Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30962 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8260-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9101/52/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO.

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro R.P., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania che, nel riformare la decisone di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRPEF per l’anno 2008 sul rilievo che non era stato rispettato il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non rilevando la mancata indicazione del luogo di esercizio dell’attività come elemento idoneo ad integrare una valida ragione d’urgenza, nè risultando che la condotta del contribuente fosse stata ostruzionistica.

La parte intimata non si è costituita.

Con il motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR, nel condividere l’assunto difensivo prospettato dalla contribuente, avrebbe omesso di considerare che la mancata comunicazione del luogo di effettivo esercizio da parte del contribuente aveva intralciato l’attività di verifica dei militari verificatori. La CTR avrebbe ancora tralasciato di rilevare che il contribuente, con il suo comportamento dilatorio, aveva chiesto di protrarre il contraddittorio per consegnare la documentazione richiesta, rallentando l’attività di verifica concernente ben venti rapporti finanziari riconducibili al contribuente ed altri ventisei al di lui coniuge.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

La CTR ha, per l’un verso, ritenuto che la mancata tempestiva comunicazione del luogo di effettivo esercizio dell’attività (medico) avesse inciso solo marginalmente sul protrarsi dell’attività di indagine, avendo quest’ultima preso le mosse da un esposto anonimo dell’aprile 2012, in esito al quale già il 16 maggio 2012 si era dato corso al rilevamento dei rapporti commerciali con la casa di cura Montevergine spa, essendo emerso immediatamente che il R. non esercitava attività in (OMISSIS).

Si tratta di un accertamento di fatto che l’Agenzia avrebbe potuto aggredire soltanto evidenziando elementi di fatto non esaminati dal giudice di appello con il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto all’attività ostruzionistica che il contribuente avrebbe posto in essere per intralciare l’attività di verifica e, dunque, in tal modo giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, la CTR ha ritenuto di escludere tale atteggiamento dilatorio da parte del contribuente, anzi riconoscendo che quest’ultimo si era attivato per produrre quanto richiesto dall’ufficio.

Ora, premesso che la CTR ha correttamente escluso la fondatezza del rilievo esposto dall’Agenzia circa l’idoneità dell’imminente scadenza del termine di decadenza a giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio, con ciò pienamente conformandosi a quanto ritenuto da questa Corte – cfr. Cass. n. 29143/2017, Cass. n. 22786/2015 – non può revocarsi in dubbio che la censura esposta dall’Agenzia involge, anche in questo caso, una valutazione di fatto operata dal giudice di appello, come tale insindacabile in questa sede – cfr. Cass. n. 25542/2017 – essendosi il giudice di appello pienamente attenuto ai principi espressi dalle S.U. di questa Corte – sent. n. 18184/2013 -.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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