilità per l’incolumità fisica dell’allievo in caso di errori nell’esecuzione delle manovre nella pratica sportiva”.

La sentenza di primo grado era stata impugnata dal P., che si era lamentato dell’erronea, contraddittoria ed omessa valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale, deducendo che: fino al momento dell’incidente aveva eseguito soltanto 6 voli e, pertanto, non aveva alcuna esperienza (tanto che le esercitazioni erano state sempre portate a termine con notevoli difficoltà e gli atterraggi erano sempre avvenuti di pancia); dunque non era affatto un pilota esperto e non avrebbe dovuto effettuare il volo veleggiato alto con deltaplano biposto senza l’istruttore a fianco, come invece in concreto accaduto il giorno del sinistro; l’istruttore in quel giorno stava seguendo contemporaneamente 20 allievi in volo; lui, già in altre occasioni, aveva avuto difficoltà a tenere il contatto radio con l’istruttore (per cui questi avrebbe dovuto seguire via radio soltanto lui); infine, non gli era stato fatto indossare il paracadute, mentre tale misura, pur non necessaria, sarebbe stata opportuna, in considerazione delle altre circostanze di fatto già evidenziate.

La Corte d’Appello di Roma, come sopra rilevato, con l’impugnata sentenza ha accolto la domanda risarcitoria del P. ed ha rigettato la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della ACE European Group l.t.d..

2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso il R., in proprio e quale legale rappresentante della Union Club scuola di volo.

Ha resistito con controricorso il P..

Ha depositato controricorso anche l’ACE European Group LTD, la quale, rilevata l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, ha chiesto comunque dichiararsi il giudicato interno sull’autonomo capo della sentenza impugnata concernente la domanda ed il rapporto di garanzia impropria tra R.M. e la Scuola di volo Union Club e la compagnia.

In vista dell’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo declaratoria di parziale inammissibilità e comunque di rigetto del ricorso.

Hanno memoria a sostegno dei rispettivi assunti: sia il ricorrente R. che il controricorrente P..

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Precisamente, R.M., in proprio e quale legale rappresentante della Union Club scuola di volo:

– con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., c 1omma, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1218 e 1176 c.c. Al riguardo, il ricorrente – dopo aver premesso che si versa in una ipotesi di contratto atipico di istruzione sportiva – osserva che la responsabilità contrattuale nel caso di svolgimento di sport estremi impone un diverso rigore dell’elemento soggettivo e della responsabilità del debitore, come riconosciuto dal giudice di primo grado, in accoglimento della teoria dell’accettazione del rischio; si lamenta che la Corte territoriale ha violato le norme che disciplinano l’inadempimento, considerandolo al pari di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, e, per far ciò, ha fatto ricorso a deduzioni prive di riscontro probatorio;

– con il secondo motivo di ricorso, denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Al riguardo, rileva che “dai registri della scuola” era emerso che, al tempo dell’incidente, il P. aveva effettuato 24 lezioni pratiche (dunque voli), di cui le ultime 8 costituite da voli proprio da (OMISSIS)”; e che “erano voli alti ed effettuati in veleggiamento”. Sarebbe quindi emersa dagli atti processuali l’acquisizione, da parte del P., di una più che sufficiente esperienza. Deduce che, se la Corte avesse considerato tale circostanza, avrebbe diversamente e correttamente valutato i fatti; e, quindi, avrebbe riconosciuto che, nel momento in cui una persona esperta ed in grado di effettuare le manovre richieste, non esegue gli ordini impartiti dall’istruttore, perciò solo si assume ogni rischio derivante dalle proprie manovre, esonerando nel contempo l’istruttore, che viene posto nell’impossibilità di adempiere la propria obbligazione secondo quanto previsto dall’art. 1218 c.c.;

