Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3096 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15719/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

Contro

V.G. e A.R., elett.te domiciliati in

Roma, alla via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avv.

Carolina Valensise, da cui sono rapp.ti e difesi, unitamente

all’avv. Claudio Ascoli, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/1/12 della Commissione Tributaria

Centrale, sez. di Ancona, depositata in data 8/5/2012, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 195/1/12, depositata in data 8 maggio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Centrale, sez. di Ancona, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 194/4/1993 della Commissione Tributaria di II Grado di Ancona;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso in relazione all’annualità 1982, con cui erano stati recuperati a tassazione redditi da capitali contestati ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria sulla base della presunzione di distribuzione agli stessi dei maggiori ricavi accertati in capo alla società;

3. la CT di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso limitando il maggior reddito accertato a quello derivante dalla detrazione di costi non fatturati; la CT di II grado aveva dichiarato estinto il giudizio a seguito del condono ottenuto dalla società;

4. La CT Centrale aveva respinto il ricorso dell’Ufficio evidenziando che in assenza di un accertamento definitivo a carico della società nulla poteva essere preteso dai soci;

5. avverso la sentenza della CTC, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 24 giugno 2013, affidato a tre motivi; i contribuenti resistevano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con nota del 6 ottobre 2017 i contribuenti hanno depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Osserva che.

1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati, fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dai contribuenti risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. con nota del 24.1.2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’avviso di accertamento oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto e formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

4. In materia questa Corte ha già affermato che: “In tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017), poichè la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse” (Vedi Cass. n. 12017 del 2020).

5. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

5.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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