Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30965 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32309/2018 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 6

presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, costituito ai soli fini

dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 5249 depositato il 1.10.2018 nella controversia iscritta all’RGN 12817/2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da O.V., nata a (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego notificatole il 17.11.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. di Vicenza. In particolare la ricorrente deduceva di aver lasciato la Nigeria a seguito della morte dei genitori nel (OMISSIS), e riferiva di non poter rientrare nel Paese di origine per il timore dei familiari del padre, che già avevano minacciato di farle del male a causa dell’eredità paterna nei confronti della quale ella vantava diritti. Chiedeva pertanto il riconoscimento del suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o, ancora, il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso la decisione la richiedente ha notificato in data 30.10.2018 ricorso, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non costituitesi nei termini di legge ha depositato mera comparsa di costituzione, nella udienza dell’adunanza camerale, senza lo svolgimento di difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – il richiedente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. c ed e, per illogica, contraddittoria ed apparente motivazione per aver il Tribunale rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”.

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a) gli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per difetto di istruttoria, dal momento che il rigetto della richiesta di protezione sussidiaria è stato operato senza alcuna valutazione della sussistenza di un danno grave per la richiedente per effetto del rimpatrio, alla luce delle condizioni sociali del Paese.

Con il terzo motivo – ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e b, , gli artt. 3 e 7 CEDU, dal momento che è stata dismessa la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, ritenendo che non sussistesse una minaccia grave ed individuale alla vita della persona cui la richiedente sarebbe sottoposta in caso di rientro nel Paese di origine, sulla base di un giudizio prognostico futuro ed incerto e non sulla base dello stato effettivo del Paese di destinazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attinenti allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, in relazione alla valutazione sulle condizioni di rischio per la richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, e sono destituiti di fondamento.

Innanzitutto la Corte rammenta che “Lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione.” (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019, Rv. 654660 – 01).

Inoltre, è insegnamento consolidato quello secondo cui “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Rv. 653608 – 01; conforme, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).

Orbene, le ragioni addotte dalla richiedente sul punto, alquanto generiche, attengono a profili strettamente privatistici e personali, di timore nei confronti dei familiari del padre originati da beni caduti in eredità e sui quali la richiedente vanterebbe diritti. Va poi rammentato che, sulla base degli aggiornamenti forniti dalle autorevoli fonti internazionali citate nel decreto sulle condizioni attuali del Paese di destinazione (ACCORD June 2018, ACCORD 2nd quarter 2017, EASO 2017, UNHCR marzo 2016), non tutta la Nigeria è interessata da conflitti armati, come il Delta del Niger, o da attacchi terroristici gravi assimilabili, apportati soprattutto nel nord est del paese, in particolare da (OMISSIS), e non risultano da fonti internazionali attendibili e conosciute paragonabili condizioni nel meridionale (OMISSIS) da cui proviene la richiedente, nè il ricorso sostanzia la propria allegazione fornendo elementi di prova in tal senso. Ciò porta logicamente il Tribunale a concludere non solo per l’assenza di condizioni socio-politiche per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche di condizioni di vulnerabilità particolari in capo alla richiedente ai fini della protezione umanitaria.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la richiedente denuncia la violazione ed falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4), per illogica, contraddittoria e apparente motivazione per aver il Tribunale rigettato la richiesta di protezione umanitaria, senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, anche con riferimento al Paese di origine.

Il motivo non può essere accolto. Va ribadito il principio secondo il quale “Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la protezione umanitaria in capo al ricorrente che, oltre a non fornire la prova circa la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, aveva reso un racconto non credibile circa la propria vicenda personale).” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11267 del 24/04/2019, Rv. 653478 – 01);

La sentenza censurata anche sotto il profilo oggetto dell’ultimo motivo è rispettosa dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dal momento che ai fini della valutazione della richiesta di protezione umanitaria non si è limitata a ritenere sufficiente la ritenuta inattendibilità della dichiarante per l’illogicità delle dichiarazioni rese. Il Tribunale ha infatti richiamato puntuali fonti aggiornate ai fini della valutazione di eventuali profili di vulnerabilità generale, informazioni che si incrociano con la ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni della richiedente circa la propria vicenda personale, dovendosi escludere che la regione, come sopra visto l'(OMISSIS) nigeriano, stia vivendo una situazione di diffusa e sistematica violenza di entità tale da rilevare ai fini del riconoscimento anche della protezione sussidiaria, nè sono evidenziati particolari profili di vulnerabilità personale. Infine, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’inserimento lavorativo, linguistico e affettivo del richiedente costituisce un fattore concorrente, ma non sufficiente da solo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato quanto alle spese, in assenza di effettive difese svolte dal Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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