Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30975 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 27/11/2019), n.30975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3025-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PEPE ALFONSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– controricorrente –

contro

CONIUNE NAPOLI;

– intimato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5049/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.7.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da F.D. avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di contributi previdenziali;

che avverso tale pronuncia F.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo fine di partecipare alla discussione orale;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 139 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la validità della notifica della cartella effettuata nel luogo di residenza del destinatario, ancorchè presso l’abitazione di un parente;

che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, operando riferimento a documenti ed atti processuali (relazione di notifica della cartella e certificato di residenza dell’odierno ricorrente) non trascritti in ricorso, nemmeno nelle parti all’uopo necessarie per intendere il fondamento fattuale delle censure, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte in atto si troverebbero, in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui il ricorrente che denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio in procedendo o di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti di cui lamenta l’omessa o inesatta valutazione (cfr. fra le tante Cass. nn. 14107 del 2017, 11738 del 2016, 19410 del 2015);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INPS, non avendo l’Agenzia resistente svolto attività difensiva apprezzabile oltre il deposito dell’atto di costituzione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

l,a Corte dichiara inammissibile il ricorso alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidandole in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00, per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15′,, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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