Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30962 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19812/2018 proposto da:

Q.L., rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Tortarolo, del

foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Torino, via Susa n. 30;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 1786/2018 del Tribunale di Milano, depositato

il 3/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Q.L., cittadino originario della Cina, propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 3.5.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto scarsamente credibile il racconto del richiedente, il quale ha dichiarato di essere stato perseguitato dalle autorità statali cinesi per il proprio credo religioso, di seguace della chiesa domestica, riferendo che tutti i suoi compagni di fede erano stati arrestati: ad avviso del tribunale la narrazione risultava poco circostanziata, priva di riferimenti specifici e non plausibile.

Il tribunale ha escluso che nell’area geografica di provenienza fosse ravvisabile una situazione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione ed errata interpretazione della L. n. 46 del 2017 in relazione alla necessità della audizione del richiedente, esclusa dal tribunale, ai fini della piena cognizione della causa e della corretta valutazione della situazione personale del richiedente e del paese di origine.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, deducendo che l’errore interpretativo del tribunale in ordine alla portata dell’obbligo di audizione di cui alla L. n. 46 del 2007 si era riverberato sulla ricostruzione fattuale del tribunale, determinando il rigetto della domanda di protezione internazionale per scarsa credibilità della narrazione, laddove l’audizione del ricorrente avrebbe potuto integrare le informazioni e rimediare alle lacune ed incongruenze circa la ricostruzione fattuale rilevate dal tribunale.

I motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Risulta infatti che il tribunale di Milano, pur in mancanza della videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alla commissione territoriale, ha ritenuto che non fosse necessario procedere a nuova audizione, nè fissare udienza di comparizione, tenuto conto della completezza del colloquio svolto innanzi alla Commissione territoriale.

La statuizione non è conforme a diritto.

Come questa corte ha già affermato, infatti, in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, in mancanza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla commissione territoriale l’udienza dev’essere senz’altro fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito, come desumibile, non solo dalla lettera dell’art. 35 bis, comma 11, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione: “l’udienza è altresì disposta…”, ma inoltre dal confronto tra la previsione del comma 10, in cui sono raggruppate le ipotesi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quella di cui appunto al citato comma 11, in cui è prevista appunto l’ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disponibile.

In tal caso, il giudice deve necessariamente disporre lo svolgimento dell’udienza al fine di consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio, configurandosi altrimenti la nullità del decreto per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare la piena tutela del contraddittorio (così Cass. 17717/18).

Il ricorso va dunque accolto.

Il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la regolazione delle spese del presente giudizio al tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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