Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30966 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30966 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3566/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Visconti Vincenza, Visconti Salvatore e Visconti Valentina, quali
eredi di Visconti Giuseppe, rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale
Esposito, domiciliati presso la cancelleria della Corte, per procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti e contro
Cerullo Rita;
– intimata avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale della

Campania n. 10463/33/16 depositata il 23 novembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.
Letta la memoria depositata dai controricorrenti, che insistono
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 27/12/2017

ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento per IRPEF e IVA sull’anno 2008
emesso nei confronti del fu Giuseppe Visconti, l’Agenzia delle
entrate impugna per cassazione la sentenza che ha accolto
l’appello degli eredi Rita Cerullo, Vincenza Visconti, Salvatore
Visconti, Valentina Visconti e annullato l’atto impositivo per
omessa notifica al coerede Gilda Visconti.

– Il ricorso denuncia violazione dell’art. 65 d.P.R. 600/1973, artt.
1292 ss. e 1314 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che
l’omessa notifica a un coerede rendesse nullo l’avviso anche nei
riguardi degli altri coeredi destinatari di rituale notifica.
– Il ricorso è fondato: in base alla regola generale degli artt. 752 e
1295 c.c., gli eredi rispondono pro quota dell’imposta dovuta dal
de cuius, operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi
espressamente previsti dalla legge (Cass. 780/2011 Rv. 616373;
Cass. 22426/2014 Rv. 632743; Cass. 18451/2016 Rv. 641118);
pertanto, l’omessa notifica a un coerede esclude quest’ultimo
dall’imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla
solidarietà dove prevista), ma non rende nullo l’atto impositivo
verso gli altri coeredi destinatari di rituale notifica, che
rispondono per le loro quote (o in solidarietà dove prevista).
– La memoria dei controricorrenti non incide sulle superiori
argomentazioni, focalizzandosi sulla posizione di altri coeredi,
rispetto alla quale i primi non hanno giuridico interesse;
segnatamente, non rileva la deduzione circa la morte di Rita
Cerullo in data 12 febbraio 2016 (quindi nel corso del giudizio
d’appello), poiché l’omessa dichiarazione dell’evento nel grado di
pertinenza ha comunque stabilizzato la difesa del procuratore
dell’interessata, giusta la regola dell’ultrattività del mandato
(Cass. SU 15295/2014 Rv. 631466).
– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.

2

– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

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