Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30965 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30965 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3492/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Napolitano Ignazio, Napolitano Daniele e Napolitano Pietro, quali
eredi di Trovato Gilda Flavia, rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo
Flaccavento, domiciliati presso la cancelleria della Corte, per
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2417/17/16 depositata il 22 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di rimborso
opposto a Gilda Flavia Trovato quanto a ritenute subite come
lavoratore dipendente nel triennio 1990-1992.

Data pubblicazione: 27/12/2017

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002
(primo motivo) e violazione dell’art. 1, comma 665, I. 190/2014
(secondo motivo), per aver il giudice d’appello ammesso il
sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano del
dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,

siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556; Cass. 15026/2017 Rv. 644551;
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
Il ricorso va respinto, con aggravio di spese; prenotando a
debito, l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare
l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550; Cass.
1778/2016 Rv. 638714).

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere ai
controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida per
l’intero in C 1.700,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma

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