Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30976 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 30976 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7211/2016 R. G. proposto da:
FRATE SOLE S.R.L.
rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Montini, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, (studio Lessona);
– ricorrente contro
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

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Data pubblicazione: 27/12/2017

- intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
99/2016 de/ Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
aprile 2017 dal Consigliere dott. Pietro CAMPANILE;

tore Generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha chiesto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, riunite in camera di consiglio, affermino la giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato che:
la S.r.l. Frate Sole ha proposto istanza per regolamento preventivo di
giurisdizione in relazione al giudizio pendente nei confronti
dell’Azienda Usi Toscana Centro, quale successore a titolo universale
dell’Azienda Usi n. 10 di Firenze, davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana chiedendo dichiararsi la giurisdizione del
giudice ordinario;
essendo insorte contestazioni da parte della Usi in merito all’appropriatezza dei ricoveri effettuati e dei DRG (Diagnosis Related Groups)
assegnati nell’ambito dell’attività di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale svolta dalla società, quale casa di cura privata operante in regime di convenzione ed accreditamento presso il servizio
sanitario regionale toscano, con particolare riferimento, nella maggior
parte dei casi, alla durata della degenza dei ricoveri stessi, con ricorso notificato il 23 dicembre 2015 la società aveva impugnato davanti
al TAR le note con cui l’Azienda, previa quantificazione delle contestazioni, aveva chiesto la restituzione di determinate somme ritenute
non dovute;

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lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procura-

nel ricorso al TAR era specificato che l’azione veniva proposta al giudice amministrativo solo in via “prudenziale”, nel presupposto che la
materia dell’accreditamento di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8,
rientrasse nell’ipotesi di cui all’art. 133, comma 1, lett. C), cod. proc.
amm.;

duce l’incertezza derivante da numerose e recenti pronunce di merito,
del Consiglio di Stato ed anche delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che avevano attribuito al giudice ordinario la cognizione delle
controversie in tema di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni
dichiarate e delle valutazioni DRG attribuite dalle cliniche private accreditate;
sostiene, quindi, che la controversia attiene in realtà alla determinazione dei canoni e corrispettivi ad essa dovuti in relazione alla concessione di pubblico servizio per accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a
contenuto paritetico, e, quindi, a meri diritti patrimoniali, devoluti alla cognizione del giudice ordinario, e non già all’individuazione dei
presupposti e delle clausole dell’accreditamento, devoluti invece alla
cognizione del giudice amministrativo;
la USL non svolge difese;
Considerato che :

l’istanza per regolamento preventivo, inteso a far affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposta dalla stessa parte
che ha adito il giudice amministrativo, è ammissibile, in applicazione
del principio secondo cui sul punto occorre ribadire la giurisprudenza
di queste Sezioni Unite, secondo cui la natura oggettiva dell’interesse

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in merito all’ammissibilità del ricorso per regolamento la società de-

alla corretta soluzione del problema di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere ai sensi dell art. 41 c.p.c., anche del soggetto
che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia
poi (spontaneamente o su eccezione della controparte) ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta, da lui effet-

1998, n. 174 e n. 217 del 2001, n. 4704 del 2002, n. 27997 del
2013);
nella specie, infatti, sussiste il requisito del “ragionevole dubbio” della parte ricorrente sulla giurisdizione (inteso come interesse concreto
ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle Sezioni
Unite, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole), requisito che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite richiede
per la proposizione del regolamento da parte dello stesso soggetto
che ha adito il giudice (Cass., Sez. U. n. 21260 del 2016; id., n.
27990 del 2013 e n. 15237 del 2011), in considerazione della pluralità di pronunce di merito e di legittimità indicate dalla parte, tutte nel
senso della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie tra case di cura private accreditate e USL, aventi ad oggetto l’entità delle somme spettanti alle prime;
va affermata, in conformità alle conclusioni del P.M., la giurisdizione
del giudice ordinario;
Infatti, il petitum sostanziale va individuato nella determinazione pecuniaria delle prestazioni fornite dalla casa di cura, in base al regime
della convenzione/accreditamento all’epoca vigente ed alla corretta
valutazione dei ricoveri e dei DRG, senza che sia stata posta alcuna

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tuata, circa il giudice da adire (ex plurimis, n. 11351 e n. 11548 del

questione di interpretazione complessiva o di legittimità del suddetto
regime ovvero della congruità del tetto di prestazioni fissato;
come è noto, per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie,
nell’ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, concer-

c. cod. proc. amm., come risultante a seguito della successiva dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della
Corte cost. n. 204 del 2004), nelle quali venga in rilievo non l’esistenza od il contenuto della concessione o l’esercizio di poteri autoritativi
della pubblica amministrazione sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni, ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un
rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa
(Cass. Sez. U, n. 10149 del 2012; Cass. Sez. U, n. 411 del 2007);
viene infatti in rilievo, nell’ambito del sistema sanitario di accreditamento di cui al d.lgs. n.502 del 1992, art. 8, la determinazione, alla
stregua degli appositi accordi contrattuali intervenuti tra le parti, della
remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati, senza che rientri nel thenna decidendum alcun profilo legato
all’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali;
P. Q. M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

nenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” (art. 133, comma 1, lett.

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