Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30958 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18217/2018 proposto da:

A.U., rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Varone del foro

di Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,

Viale Monte nero, n. 70;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 11641/2018 del Tribunale di Milano, depositato

il 26/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.U., cittadino originario del Pakistan, propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano, pubblicato il 26.4.2018, che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato la mancanza di credibilità e la contraddittorietà del racconto del richiedente, il quale ha dichiarato di aver lasciato il paese di origine nel settembre 2014, in quanto la cessione di un terreno di proprietà del padre per costruirvi una chiesa aveva scatenato la reazione violenta di un gruppo estremista islamico, i cui componenti avevano ferito il padre ed ucciso la zia del richiedente.

Il tribunale ha altresì escluso che nell’area geografica di provenienza del richiedente fosse allo stato ravvisabile una situazione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale ed ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 8, lamentando che il tribunale ha ritenuto scarsamente credibile il ricorrente, omettendo di valutare la denuncia, non rinvenuta in atti, in cui vengono narrate le circostanze dell’aggressione sfociata nell’uccisione della zia e nel ferimento del padre.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis e 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione alla mancata costituzione dell’Amministrazione convenuta ed alla mancata trasmissione di tutta la documentazione da parte della Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 7 e 8, nonchè l’illegittimità del provvedimento in relazione alla mancata videoregistrazione del colloquio del ricorrente nella fase amministrativa.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per la violazione dei parametri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e l’inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione del rigetto della protezione umanitaria.

Deve, per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il secondo motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza e del procedimento.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto, evidentemente, escluso che la mancata costituzione dell’amministrazione convenuta abbia alcuna conseguenza sulla regolarità del giudizio.

Del pari infondata la censura relativa alla mancanza della videoregistrazione, atteso che il tribunale ha non solo fissato udienza di comparizione, adempimento di per sè sufficiente ad escludere la nullità dedotta (cfr. Cass., 5/07/2018, n. 17717; Cass., 13/12/2018, nn. 32318 e 32319; Cass., 31/01/2019, n. 2817), ma ha altresì proceduto a sentire il richiedente.

Risulta, inoltre, che la commissione territoriale abbia messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, mentre, con riferimento all’unico documento prodotto dal richiedente innanzi alla Commissione territoriale e che non risulta agli atti, deve escludersi la decisività dello stesso, atteso che, secondo quanto rilevato dalla Commissione medesima, mancava sia la firma del denunciante che dell’autorità di polizia.

I motivi rimanenti, in virtù della loro connessione, vanno unitariamente esaminati e sono infondati.

Conviene premettere che, come questa Corte ha già rilevato, la valutazione di credibilità dello straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito(Cass. 3340/2019).

Orbene nel caso di specie il tribunale, con apprezzamento adeguato e conforme ai parametri valutativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente rilevando che il racconto appariva vago e poco circostanziato in relazione al nucleo centrale della narrazione, vale a dire l’aggressione subita presso la casa familiare.

Il tribunale ha infatti rilevato che la dinamica dell’evento e le ragioni dell’aggressione risultavano poco chiare: da un lato non era stato il richiedente a vendere il terreno ed inoltre la chiesa cristiana, la cui edificazione avrebbe scatenato l’aggressione, alla fine è stata effettivamente costruita e la famiglia del richiedente ha continuato a vivere nel villaggio anche dopo l’aggressione.

Come già rilevato, inoltre, sussistono fondati dubbi sull’autenticità della denuncia, la quale risulta priva della firma del denunciante e dell’autorità di polizia.

Quanto infine alla censura avverso il mancato riconoscimento protezione della umanitaria è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente medesimo, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il mezzo è peraltro del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione al Ministero delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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