Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30968 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30968 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4033/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Caggianelli Anna Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo
Operamolla, domiciliata presso la cancelleria della Corte, per
procura a margine del controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 2148/10/16 depositata il 19 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.

Data pubblicazione: 27/12/2017

ATTESO CHE
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che
ha dichiarato inammissibile l’appello erariale proposto nei
confronti di Anna Maria Caggianelli riguardo avviso di
accertamento reddituale per l’anno d’imposta 2008.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

aver il giudice d’appello dichiarato inesistente la notifica dell’atto
di gravame, anziché ordinarne la rinnovazione.
– Il ricorso è fondato: in base ai princìpi di strumentalità delle
forme e giusto processo, l’inesistenza della notifica dell’atto di
impugnazione si configura solo per totale mancanza materiale o
difetto degli elementi essenziali di riconoscibilità, mentre ogni
altra difformità dal modello legale determina semplice nullità
(Cass. SU 14916/2016 Rv. 640603), sicché i vizi relativi al luogo
di consegna sono sanabili ex tunc per raggiungimento dello
scopo o rinnovazione della notifica (Cass. SU 14916/2016 Rv.
640604); nella specie, dichiarando inesistente la notifica del
gravame per ragioni di luogo della consegna (presso un
domiciliatario già sostituito), il giudice d’appello ha violato detto
principio, ché egli, verificata la mancanza di costituzione sanante
dell’appellata, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della
notifica.
– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

– Il ricorso denuncia violazione degli artt. 291 e 350 c.p.c., per

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