Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30971 del 27/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30971 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 23585-2016 proposto da:
BALDUCCI AMEDEO, , BALDUCCI ALESSANDRA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;
– intimata avverso la sentenza n. 1749/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
C L)
Data pubblicazione: 27/12/2017
che Ha Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Alessandra Balducci ed Amedeo Balducci propongono
ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della
dichiarato inammissibile il loro appello contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a
sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione dei
contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione per
una dichiarazione di successione, relativamente all’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, i contribuenti invocano nullità della sentenza
per violazione degli artt. 49 e 16 D.Lgs. n. 546/1992, 327 e
155 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la declaratoria di
inammissibilità del gravame sarebbe conseguita ad un erroneo
calcolo del periodo feriale, da aggiungere al termine “lungo”
semestrale;
che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione dell’art.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR
avrebbe omesso di pronunziarsi sulla loro domanda formulata
in via subordinata riguardante l’applicazione del coefficiente di
riduzione per le aree di manovra, che pure l’Amministrazione
aveva evocato nell’avviso di rettifica e liquidazione. Ciò
avrebbe avuto eventualmente rilievo anche ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c.;
che, mediante l’ultimo rilievo, i Balducci denunciano omesso
esame circa un fatto decisivo, oggetto di decisione fra le parti,
èx art. 360 n. 5 c.p.c., costituito da una motivazione
apparente, consistita nella “letterale trascrizione della generica
Ric. 2016 n. 23585 sez. MT – ud. 06-12-2017
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Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva
premessa…del tutto inidonea a confutare la denunziata assenza
di elementi concreti di raffronto, che infatti non vengono in
nessun modo indicati”;
che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;
grado il 1 aprile 2014 (come si evince dalla sentenza
impugnata), il termine semestrale scadeva il 1 ottobre 2014
ed,. ad esso, avrebbero dovuto essere aggiunti 46 giorni, sicché
il termine andava a scadere il 16 novembre 2014, domenica,
dovendo pertanto essere prorogato al successivo lunedì 17,
giorno in cui la notifica fu richiesta all’Ufficiale Giudiziario;
che gli ulteriori motivi restano assorbiti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo
ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017
I I Pr1eid ente
Dr. Marce1tTIacobellis
che, infatti, posto l’intervenuto deposito della decisone di primo