Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30962 del 27/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30962 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA ‘ NTCRLeg

) R` (;

sul ricorso 28017-2015 proposto da:
MONNO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE PITRE’, n.13, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO
GAGLIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
IMPERATO;

– ricorrentecontro
SOCIETÀ: CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. A.R.L., in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE, n.38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO
COLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente nonché contro
RANIERI MICHELE, RANIERI NICOLA;

Data pubblicazione: 27/12/2017

- intimati avverso la sentenza n. 15734/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. I\ IARCO

Rilevato che:
Grazia Monno ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di
questa Corte n. 15734 del 27 luglio 2015;
con tale sentenza questa Corte di cassazione dichiarò inammissibili
tutti e tre i motivi del ricorso proposto da Grazia Monno avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in grado di appello, n. 2852
del 13.9.2011;
Considerato che:
il Collegio rileva, in via preliminare, come la proposta formulata dal
consigliere relatore e notificata alle parti sembri non essersi limitata al
giudizio rescindente, ma si estenda al giudizio rescissorio, che ai sensi
dell’art. 391 bis, comma quarto, c.p.c., va compiuto all’esito della
trattazione in pubblica udienza;
tale anomalia tuttavia non produce alcun effetto nella presente fase e
non vincola questo Collegio;
infatti la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio, di
cui all’art. 380 bis c.p.c., in qualunque modo sia motivata (o non
motivata), non vincola mai il Collegio giudicante, come già affermato
da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4541 del 22.2.2017; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 395 del 10/01/2017);

Ric. 2015 n. 28017 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

ROSSETTI.

ambedue i motivi del ricorso per revocazione sembrerebbero — ai soli
fini delibatori propri di questa fase – ammissibili, in quanto parrebbero
prospettare errori percettivi o di fatto;
l’ammissibilità del ricorso affermata in questa sede in via delibatoria,
ovviamente, lascia impregiudicato il giudizio circa la fase rescissoria,

dalla presente valutazione di ammissibilità;
va, infine, precisato che la ritenuta ammissibilità del ricorso per
revocazione riguarda solo le statuizioni contenute nella sentenza
revocanda e concernenti il secondo ed il terzo motivo del ricorso
ordinario per cassazione deciso da quella sentenza; resta, pertanto,

intonsa la statuizione di inammissibilità del primo motivo di ricorso
ordinario, contenuta nella sentenza n. 15734 del 2015;

P.q.m.
(-) dichiara ammissibile il ricorso;
(-) visto l’irt. 391 bis, comma quarto, c.p.c., rimette la causa alla
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2017.

I Presidente

riservato al Collegio della pubblica udienza, il quale non sarà vincolato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA