Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30977 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 30977 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16135/2016 R. G. proposto da:
STOJADINOVIC BOJAN
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Sampietro e Franco
Piacciaredda, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Roma, via Panama, n. 95;

– ricorrente contro
STWADINOVIC DAFINA

Data pubblicazione: 27/12/2017

- intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale di Trieste in relazione alla domanda proposta da
Stojadinovic Dafina ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Ceroni, che ha chiesto che le Sezioni
unite della Corte di cassazione, riunite in camera di consiglio, dichiarino l’inammissibilità del ricorso;
Rilevato che:
Stojadinovic Bojan ha proposto istanza per regolamento preventivo di
giurisdizione in relazione al giudizio pendente presso il Tribunale di
Trieste e relativo alle modifiche delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio emessa “dal Tribunale serbo”, richieste da Stojadinovic
Dafina ;
si sostiene che entrambi i coniugi sono di nazionalità serba e che,
pertanto, la competenza internazionale va attribuita all’autorità giurisdizionale serba, già competente ad emettere la sentenza di divorzio;
Il P. M. ha concluso in via principale per l’inammissibilità del ricorso,
ponendo in evidenza come non siano stati specificati gli estremi della
controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione;
Considerato che:
il ricorso è inammissibile;
deve invero trovare applicazione il principio, già affermato da questa
Corte, secondo cui il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia neces-

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aprile 2017 dal Consigliere dott. Pietro CAMPANILE;

sari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di
proponibilità del mezzo, cioè le parti, l’oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui esso si trova (cfr. per tutte, Cass., 18 maggio 2015, n. 10092);
il ricorso in esame non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366,

cuna ricostruzione della vicenda sotto il profilo processuale, omette di
specificare l’oggetto della domanda di revisione delle condizioni del
divorzio, che assume particolare rilevanza, in quanto, dovendo riaffermarsi l’autonomia della richiesta di modifica delle condizioni rispetto alla decisione relativa alla pronuncia del divorzio (Cass., Sez. U, 24
luglio 2003, n. 11526), deve altresì rimarcarsi la rilevanza delle circostanza, del tutto sottaciute, relative all’oggetto delle richieste, comportanti diverse soluzioni se riguardanti o meno la responsabilità genitoriale (Corte Giust., 29 novembre 2007, n. 68/07).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

primo comma, n. 3, cod. proc. Civ., poiché, oltre a non contenere al-

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