Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3097 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16517/2005 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO ORESTE GIORGI lo, presso 1 studio dell’avvocato APPELLA

Antonio, che lo rappresenta e difende ungente all’avvocato MARTELLATO

LUIGINO MARIA con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. A.D. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato NOBILONI Alessandro, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARTOLOZZI ROBERTO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2186/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 29/11/2004; depositata il 31/12/2004;

R.G.N. 2507/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ANTONIO APPELLA;

udito L’Avvocato ROBERTO BORTOLOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 20 agosto 2002 il Tribunale di Venezia – sezione stralcio – condannava G.G. a pagare alla soc.coop.r.l. Cattolica Assicurazioni la somma di Euro 56.345,20, con gli interessi ad un tasso superiore di un punto e mezzo a quello legale a partire dal 6 maggio 1994 e a rifonderle le spese di lite.

Il Tribunale riconosceva la legittimazione della Cattolica a surrogarsi nei confronti del G., vettore, cui lo spedizioniere – la Marittima Noli – aveva commissionato il trasporto di elettropompe per acqua dì proprietà della Pedrollo s.p.a., nella richiesta di quanto dalla Cattolica versato a titolo di indennizzo a favore della Pedrollo, con essa assicurata.

Infatti, nella notte tra il (OMISSIS) il semirimorchio con il carico veniva rubato a (OMISSIS) e la Cattolica risarciva, a termini di polizza, la Pedrollo.

2. – Avverso la predetta sentenza proponeva appello il G., cui resisteva la Cattolica Assicurazioni.

Con sentenza del 31 dicembre 2004 la Corte di appello di Venezia accoglieva il gravame relativamente alla condanna, che riduceva, al pagamento degli interessi al tasso legale e confermava nel resto la impugnata sentenza, condannando l’appellata Cattolica al pagamento di 1/5 delle spese del grado,compensando i restanti i 4/5.

Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il G., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Cattolica.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1891 c.c., art. 1510 c.c., comma 2, art. 1689 c.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte appellante e comunque rilevabile d’ufficio) il ricorrente si lamenta che sia stata riconosciuta la legittimazione ad agire in surrogazione per il risarcimento dei danni patiti dalla Pedrollo a seguito del furto del semirimorchio, contenente le elettropompe per acqua, acquistate da un soggetto del (OMISSIS) e venduto ad esso dalla Pedrollo.

Ad avviso del Collegio questa censura costituisce il punto centrale del ricorso.

Al riguardo, va premesso che i giudici del merito hanno statuito che, nella specie, il contratto di assicurazione stipulato tra la Pedrollo e la Cattolica sia un contratto per conto di chi spetta, diretto a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico (Cass. n. 13456/04).

Ciò posto, ritiene la Corte di dover riportare, sia pure in sintesi, il quadro giurisprudenziale, che si è prodotto su fattispecie analoghe.

Nel caso di contratto di assicurazione per conto di chi spetta, come quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tal caso, la persona dell’assicurato, avente diritto all’indennità va individuata in colui che al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della merce, a meno che non vi siano apposite contrarie pattuizioni che riconoscano il vettore o lo spedizioniere titolare di quell’interesse che trovi copertura nel contratto di assicurazione (ex plurimis Cass. n. 15389/02).

Nell’ipotesi di un simile contratto è, quindi, necessaria la identificazione dell’assicurato ovvero de titolare dell’interesse assicurato al momento del sinistro.

Tale identificazione, ai fini dell’esercizio dell’azione surrogatoria da parte dell’assicuratore, va conseguita alla stregua dell’art. 1510 c.c., comma 2, in forza del quale il venditore-mittente (n.d.r. la Pedrollo) rimettendo allo spedizioniere (la Marittima Noli, che affidò il trasporto al G.) le cose specificate nella loro individualità non solo si libera dall’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, la loro proprietà con la conseguenza che la qualità di assicurato con la detta consegna si trasferisce dal venditore-mittente all’acquirente (Cass. n. 6455/94; Cass. n. 10770/03).

