Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30969 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 22982/2016 R.G. proposto da:

M.G., rappresentata da M.D.C.C. nella

qualità di amministratore di sostegno, autorizzato al giudizio dal

giudice tutelare del Tribunale di Pescara con decreto 21 settembre

2016 ex art. 374 c.c., n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonio Timoteo, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli

infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Zammataro,

Giandomenico Catalano e Andreina Amato, con domicilio eletto in

Roma, via IV Novembre, n. 144;

– controricorrente –

e

U.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 9

marzo 2016.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

M.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara U.D., che aveva patteggiato la pena innanzi al Tribunale penale di Chieti, e la Cassa di Previdenza e Assicurazione degli Sportivi – Sportass, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’omicidio colposo del marito D.C.M., avvenuto durante una battuta di caccia.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta, compensando tra le parti le spese di lite.

La decisione veniva impugnata dall’attrice con atto di citazione notificato ad entrambi gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.

La Sportass restava contumace.

La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame nei confronti dell’ U., condannandolo al pagamento in favore della M. della somma complessiva di Euro 182.784,77 per danno non patrimoniale ed Euro 1.590,69 per danno patrimoniale, oltre alle spese processuali. La Corte d’appello dichiarava, invece, inammissibile l’appello nei confronti della Sportass, rilevando che l’ente era stato soppresso con il D.L. n. 159 del 2007, convertito con L. n. 22 del 2007, entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 ottobre 2007. Poichè, con decorrenza dalla medesima data, in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale era subentrato l’I.N.P.S. e in quelli relativi al ramo assicurativo era subentrato l’I.N.A.I.L., era nei confronti del successore ex lege che l’atto d’appello avrebbe dovuto essere notificato

Contro tale decisione la M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., in relazione al D.L. n. 159 del 2007, art. 28, convertito dalla L. n. 22 del 2007.

La censura si rivolge al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile il gravame proposto nei confronti della Sportass, in quanto notificato al procuratore della stessa costituito in primo grado, anzichè del successore ex lege I.N.A.I.L. In particolare, sostiene la ricorrente che, anche nelle ipotesi di soppressione di un ente pubblico e successione per legge di un altro ente pubblico nei rapporti giuridici pendenti, debba applicarsi l’art. 300 c.p.c., sicchè la necessità di notificare l’atto d’appello al successore sorgerebbe solo qualora il procuratore costituito della parte dichiari in udienza l’evento interruttivo o lo notifichi alle altre parti. Poichè la soppressione della Sportass era avvenuta in pendenza del giudizio di primo grado, ma il suo procuratore non aveva dichiarato l’evento interruttivo, in forza dell’ultrattività della procura e della stabilizzazione dei poteri di rappresentanza, la notifica dell’atto di appello poteva essere validamente effettuata al medesimo procuratore, anzichè all’ente succeduto nel rapporto assicurativo.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., nonchè della L. n. 157 del 1992, art. 12 e degli artt. 102 e 31 c.p.c.. La censura si rivolge nei confronti della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda nei confronti dell’ U. desse luogo ad una causa scindibile da quella proposta contro la Sportass. In particolare, osserva la ricorrente che essa aveva azione diretta nei confronti dell’ente assicuratore, perchè prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 12, in tema di attività venatoria. Trattandosi di azione omologa a quella prevista, nell’ambito della responsabilità civile per circolazione di autoveicoli, dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, dovrebbe applicarsi il medesimo criterio secondo cui l’assicuratore e chiamato in giudizio unitamente al responsabile del danno e sarebbe, dunque, un litisconsorte necessario.

Entrambi i motivi di ricorso prospettano questioni di diritto che presentano caratteri di novità e potrebbero avere rilevanza nomofilattica.

Ricorrono quindi le condizioni per disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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