Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30963 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23778/2018 proposto da:

D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Giammaria,

del foro di Isernia, elettivamente domiciliato in Roma presso lo

studio del’avv. Maria Grazia Picciano, via Ippolito Nievo n. 61;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1324/2018 del Tribunale di Campobasso,

depositato il 28/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.I., cittadino originario del Senegal, propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, pubblicato il 28.6.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il racconto aveva evidenziato il carattere personale delle problematiche poste a fondamento dell’espatrio, legate ad attriti tra gruppi etnici locali: il richiedente aveva riferito che a causa di un incendio, propagato dal proprio fondo ai terreni vicini, appartenenti ad esponenti del gruppo etnico (OMISSIS), tale gruppo lo cercava per ucciderlo, costringendolo dapprima a stare nascosto e poi alla fuga.

Il tribunale ha altresì affermato che la zona di provenienza del richiedente non rientrava tra quelle in cui vi è attualmente un conflitto armato generalizzato, richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed ha escluso la protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), art. 3, comma 3, lett. a), art. 5, lett. b) e art. 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla statuizione del tribunale che ha escluso la riconducibilità dalle vicenda narrata ai presupposti per la attribuzione dello status di rifugiato, ritenendo che si trattasse di problematiche meramente personali.

Il motivo è infondato.

L’episodio narrato non risulta riconducibile ad una persecuzione per motivi etnici, ma piuttosto ad un episodio di natura privata, vale a dire il fatto che, per circostanze fortuite, il fuoco appiccato dal richiedente si era propagato ai terreni vicini; le conseguenze di tale episodio erano state soltanto acuite dal conflitto etnico.

In ogni caso, non risulta che, a fronte delle minacce rivoltegli dai vicini, il richiedente si sia rivolto all’autorità di polizia locale, senza ottenerne protezione.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a), art. 5, lett. b) e art. 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e con esso il ricorrente lamenta che il tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, lett. c), facendo generico riferimento alla situazione del Senegal, omettendo di considerare la gravissima situazione dell’area della (OMISSIS), riconosciuta da tutte le più autorevoli fonti internazionali.

Il motivo è fondato.

Con riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è infatti dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, il tribunale si è limitato ad affermare che la zona di provenienza del ricorrente (Senegal) non rientrava tra quelle in cui vi è attualmente un conflitto a livello di guerra civile, omettendo di accertare la concreta situazione dell’area di origine del richiedente vale a dire la (OMISSIS) – e di verificare in concreto se, a parte l’esistenza di una vera e propria guerra civile, sussistesse in tale area una situazione di violenza indiscriminata di un livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel paese o regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 13858 del 31.5.2018).

L’accoglimento del secondo motivo, assorbe l’esame del terzo mezzo, relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo mezzo, assorbito il terzo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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