Ne consegue che, una volta identificato il creditore, la surrogazione dell’assicuratore diventa legittima nel suo esercizio, trasferendosi in capo a lui tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con l’effetto che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario- assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo, tale facoltà, per la quale l’art. 1689 c.c., comma 1, non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall’assicuratore medesimo (Cass. n. 4211/02, richiamata dalla sentenza impugnata, alla quale per quanto valga può aggiungersi Cass. n. 16826/03).

Nè, per quanto statuito da Sezioni Unite con sent. n. 5556/02, in parte seguita da Cass. n. 16826/03, sopra indicata, l’ipotesi di cui all’art. 1689 c.c., è assimilabile a quella prevista dall’art. 1411 c.c., anche se in quella decisione, nella fattispecie di cui si occupava, le Sezioni Unite ebbero anche ad affermare che “per la cosa trasportata l’interesse del mittente era quello di garantire la cosa nel suo trasporto, cedendo all’assicuratore tutti i diritti e le ragioni derivanti da rapporto assicurativo.

Quindi, se diverse sono le figure giuridiche, di cui all’art. 1411 e 1891 c.c., che pure, a dire delle Sezioni Unite, presentano carattere di ambiguità (par. 7 in motivazione)”, è altresì da rinvenire che la statuizione delle Sezioni Unite in tanto assume valore, in quanto è funzionale alla identificazione dell’assicurato-proprietario, eventuale beneficiario in quanto mittente e stipulante un contratto di vendita di materiale con trasporto, anche perchè le stesse Sezioni Unite ricordano che “ovviamente, occorre che nella interpretazione della polizza si individui il rischio assicurato dalle parti soltanto nel danno della cosa trasportata e si escluda che esse abbiano assicurato anche la responsabilità civile del vettore e del suo patrimonio”, quasi a voler significare che, nel caso di polizza che assicuri i danni per la cosa trasportata, l’assicurazione ex art. 1891 c.c., non eluda l’ipotesi dell’applicabilità dell’art. 1411 c.c. (sempre par. 7, in motivazione ultima parte).

Questi criteri elaborati dalla giurisprudenza sono solo in parte applicabili al caso in esame con le precisazioni che, in punto di fatto, seguono.

2. – Nella specie, si tratta di una assicurazione marittima sopra merci trasportate da un luogo ad un altro, prima via terra e cioè fino al porto di (OMISSIS) dove la merce si sarebbe dovuta imbarcare sulla (OMISSIS) e poi, una volta imbarcata, doveva giungere nel (OMISSIS) a destinazione.

I relativi documenti furono consegnati al G., quali documenti di accompagnamento della merce e da essi emerge che il trasporto terrestre era limitato al tratto compreso tra la sede della Pedrollo e il Porto di (OMISSIS) ove la merce, containerizzata, avrebbe dovuto essere imbarcata sulla motonave.

L’atto di quietanza conteneva espressamente la cessione da parte della Pedrollo dei diritti inerenti al trasporto a favore della Cattolica:

“il sottoscritto cede di conseguenza alla Società Cattolica di Assicurazioni tutti i diritti, ragioni ed azioni derivanti dal danno sopra indicato in modo che esso possa in mia/nostra vece farli valere ovunque e contro chiunque”.

Poste queste premesse se ne deve dedurre.

1) che il contratto fu stipulato tra la Pedrollo e la Cattolica, con cui la Pedrollo venditrice della merce da trasportare cedette tutti i diritti derivanti da danni alla merce;

2) che l’assicurazione fu stipulata per conto di chi spetta e, quindi, era ignoto al momento il beneficiario;

3) lo spedizioniere – la Marittima Noli – affidò il trasporto al G., perbene la merce fosse imbarcata e giungesse a (OMISSIS); la merce non solo non giunse mai a destinazione, ma non fu nemmeno imbarcata perchè venne sottratta di notte nelle prospicienza della zona doganale, per cui non vi è stata alcuna richiesta di riconsegna da parte dell’acquirente, che, a quanto anche risulta, non sembra aver esercitateli, diritti ex art. 1689 c.c.;

4) la Cattolica si è surrogata nei diritti della originaria assicurata – la Pedrollo – che individuò come proprietaria della merce, che aveva trasferito all’assicuratore tutti i diritti nascenti dal contratto e che era stata indennizzata, agendo nei confronti del vettore.

