Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30961 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30961 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 27152-2015 proposto da:

M1.7

FINANZA & FUTURO BANCA in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in RONLk, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato LUDOVICA D’OSTUNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA ZITIELLO;

– ricorrente contro
DAL POZZO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,
dagli avvocati FRANCESCA ROMANA GORI e GUIDO GORI;

controrícorrente nonché contro

Data pubblicazione: 27/12/2017

DE GIOVANNI ROBERTO;
– intimato avverso la sentenza n. 1083/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 09/06/2015;

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. NIARCO
ROSSETTI.

Rilevato che:
nel 2005 Pier Paolo Dal Pozzo chiese ed ottenne dal Tribunale di
Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti della società Finanza &
Futuro Banca s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la FF”);
a fondamento del ricorso monitorio l’istante dedusse di avere versato
varie somme di denaro a fine di investimento ad un intermediario
incaricato dalla FF; che tuttavia non vi era coerenza tra le somme
versate all’intermediario e gli investimenti da questo effettuati; che di
conseguenza aveva diritto alla restituzione delle somme versate e non
inves tite;
la FF propose opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, deducendo
che al momento della notifica di esso aveva cambiato sede legale; che
nella sua ex sede si era insediata un’altra società appartenente al
medesimo gruppo societario; che la notifica del decreto ingiuntivo era
stata ricevuta dal dirigente degli affari legali di questa seconda società
del gruppo (DAM s.p.a.); invocò, di conseguenza, la nullità della
notificazione del decreto;
con sentenza 16.2.2009 n. 906 il Tribunale di Bologna dichiarò
inammissibile l’opposizione;
la decisione venne appellata dalla FF;

Ric. 2015 n. 27152 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

con sentenza 9.6.2015 n. 1083 la Corte d’appello di Bologna rigettò il
gravame;
per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello fondò la
propria decisione su due distinte rationes decidendi, ovvero:
(a) la notifica del decreto ingiuntivo non era nulla, perché ricevuta da

(b) in ogni caso non vi era prova che la nullità avesse impedito alla FF
di apprendere della notifica, perché era “inverosimile” che la persona
fisica che ricevette l’atto, “in quanto dipendente di una società del medesimo
gruppo”, non avesse poi trasmesso l’atto stesso alla FF;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla FF, con
ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria;
ha resistito con controricorso Pier Paolo Dal Pozzo;

Considerato che:
col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione
degli artt. 145 e 645 c.p.c.;
deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe
ritenuto valida la notificazione del decreto ingiuntivo, sol perché
ricevuta da un dipendente di unii società di capitali appartenente alla
medesima holding della FF (ovvero la società Deutsche .Bafik Group);
premesso che l’appartenenza di due società al medesimo gruppo non le
priva di distinte soggettività giuridiche, la ricorrente prosegue
sostenendo come la notifica alle persone giuridiche deve avvenire
presso la sede, mediante consegna a persona incaricata a ricevere gli
atti, e nessuna di tali circostanze ricorreva nel caso di specie,
il motivo è inammissibile per difetto di decisività;

Ric. 2015 n. 27152 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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persona “non del tutto estranea” alla FF;

le deduzioni della ricorrente sono infatti corrette, e per converso
scorretta fu la decisione impugnata, che con singolare opinione ritenne
valida una notificazione ad una società commerciale eseguita in luogo
diverso dalla sede;
tuttavia, come accennato, la sentenza d’appello poggia su due rationes

validamente censurata; pertanto l’ipotetico accoglimento del primo e
fondato motivo di ricorso non potrebbe condurre alla cassazione della
sentenza impugnata, e di qui discende la sua inammissibilità;
col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., la violazione dell’art. 650 c.p.c.;
sostiene che tale norma sarebbe stata violata perché, una volta provata
dalla FF la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, la mancata
conoscenza dell’atto si sarebbe dovuta presumere ex art. 2727 c.c., e
sarehhe sraro onere del cliente dimostrare invece che la aveva avuto
conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo notificatole fuori sede;
il motivo, per come è stato formulato, deve dirsi infondato;
l’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo se
l’opponente “prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità
della notificcqione o per caso lo. rtuito oJòra maggiore”;
la norma non stabilisce alcuna corrispondenza biunivoca tra la nullità
della notificazione e l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, ma
stabilisce che in tanto la nullità della notificazione legittima
l’opposizione e tardiva, in quanto a causa di essa l’intimato non abbia
avuto conoscenza del decreto;
nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto in fircto che la FF avesse
avuto conoscenza dell’atto, e ciò sul presupposto che fosse
“inverosimile” che la persona fisica che ricevette l’atto,

“in quanto

dipendente di una società del medesimo gruppo”, non l’avesse poi trasmesso
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decidendi, e la seconda di esse — per quanto si dirà – non è stata

alla FF, ed ha di conseguenza escluso

in iure l’ammissibilità

dell’opposizione tardiva;
questa motivazione non viola la regola di cui all’art. 650 c.p.c., perché
ha negato l’ammissibilità dell’opposizione tardiva dopo avere ritenuto
provata la conoscenza del decreto; lo stabilire, poi, se davvero la FF

puro fatto, non sindacabile in questa sede, se non nei casi limite di
irrazionalità manifesta della motivazione (e dunque invocando la
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), ovvero nel caso di
malgoverno degli artt. 2727 e 2729 c.c.: ma nessuna di tali censure
risulta essere stata formulata col ricorso per cassazione;
per quanto attiene, poi, ai precedenti di questa Corte invocati dalla
ricorrente a fondamento del secondo motivo di ricorso, circa la
possibilità di provare per presunzioni i fatti negativi (ovvero, nel
nostro caso, la mancata conoscenza della notifica del decreto
ingiuntivo), non v’è dubbio che l’onere di provare il fatto negativo
possa essere assolto anche col ricorso alle presunzioni semplici (come
stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 14572
del 22/06/2007, invocata anche dalla ricorrente); tuttavia questo
principio non può dirsi violato dalla Corte d’appello sol perché essa ha
ritenuto di potere risalire, dal fatto noto che la notifica fu ricevuta da
una società collegata alla FF, al fatto ignorato che il plico fu trasmesso
a quest’ultima; tale giudizio, infatti, attiene alla valutazione della prova,
e non è sindacabile in questa sede;
piuttosto, in relazione alla particolarità del caso (accettazione del piego
da parte di persona qualificata come “addetto”; e trasferimento della
sede con petinanenza di altra società del gruppo), sarebbe stato onere
della odierna ricorrente articolare prova sulle ragioni per cui il soggetto
ricevente non aveva provveduto, né poteva provvedere, alla rimessione
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avesse o non avesse potuto aver.e conoscenza dell’atto, è questione di

del plico, ovvero vi aveva provveduto in tempo non utile per
consentire la tempestiva conoscenza dell’atto;
col terzo motivo la FF lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la
violazione dell’art. 2700 c.c.;
sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato

intendeva proporre avverso la relazione di notificazione del decreto
ingiuntivo;
il motivo è, in primo luogo, assorbito dal rigetto del secondo motivo di
ricorso;
in ogni caso, anche questo motivo sarebbe inammissibile per difetto di
rilevanza: infatti nessuna delle circostanze che la FF vorrebbe
dimostrare attraverso la querela di falso è stata negata dalla Corte
d’appello, ovvero:
– che il decreto fu notificato fuori dalla sede legale;
– che la persona cui fu consegnato il piego non era dipendente della
banca;
come già rilevato, infatti, la Corte d’appello ha deciso la vicenda ad
essa sottoposta in base ad una considerazione di puro fatto, ovvero
l’avvenuta conoscenza del decreto da parte della FF; tale ratio decidendi,
per un verso, non è sindacabile in questa sede, riguardando una
valutazione di merito; e per altro verso rispetto ad essa è irrilevante
accertare se davvero il decreto fu o non fu notificato in luogo diverso
dalla sede legale, ed a persona non incaricata dalla FF, dal momento
che tali circostanze non sono state affatto negate dal giudice del
gravame;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;.
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inammissibile l’istanza di querela incidentale di falso, che essa

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

P.q.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Finanza & Futuro Banca s.p.a. alla rifusione in favore di
Pier Paolo Dal Pozzo delle spese del presente giudizio di legittimità,
che si liquidano nella somma di curo 2.200, di cui 200 per spese vive,
oltre I.V.A.., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Finanza &
Futuro Banca s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2017.

legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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