– con il terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1218,1227 e 1176 c.c. Al riguardo si lamenta che la Corte non ha valutato gli elementi di fatto, acquisiti al processo, dai quali, anche d’ufficio, avrebbe potuto e dovuto affermare il concorso di colpa del P.. In particolare sarebbe per l’appunto emerso che il P. aveva alle spalle almeno 6 voli alti e circa una ventina in generale; e che il giorno dell’incidente vi erano almeno altre 20 radio attive e funzionanti, per cui era inverosimile l’ipotesi prospettata nella impugnata sentenza (nella parte in cui ha affermato che “… o il P. non la sapesse usare (la radio) ovvero che gli apparati consegnatigli dalla scuola non fossero efficienti”. In ogni caso, quand’anche la radio del P. non avesse funzionato nell’istante in cui l’istruttore aveva ordinato all’allievo i di andare in atterraggio, si verserebbe in un caso di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore dalla propria obbligazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. L’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (entrato in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie nelle quali, come nella specie, la sentenza impugnata sia stato depositata successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Tale previsione ricorre nel caso di specie, nel quale, da un lato, la sentenza della Corte territoriale, oggetto di impugnazione, ha adottato una soluzione conforme con l’orientamento della Corte di cassazione; e dall’altro il ricorso non offre elementi per un ripensamento di detto orientamento.

Invero, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità della scuola e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge per contatto sociale, sicchè si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante. Ed è stato altresì precisato che la prova liberatoria può essere data da parte della scuola e dell’insegnante anche a mezzo di presunzioni; e, solo se la causa resta ignota, l’ordinamento vigente impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente (Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014, Rv. 629845 – 01).

In definitiva, su scuola ed istruttore grava l’obbligo non solo di fornire una formazione adeguata ma anche di vigilare sulla incolumità e sicurezza dell’allievo per tutta la durata del corso.

Di tali principi di diritto ha fatto buon governo nel caso di specie la Corte territoriale, la quale – dopo aver premesso in fatto che: a) il P. era un allievo della scuola di volo Union Club ed il giorno dell’incidente stava eseguendo un volo per deltaplano di addestramento nell’ambito di programma predisposto dalla scuola medesima; b) il giorno dell’incidente il velivolo volava in modo disordinato e, d’altra parte, il P. era stato richiamato più volte e non aveva seguito la pur ricevuta indicazione di atterrare; c) nelle schede, relative ai 6 voli effettuati tra il mese di giugno ed il mese di ottobre 1997, risultava (annotato sotto la voce “errori ed inconvenienti”) che il P. aveva problemi nell’utilizzo della radio ed era quasi sempre “atterrato di pancia” – ha ritenuto – con accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede processuale, in quanto congruamente motivato – che nel caso di specie non soltanto la scuola di volo ed il suo istruttore non avevano assolto i propri oneri probatori volti ad escludere una loro responsabilità nella causazione dell’incidente, ma, anzi, al contrario, era risultato positivamente accertato che l’allievo non aveva ricevuto un adeguato addestramento e avrebbe dovuto essere escluso dai voli, avendo ripetutamente omesso di seguire le istruzioni, che gli erano state impartite.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto di desumere la mancata previa adeguata istruzione del P. anche dal fatto che questi, in occasione dell’incidente, aveva effettuato – operazione questa definita nell’acquisita relazione tecnica “scelta pericolosissima”, che “presuppone da parte di chi la esegue l’assunzione di un grave rischio” – una virata “contro pendio” (ossia verso la montagna piuttosto che, come avrebbe dovuto, verso valle), facendosi così spingere dal vento contro la montagna. Ha aggiunto la Corte territoriale che la scuola e l’istruttore non avevano fornito il paracadute al P. e comunque non lo avevano adeguatamente istruito circa il suo uso.

Il ricorrente non ha offerto argomentazioni utili per affermare che i soprarichiamati principi di diritto non operino anche nel caso di danno cagionato a sè stesso da allievo della scuola di volo durante lo svolgimento di un corso di addestramento al volo per deltaplano.

