Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3096 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27582-2015 proposto da:

I.D., (alias E.D.) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 14208/2015 V.G. del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 27582/2015 il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., osserva quanto segue.

I.D. (alias E.D.) ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma del 16.10.2015, che ha convalidato il provvedimento di trattenimento del Questore, a seguito di provvedimento di espulsione del Prefetto di Viterbo del 2.10.2015.

Con il ricorso la parte evidenzia la violazione di legge ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, con particolare riferimento all’assenza delle condizioni legittimanti il provvedimento, essendo entrata in Italia al solo scopo di richiedere protezione internazionale in relazione al proprio paese di provenienza (Nigeria).

Evidenzia la parte la contraddittorietà della motivazione del provvedimento del Tribunale di Roma nell’aver riscontrato effettivamente la provenienza della I. da paese a rischio, con esclusione dunque della pretestuosità della richiesta di protezione internazionale, per giungere tuttavia a convalidare il provvedimento di trattenimento ritenendo sussistente il pericolo di fuga a causa di mancanza di radicamento sul territorio e mancanza di mezzi per mantenersi.

Rileva in conclusione la parte come le condizioni allegate dal Tribunale quali indicative del pericolo di fuga rappresentino condizioni fisiologiche del richiedente asilo, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato.

Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale” (Cass. Sez. 6 -1 n. 17407/2014, Acierno, Rv.632265), nonchè che: “In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero” (Cass. Sez. 6 – 1, n. 24415/2015, De Chiara, Rv. 637982).

La disciplina oggetto di valutazione considera la ricorrenza di pericolo di fuga con valutazione “effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’art. 13, commi 5, 5.2 e 13, nonchè al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”.

La formulazione normativa del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, la sua considerazione sistematica e l’interpretazione letterale dello stesso, evidenziano la necessità della ricorrenza di condotte specifiche e specificamente poste in essere dallo straniero al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente il pericolo di fuga.

Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dal Tribunale in senso non conforme a tale previsione, evidenziando ragioni a supporto del provvedimento espulsivo, identificate in modo generico e senza alcun specifico riferimento ai presupposti di fatto indicati dalla previsione di legge al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente un pericolo di fuga della ricorrente.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

Considerato:

che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione;

che in conclusione il ricorso va accolto.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la decisione impugnata ed annulla il provvedimento del Tribunale di Roma del 16.10.2015.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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