5) la merce consegnata al vettore andò perduta in parte perchè rubata e quel che fu recuperato si rivelò materiale inservibile.

Ne consegue, che stante; la piena condivisione da parte del Collegio dell’indirizzo di questa Corte in parte qua, va detto che, per restare al caso di specie, se la legittimazione all’azione di risarcimento per danni subiti, in mancanza della riconsegna della merce al destinatario, rimane in capo al mittente (Cass. n. 10392/01;

Cass. n. 10980/03), legittimata ad agire in surrogazione è la Compagnia Assicuratrice, non essendo ravvisatale la qualità di assicurato nel destinatario.

In effetti, l’assicurazione ha fatto valere nient’altro nei confronti del vettore che il medesimo diritto di cui era titolare l’assicurato (Cass. n. 1336/09 prima parte della m. 606337).

Al momento del furto, che ha creato una cesura tra gli effetti del contratto di trasporto e quelli degli effetti del contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il venditore era ancora il solo ed unico proprietario del bene e a lui, indennizzato correttamente in merito alla copertura assicurativa, è succeduto- la Cattolica nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato (il mittente assicurato) verso il terzo cui è stato imputato il fatto dannoso (Cass. n. 1568/01).

In conclusione, il motivo va disatteso, proprio perchè la prestazione assicurativa è andata al titolare dell’interesse esposto al rischio, nel caso, la Pedrollo.

3. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1693 e 2043 c.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte appellante) circa l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra la Pedrollo e la Galesso e sull’esimente del caso fortuito va detto quanto segue.

Come pone in rilievo la resistente, il primo profilo è stato ritenuto inammissibile per tardività (p. 4-5), per cui se ne conferma la inammissibilità, essendo stato denunciato solo in comparsa conclusionale, nè questa decisione viene contestata nel ricorso.

In merito al “caso fortuito” il giudice dell’appello, con motivazione congrua ed immune da ogni vizio, ha posto in rilievo che il container, che poggiava sul semirimorchio, non era dotato di alcun dispositivo di sicurezza; era stato lasciato nella notte tra il (OMISSIS) parcheggiato in una zona prospiciente l’area doganale, ove per le stesse dichiarazioni del G. si sapeva che si perpetravano furti.

In sostanza, il furto non era inevitabile, nè imprevedibile, e il Collegio ritiene che tale argomentare sia logicamente e congruamente motivato perchè non solo è appagante in tal senso, ma perchè riflette nei suoi elementi fattuali la costante giurisprudenza di questa Corte, che a fronte di simili circostanze, ha escluso la sussistenza del fortuito quando si tratta di un vettore professionale, tenuto ad agire con ordinaria diligenza (Cass. n. 7533/09, giurisprudenza costante).

4. – Con il terzo motivo ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al titolo 3^ e L. 6 giugno 1974, n. 398, art. 13, n. 4, L. 22 agosto 1985, nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte appellante) il ricorrente lamenta la esistenza di un errore di calcolo e l’erronea individuazione della colpa grave in capo al vettore.

Questo ultimo profilo risulta assorbito da quanto detto in precedenza, mente il primo profilo si configura al limite come errore revocatorio inammissibile in sede di legittimità e, peraltro, abbastanza generico.

5. – Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1914, 1915, 1916 e 1905 c.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da parte appellante) il ricorrente si duole della quantificazione del danno.

Si tratta di censura che attiene al merito e, comunque, il giudice dell’appello ha accertato che il danno è stato calcolato esattamente sulla somma che l’assicurazione ha messo a disposizione dell’impresa.

Tale calcolo non ha tenuto conto del parziale recupero della merce avvenuto nel corso delle indagini sul furto, dovendosi porre in rilievo che le pompe recuperate non erano commerciabili sul mercato nazionale sia perchè “rovinate” sia perchè avevano una diversa frequenza, per cui non potevano essere acquistate in (OMISSIS).

Peraltro, nessuna prova contraria in sede di merito su questa situazione è stata fornita dal G..

Il motivo, va dunque, disatteso e conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono alla soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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