Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30960 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 29/11/2018), n.30960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 22941/2014 r.g. proposto da:

P.M.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale

figlio legittimo del defunto P.P., rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Prof. Ennio Amodio, nonchè dagli Avvocati Agostina Delle Fave e

Brunella Ariganello, con i quali elettivamente domicilia presso lo

studio di quest’ultima in Roma, alla via G. Nicotera n. 29.

– ricorrente –

contro

RCS MEDIAGROUP s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), incorporante per

fusione di RCS Quotidiani s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Avv. G.A.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dagli Avvocati Caterina Malavenda e Valentino

Sirianni, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, alla via Carlo Pessaglia n. 11.

– controricorrente –

e

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, (cod. fisc. (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

procuratore speciale rag. Gi.Fa., rappresentato e difeso,

ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede

domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il

17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che, con ordinanza interlocutoria del 5 novembre 2018, n. 28084, la Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – con il cd. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale degli ordinamenti interno e sovranazionale;

considerato che la decisione di questo giudizio postula la trattazione di problematiche affatto connesse alla suddetta questione, sicchè ne è opportuno il suo differimento in attesa del descritto, invocato intervento delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza ad esse rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 28084 del 5 novembre 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA