Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3097 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1608/2016 proposto da:

P.W.N.S.D.K., elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE GATTI, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 29955/2015 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata l’11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

P.W.N.S.D.K. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli sul presupposto della intervenuta revoca del permesso di soggiorno.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della pronuncia che violerebbe la presunzione di innocenza e non avrebbe tenuto conto della denuncia querela presentata da esso ricorrente.

Il motivo di ricorso è inammissibile avendo il provvedimento rilevato con adeguata motivazione, non oggetto di censura specifica, che decreto di espulsione era adeguatamente motivato e che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno del suo assunto.

L’istanza cautelare proposta non è sottoponibile in sede di legittimità.

Quanto ai “motivi aggiunti” depositati in data 13.1.17 gli stessi prospettano il perdurante stato di un procedimento penale, circostanza che non rileva ai fini del presente giudizio.

Non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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