Anzi, in senso contrario, va osservato che la Corte territoriale ha correttamente richiamato la disciplina normativa del volo da diporto sportivo, vigente all’epoca dei fatti (costituita dalla L. 25 marzo 1985, n. 106 e dal relativo regolamento attuativo: il D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404) ed ha precisato che, in base alla circolare n. 125/1989 dell’Areo Club d’Italia, adottata per l’appunto ai sensi del citato D.P.R. n. 404 del 1988, per gli allievi al secondo livello, quale era per l’appunto il P., era espressamente previsto:

a) “esecuzione ripetuta di tecnica di decollo, di volo, di atterraggio senza incertezza e su diverse pendenze”,

b) “corretto circuito di atterraggio” con nota asserente “ripetizione delle esercitazioni precedenti primo e secondo livello sino al raggiungimento di una sicura padronanza del mezzo”.

In definitiva, la Corte di merito non ha omesso di considerare l’operato dell’istruttore – che aveva seguito da terra il volo di addestramento del P. ed aveva ordinato a quest’ultimo di atterrare – ma con motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici, ha rilevato che il P., in considerazione della dimostrata scarsa padronanza dimostrata (del mezzo e delle attrezzature), in alcun modo avrebbe dovuto essere ammesso al terzo livello di addestramento, che prevedeva “voli in zone frequentate da piloti già abilitati”. Invero, l’obbligo di addestramento, che grava sull’istruttore, specie quando si tratti di attività per loro natura pericolose, si sostanzia non soltanto nella trasmissione di nozioni teoriche-pratiche, ma anche nell’elaborazione di percorsi formativi pratici individualizzati, che tengano conto delle attitudini e delle capacità personali di ogni singolo allievo. L’istruttore deve cioè essere in grado di comprendere e valutare l’effettivo grado di preparazione raggiunto da ogni singolo allievo nell’utilizzo del deltaplano e, quindi, di intervenire sulle modalità, sui tempi e sugli sviluppi dell’addestramento. Ciò in quanto ogni addestramento risente della “risposta” data dal singolo allievo interessato e va in ogni caso garantito l’addestramento in sicurezza (specie se relativo ad attività per sua natura pericolosa, si ribadisce, quale per l’appunto il volo con deltaplano).

2.2. Ciò posto, il primo motivo (rubricato in relazione al n. 3 e al n. 5) ed il secondo motivo (rubricato esclusivamente in relazione al n. 3) sono inammissibili anche sotto altro profilo.

Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, non incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso il giudice che, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio libero convincimento. Anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in sede di legittimità, non essendo inquadrabile nel paradigma del vizio motivazionale. Pertanto, questa Corte, sempre che non ricorra il vizio dell’omesso esame, non può esercitare poteri di controllo sulla motivazione della sentenza.

Quanto poi al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di violazione di legge, correttamente rubricata, pone per definizione un problema interpretativo, in quanto consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma di legge.

Orbene, i motivi in esame sono inammissibili in quanto non denunciano l’omesso esame (inteso nella sua accezione storico fenomenica) e non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (in tesi difensiva violate), ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso in sede di legittimità.

Peraltro il ricorrente fa riferimento ai “registri della scuola versati in atti”, senza tuttavia indicare, come pur sarebbe stato suo onere fare, in quale fase processuale e in quale atto detti registri sarebbero stati per l’appunto “versati”.

2.3. L’inammissibilità del terzo motivo consegue al fatto che il ricorrente si lamenta che la Corte, incorrendo in violazione delle disposizioni normative denunciate, ha omesso di valutare il concorso di colpa dell’allievo nella causazione del sinistro, ma non ha indicato nè il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso e neppure la fase dei precedenti gradi di merito nella quale la questione giuridica sarebbe stata formulata.

3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna R.M., in proprio e quale legale rappresentante della Union Club scuola di volo, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 8000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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