Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30961 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19471-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende oPe legis;

– ricorrente –

contro

D.M.E. in proprio e nella qualità di ex Amministratore

della Società EDIL CENTRO D.M. E C. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO

BENINCASA;

– controricorrente –

sul ricorso 2843-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. SIACCI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 1003/32/2016 depositata il 08/02/2016 e n.

7271/18/2016 depositata il 22/07/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate notificava in data 02/10/2013 alla Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C., cancellata dal registro delle imprese in data 18/03/2013, avviso di accertamento per recupero di IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2008. L’Ufficio imputava, altresì, un maggior reddito da partecipazione al D.M.E., nei cui confronti emetteva avviso di accertamento per recupero a tassazione di Irpef per l’anno 2008, in ragione della compartecipazione nella misura del 25% della cancellata società.

D.M.E. proponeva ricorso avverso l’avviso notificato alla società estinta, in qualità di legale rappresentante della società prima della cancellazione e ricorreva in proprio per l’annullamento dell’avviso emesso a suo carico. L’adita C.T.P. di Caserta rigettava entrambi i ricorsi, rispettivamente con sentenze n. 7561/2014 e n. 371/2015.

Il contribuente proponeva separati appelli che venivano entrambi accolti dalla C.T.R. della Campania che annullava gli avvisi di accertamento. Con la sentenza n. 1003/32/16 la CTR riteneva l’inesistenza per difetto del requisito soggettivo passivo dell’avviso di accertamento notificato a società ormai estinta.

Con successiva pronuncia n. 7271/16 la medesima C.T.R., in diversa composizione, annullava l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente quale socio della società.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 19471/2016), affidato a cinque motivi, contro Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C. e D.M.E.. Ha resistito il contribuente, in qualità di legale rappresentante prima della cancellazione, depositando controricorso.

L’Agenzia ha poi proposto ricorso (R.G. n. 2483/2017), affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza resa nei confronti di D.M.E., il quale resiste con controricorso.

I procedimenti vanno preliminarmente riuniti per connessione parzialmente soggettiva.

Preliminare all’esame della fondatezza dei motivi del ricorso R.G. n. 19471/2016, è l’accertamento dell’ammissibilità o meno del ricorso introduttivo in relazione all’impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in quanto rappresentante legale di società estinta. Premesso che la corretta costituzione del rapporto processuale attiene all’ordine pubblico in relazione al giudizio e va, pertanto, rilevata e decisa, anche d’ufficio, in ogni fase e grado, nel caso in esame, la questione si pone in ragione del difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante idoneo a travolgere l’intero giudizio.

L’impugnazione proposta, rivolta avverso atto impositivo relativo alla società, in quanto azionata da società già estinta, rappresentata in giudizio dall’ex rappresentante legale, avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, stante il difetto di capacità, giuridica e processuale, della società, essendosi già prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese (Cass. S.U. 6070/2013).

Ed infatti, è circostanza incontestata tra le parti che la cancellazione della società Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C. dal registro delle imprese fosse avvenuta in data 18 marzo 2013, dunque in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento (2 ottobre 2013) ed alla instaurazione del giudizio di primo grado.

Ne discende che la capacità processuale della suddetta società era venuta meno e conseguentemente anche la legittimazione a rappresentarla dell’ex legale rappresentante.

Orbene, a fronte dell’accertato difetto di capacità, giuridica e processuale, della società, va dichiarata l’improponibilità dell’impugnazione proposta dal legale rappresentante avverso l’avviso di accertamento.

La sentenza impugnata, che non si è dunque attenuta a tali principi di diritto, va pertanto cassata senza rinvio, ex art.382 c.p.c., poichè l’azione, in relazione a debito tributario imputato alla società contribuente, non poteva essere neppure proposta, alla stregua del costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 28187/2013; Cass. 6743/2015; Cass. 15648/2015; Cass.20252/2015).

Passando all’esame del ricorso R.G. n. 2483/2017, merita di essere accolto il terzo motivo, con il quale l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per disintegrità del contraddittorio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Il giudice avrebbe omesso di disporre la necessaria integrazione del contraddittorio pur in presenza di fattispecie di litisconsorzio necessario fra la società ed i soci.

Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass., n. 23096/2012), che il Collegio condivide, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali). Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di litisconsorzio necessario originario.

Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio con conseguente rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018; Cass. n. 1472/2018).

A tali principi non si è attenuto il giudice di appello, avendo omesso di provvedere alla necessaria integrazione del contraddittorio con i soci della società estinta. L’accoglimento della censura determina l’assorbimento dei restanti motivi.

In conclusione, in accoglimento del ricorso n. 19471/2016 la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla società Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C..

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle di legittimità. Inoltre, in accoglimento del terzo motivo del ricorso n. 2483/2017, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, disponendosi la trasmissione degli atti alla CTP di Caserta affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C., altresì provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.:

Riunisce i ricorsi recanti i nn. 19471/2016 e 2483/2017.

Cassa la sentenza resa dalla CTR Campania. Dichiara improcedibile il ricorso avente R.G. n. 19471/2016. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità. Accoglie il ricorso r.g. n. 2483/2017, cassa la sentenza n. 1003/32/16 resa dalla CTR Campania e dichiara la nullità dell’intero giudizio. Rinvia il procedimento alla CTP di Caserta affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società Edil Centro di D.M.E. e C. S.N.C., altresì provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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