Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30970 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11802/2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato RICCARDO VENTURI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA, in persona del Dott.

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 60, presso

lo studio dell’avvocato DARIO BOLOGNESI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.F., B.M., F.C., V.L.;

– intimati –

nonchè da:

F.F., B.M., F.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO L. GAUDENZI, STEFANIA GAUDENZI

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO VENTURI giusta procura

speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel presente ricorso – concernente una pronuncia emessa in un giudizio di rinvio che si è svolto, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., davanti alla Corte di appello civile, in seguito alla cassazione in sede penale, ai soli effetti civili, della sentenza di appello di assoluzione dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato – si pongono le questioni dell’eventuale vincolo del giudice civile del rinvio alle statuizioni sul punto emergenti dalla pronuncia della Corte di Cassazione in sede penale, nonchè della regola di giudizio propria del giudizio penale (criterio cd. “della ragionevole certezza”), ovvero di quella propria del giudizio civile (criterio cd. del “più probabile che non”), ai fini dell’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le questioni sono di particolare rilievo nomofilattico, delle quali è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

dispone la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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