Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30964 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24613-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

DI LORENZO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO ROMANO,

ERMANNO FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2755/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 2755/8/17 dep. il 24.3.2017, emessa su impugnazione da parte di M.P. di avviso di accertamento per Irpef anno 2009 in relazione alla sua qualità di socia al 33% della Centro Asia Car s.r.l., destinataria di accertamento di maggiori ricavi. La C.T.R., pur ritenendo legittima la presunzione di distribuzione di utili ai soci di s.r.l. a ristretta base azionaria, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in quanto “l’accertamento emesso in capo alla società è stato annullato con sentenza già confermata in appello con conseguente effetto nei confronti del presente giudizio”.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 295 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere la C.T.R. considerato che la sentenza emessa nei confronti della società non era passata in giudicato, per cui avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo ai soci in attesa del passaggio in giudicato della sentenza concernente la società.

2.1.11 motivo è fondato in base alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società. Ciò in quanto l’accertamento tributario nei confronti della società costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 23323 del 31/10/2014).

2.2. Sul punto, codesta Corte si è già espressa (Cass. 2016 n. 4485, n. 5581 del 19/03/2015) statuendo che: “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato”. Pertanto, “la circostanza che l’accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato, incide non sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell’oggetto di tale distribuzione; cosicchè la causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili”.

2.3.Tanto premesso, preso atto che con l’ord. n. 10480/2018 è stata cassata con rinvio per un nuovo esame la sentenza della C.T.R. della Campania, n. 7883/33/2016 dep. 12 luglio 2016, relativa alla società, la C.T.R. ha basato la propria decisione sull’errato presupposto che la sentenza nei confronti della società fosse passata in giudicato (cfr. Cass. n. 4485 del 07/03/2016 cit.).

La sentenza va conseguentemente cassata nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR della Campania per un nuovo esame e per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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