Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30972 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 30/11/2018), n.30972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 23655-2014 proposto da:

L.A.S., LI.AN., L.G.L.,

LI.GA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso lo

studio dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE DEL CUORE giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

G.C., L.M.L., R.A.R.;

– intimati –

Nonchè da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIA RAFFAELLA DALENA, rappresentato

e difeso dall’avvocato LAZZARO CONTINI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.A.S., LI.AN., L.G.L.,

LI.GA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso lo

studio dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE DEL CUORE giusta procura speciale in atti al

controricorso;

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER

36, presso lo studio dell’avvocato MARIA RAFFAELLA DALENA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA BORGIA, MARIA

TERESA CHETTA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 136/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.C. convenne, davanti al Tribunale di Lecce, G.C. e L.M.L. per sentirli dichiarare tenuti a prestare il rendiconto dei lavori autorizzati ed eseguiti sull’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), e dagli stessi condotto in locazione; essere tenuti a corrispondere all’attore il canone mensile di Lire 700.000 da aprile 1996 e conseguentemente pronunciare la compensazione legale tra le somme anticipate dai coniugi G.- L. per i lavori e quelle dovute a titolo di canoni di locazione, con condanna dei convenuti agli ulteriori canoni e alle spese del giudizio.

I convenuti si costituirono, eccepirono il difetto di interesse ad agire dell’attore per avergli comunicato le somme spese e la carenza di legittimazione passiva di L.M.L. perchè priva della capacità di intendere e di volere a causa del prematuro decesso del figlio.

Nel merito contestarono l’esistenza del contratto di locazione per avere l’attore manifestato la volontà di donare i due appartamenti allo stato grezzo alle due figlie M.L. e Ga.; chiesero in via riconvenzionale il pagamento della somma di Lire 99.891.439 oltre ad alcune rate di mutuo ottenuto per affrontare le spese. Venne ammesso interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e CTU. Il giudizio fu interrotto e poi riassunto dagli eredi di L.C..

Il Tribunale di Lecce accertò che i coniugi G.- L. avevano eseguito lavori nell’immobile per Euro 33.276,50 e che, pur in mancanza di prova del contratto di locazione, era pacifico che avessero abitato l’immobile per circa 15 anni senza corrispondere alcunchè, sicchè appariva equo riconoscere all’attore L., e per lui ai suoi eredi legittimi, una somma pari a quella dovuta a costoro, equitativamente liquidata; dispose conseguentemente la compensazione tra il dare e l’avere, compensando tra le parti le spese del giudizio.

G.C. propose appello, si costituirono in giudizio gli eredi L. e L.M.. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 14/2/2014, qualificato quale appello incidentale l’intervento di L.M., lo dichiarò inammissibile. Quindi, qualificato il contratto intercorso tra L.C., la figlia M.L. ed il G. come comodato, escluse la debenza di alcuna somma da parte dei comodatari e confermò la debenza della somma da loro sborsata, rigettando conseguentemente l’originaria domanda attrice. Condannò quindi tutti gli eredi di L.C., compresa la figlia L.M., a pagare al G. detta somma ai sensi dell’art. 2041 c.c., escludendo la compensazione riconosciuta dal Tribunale e ritenendo passata in giudicato la sentenza di primo grado nei confronti di M.L. in conseguenza dell’inammissibilità del suo appello.

Avverso la sentenza A.S., An., G.L. e Li.Ga. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi G.C., che propone anche ricorso incidentale condizionato, L.M.L. e A.S., An., G.L. e Li.Ga.. I ricorrenti resistono al ricorso incidentale con autonomo controricorso e depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata da L.M.L. e G.C..

Ad avviso dei resistenti, stante l’applicabilità del rito del lavoro alle locazioni, e l’inapplicabilità dei termini di sospensione feriale, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività. La sentenza sarebbe stata notificata in data 22/7/2014 e dunque, stante l’inapplicabilità dei termini di sospensione feriale, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 20/9/2014 e, non anche, come è avvenuto, in data 7/10/2014.

1.1 L’eccezione è infondata. La giurisprudenza consolidata di questa Corte statuisce che, nel processo locatizio, la sospensione feriale dei termini si applica per la fase ordinaria che segue quella sommaria di convalida di licenza per finita locazione, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento atteso che, a tale fase, pur soggetta al rito speciale del lavoro, non si applica la L. n. 742 del 1969, art. 3 che si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non invece a tutte le controversie per le quali, come quelle in materia di locazioni, è adottato il rito speciale lavoro. Quindi il termine utile per l’impugnazione è di un anno e 46 giorni (Cass., 3, n. 324 del 16/1/1987; Cass., 3, n. 5690 del 19/12/1989; Cass., 3, n. 1931 del 25/2/1994; Cass., 3, n. 10273 del 1/12/1994; Cass., 3, n. 3732 del 28/3/2000; Cass., 3, n. 12028 del 12/9/2000).

Disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, occorre passare all’esame dei motivi.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la sentenza ha pronunciato la condanna degli eredi del L. al pagamento in favore di G. dell’intera somma di Euro 33.276,50, pur essendo stata la domanda riconvenzionale di restituzione spiegata nel giudizio di primo grado da entrambi i coniugi L.- G.. Vi sarebbe, pertanto, un error in procedendo della impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso L.M. dall’attribuzione in restituzione della predetta somma. E’ pacifico, ad avviso dei ricorrenti, che il credito del coerede per i miglioramenti e le addizioni eseguite sui beni che ricadono nel compendio ereditario siano soggetti alla disciplina della comunione, con il conseguente diritto del coerede ad essere rimborsato per la spesa sostenuta al momento dello scioglimento della comunione. Essendo L.M. debitrice nei confronti degli altri coeredi della somma della metà di Euro 33.276,50 a titolo di indennizzo, il giudice, nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria, avrebbe dovuto imputare alla quota di L.M.L. le somme dalla medesima dovute verso gli altri coeredi e, solo dopo, disporre a favore dei condividenti il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni residui tra i partecipanti alla comunione.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e 754 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe errato nel condannare gli eredi L. in solido al pagamento in favore del G. in spregio a quanto sancito dall’art. 752 c.c., secondo il quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (salvo che il testatore abbia altrimenti disposto).

2.2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono entrambi inammissibili. Il primo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata sentenza, secondo la quale nulla spetta a L.M.L. perchè nei suoi confronti è passata in giudicato la statuizione del Tribunale che l’ha condannata a pagare, in solido con il G., l’indennità di occupazione. Infatti la sentenza, riconoscendo che la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto sborsato era stata avanzata anche da L.M.L., avrebbe dovuto essere censurata sul punto dai L., anche in considerazione del fatto che l’impugnazione di G.C. era stata accolta per nuova qualificazione del contratto – comodato – con il conseguente obbligo della L. di pagare in solido col G. – e quindi al 50% – l’indennità di occupazione. Invece questa ratio decidendi non è stata impugnata.

Anche il secondo motivo è inammissibile perchè L.M.L. non propone ricorso avverso la sentenza d’appello secondo cui è obbligata a pagare agli eredi di suo padre insieme al G. la somma di circa Euro 33.276,50, ma questa somma è compensata in parte qua con quanto dalla stessa dovuto al padre e per lui ai suoi eredi, sì che sarà solo in sede di scioglimento della comunione – giudizio sospeso in attesa della decisione di questa causa – che i coeredi regoleranno i loro rapporti, essendo peraltro l’art. 754 c.c. derogabile (Cass., 2, n. 14629 del 24/8/2012; Cass., 3, n. 24792 dell’8/10/2008).

3. Con il terzo motivo di ricorso censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza sarebbe erronea nella parte relativa al regime delle spese di lite per aver presunto la soccombenza integrale di L.C.. Invero, ad avviso dei ricorrenti, le censure del L. miravano alla corretta determinazione del quantum debeatur, mentre le richieste del G. e L.M. sono state di gran lunga superiori rispetto all’esatto ammontare delle spese per i lavori effettuati sull’immobile. Sarebbe dunque erronea la statuizione della sentenza nella parte in cui ha individuato, come parti soccombenti, gli eredi di L.C. nonostante il medesimo non avesse mai contrastato nell’an la domanda di restituzione delle somme per i lavori effettuati.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non individua una censura giuridica alla ratio decidendi – principio di causalità e soccombenza esposta in narrativa ma una diversa interpretazione della domanda attorea senza considerare affatto l’accoglimento dell’appello del G..

4. Infine, con il quarto motivo censurano la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui, pur accogliendo le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposto da L.L., ha omesso del tutto di pronunziarsi sulla domanda formulata dagli odierni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello.

4.1 Il motivo è assorbito per le ragioni esposte nel secondo motivo in quanto tutti i rapporti di dare ed avere tra i coeredi saranno regolati nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla quale potrà valutarsi l’eventuale soccombenza sostanziale di L.M.L. per il suo appello incidentale dichiarato inammissibile.

5. Conseguentemente il ricorso va rigettato con riguardo ai primi tre motivi, mentre è assorbito il quarto. Il motivo di ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra tutte le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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