Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30969 del 27/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30969 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 23249-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;
– ricorrentecontro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO CLUB;
– intimata-
avverso la sentenza n. 1332/22/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
09/03/2016;
Data pubblicazione: 27/12/2017
udita la relaiione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Associazione
sportiva dilettantistica Nuovo Club contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Lecco. Quest’ultima
aveva respinto l’impugnazione della società contro un avviso di
accertamento IVA, per l’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19 ter
D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: pur
avendo riconosciuto che la contribuente non aveva adempiuto
agli obblighi di tenuta dei registri, la CTR aveva erroneamente
ammesso la detraibilità dell’IVA;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in materia di IVA, la violazione degli obblighi di
fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sia di tale entità da
impedire la realizzazione degli obiettivi, perseguiti dalla
disciplina comunitaria, di assicurare l’esatta riscossione
dell’imposta e di evitarne l’evasione, comporta la perdita del
diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati
negli anni in contestazione, in quanto è nella facoltà degli Stati
Ric. 2016 n. 23249 sez. MT – ud. 06-12-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
membri imporre al soggetto passivo l’osservanza della totalità
delle norme contabili nazionali, conformi ai principi comunitari,
ai fini del corretto e legittimo esercizio di tale detrazione
(Sez. 5, n. 20698 del 01/10/2014);
che, d’altronde, gli artt. 23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione,
fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non
trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate
alle scansioni temporali dei versamenti dell’imposta, sicché
tanto l’omissione della suddetta annotazione entro il termine
previsto dal citato art. 23, quanto la mancata contabilizzazione
delle fatture nella dichiarazione relativa all’esercizio di
competenza, costituiscono “irregolarità sostanziali”, perché
rilevanti ai fini della determinazione del “volume d’affari”
previsto dall’art. 20 del medesimo d.P.R. e,
conseguentemente, dell’imposta dovuta, e trovano un puntuale
riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e
44 dell’indicato d.P.R. (Sez. 5, n. 656 del 15/01/2014);
che, nella specie, la CTR ha ammesso il diritto alla detrazione,
pur in presenza di scritture contabili non regolarmente tenute e
senza che vi fosse una prova specifica, desunta aliunde, circa
la spettanza del diritto stesso;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della
Ric. 2016 n. 23249 sez. MT – ud. 06-12-2017
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633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle
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Lombardia, in ,diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.