Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30964 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30964 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 4892-2016 proposto da:
DONATI LORENZO, CASCALES JOCELYNE, DONATI
NEDO, DONATI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
MARTORIELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO
CATTANI;

ricorrenti

contro
TERRANOVA GANDOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO LAZZINI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/12/2017

avverso la sentenza n. 2091/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata 1’11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 04892 sez. M3 – ud. 12-10-2017
-2-

4892/2016

La Corte

rilevato che con sentenza dell’Il dicembre 2015, per quanto qui interessa, la Corte d’appello di
Firenze ha rigettato l’appello proposto da Nedo Donati, Sergio Donati, Lorenzo Donati e
Jocelyne Cascales avverso sentenza del 12 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Lucca, la
quale aveva accolto domanda di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. presentata da
Gandolfo Terranova in relazione a un atto di donazione di Nedo Donati agli altri appellanti cioè a sua moglie e ai suoi figli – avente ad oggetto rispettivamente il diritto di usufrutto e il

rilevato che Nedo Donati, Sergio Donati, Lorenzo Donati e Jocelyne Cascales hanno proposto
ricorso, fondato su un unico motivo, da cui si difende con controricorso Gandolfo Terranova;
rilevato che l’unico motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 2903 e 2935 c.c.: adducono i ricorrenti che il
giudice d’appello ha respinto l’eccezione di prescrizione da loro sollevata identificando – come il
giudice di prime cure – il dies a quo del relativo termine nella trascrizione della donazione e
non nel compimento dell’atto, non tenendo in conto che occorre coordinare ciò con il principio
che la prescrizione quinquennale ex articolo 2903 c.c. può essere fatta valere soltanto se l’atto
revocabile è antecedente al sorgere del credito; e nel caso di specie l’atto di donazione è
effettivamente anteriore rispetto all’insorgenza del credito, per cui il

dies a quo dovrebbe

decorrere dall’atto, compiuto il 28 marzo 2006, e non dalla sua trascrizione, effettuata il 6
aprile 2006; e dal momento che l’atto di citazione fu notificato il 31 marzo 2011 la prescrizione
sarebbe maturata;
rilevato„ he a prescindere dal fatto che l’argomentazione dei ricorrenti fondata sulla anteriorità
l
pretesa dell’atto rispetto all’insorgere del credito non può ritenersi fondata alla luce della
giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 762/2016 e Cass. 8680/2009), il giudice
d’appello riconosce l’esistenza di un principio generale per cui l’articolo 2903 c.c. deve essere
coordinato con l’articolo 2935 c.c., nel senso che il diritto si prescrive da quando può essere
fatto valere: e, nel caso di specie, ciò significa da quando l’atto è reso di conoscenza pubblica;
ritenuto che la corte territoriale ha correttamente aderito alla giurisprudenza di questa
Suprema Corte, la quale, anche da ultimo, ha confermato che l’articolo 2903 c.c., laddove
stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive a distanza di cinque anni dalla data dell’atto,
deve essere coordinato con la regola di cui all’articolo 2935 c.c. “nel senso che la prescrizione
decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo
momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume
effetto estintivo” (così Cass. sez. 3, 24 marzo 2016 n. 5889; conforme, e nota al giudice
d’appello quando si è pronunciato, Cass. sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1210);

diritto di proprietà di sei suoi immobili;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in solido per il
comune interesse processuale, dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado – liquidate
come da dispositivo – al controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese
processuali, liquidate in complessivi C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese
generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017

Il Presidente

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

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