Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30960 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19156/2018 proposto da:

O.S. rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Giacci

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Termoli, via

M.Pagano, n. 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 949/2018 del Tribunale di Campobasso,

depositato il 9/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.S. cittadino originario della Nigeria propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, da un lato ha ritenuto che le vicende esposte non fossero riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, dall’altro ha rilevato la scarsa credibilità del racconto del richiedente, in quanto lo stesso risultava generico ed inattendibile, non avendo il richiedente circostanziato le ragioni per le quali non si era rivolto all’autorità del proprio paese, limitandosi ad affermare che il padre era morto in prigione.

Il tribunale ha escluso che nell’area geografica di provenienza sia ravvisabile una situazione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo, che si articolare in una pluralità di censure, denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per essersi il tribunale discostato dal racconto del richiedente, il quale aveva riferito che le persecuzioni ai suoi danni, poste in essere dal padre della fidanzata, erano sostanzialmente di natura religiosa, posto che l’uomo, di fede musulmana, non approvava la relazione della figlia con il richiedente, di religione cristiana.

La seconda censura denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, nonchè l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi da parte del tribunale.

La prima censura è infondata.

Non sussiste, infatti, nè il vizio di omessa pronuncia, che postula la mancata decisione del giudice di merito su una determinata domanda o eccezione e non anche su una deduzione o un fatto storico allegato dalla parte, nè l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che la circostanza asseritamente omessa, vale a dire la religione musulmana del padre della fidanzata è priva di decisività, sia in ordine alla valutazione di credibilità complessiva della narrazione, sia alla sussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, incompatibile con l’ambito privato della vicenda.

E’ viceversa meritevole di accoglimento la seconda censura, che lamenta la mancata attivazione dei poteri officiosi da parte del tribunale, in ordine all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie il tribunale di Campobasso si è limitato ad affermare che nell’Edo State non è in atto una violenza indiscriminata e che esso non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso, senza peraltro in alcun modo circostanziare tali affermazioni ed indicare le fonti internazionali utilizzate.

L’accoglimento di tale censura assorbe l’esame del secondo motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione; il decreto impugnato va annullato e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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