Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30957 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 29/11/2018), n.30957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7627/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., Società Unipersonale in Liquidazione, in persona

dei liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Doria Guido, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. a socio unico in Liquidazione, in persona

del curatore fallimentare Studio associato Sappa – Ambroso –

Sanvito, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta n. 70,

presso lo studio dell’avvocato Lotti Massimo, che io rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bertolini Arnaldo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO;

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

PREMESSO

che:

– la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 257/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania di declaratoria del fallimento della (OMISSIS) srl Società Unipersonale in liquidazione (società facente parte del Gruppo Palese-La Vela), su istanza su istanza “in riassunzione” del PM, stante lo stato di insolvenza della società;

– era accaduto che il Tribunale di Verbania aveva revocato, con decreto L. Fall., ex art. 173, l’ammissione al concordato preventivo della società ed aveva, contestualmente, dichiarato il Fallimento della stessa società, su istanza del PM, provvedimenti questi che erano stati entrambi impugnati dinanzi alla Corte d’appello di Torino: la Corte territoriale, con sentenza del 2015, aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso il decreto di revoca del concordato preventivo ed aveva dichiarato la nullità della sentenza di dichiarazione di fallimento, per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata comunicazione alla società debitrice dell’istanza di fallimento, con rimessione degli atti al Tribunale;

– nella sentenza qui impugnata, del 2016, in relazione all’eccepita irritualità dell’istanza del PM in riassunzione, la Corte d’appello ha rilevato che la doglianza afferiva, in realtà, al merito della causa; con riguardo poi all’eccezione di litispendenza, sollevata dalla reclamante (la quale aveva dedotto di avere proposto ricorso per cassazione avverso la pregressa sentenza del 2015 della Corte d’appello di Torino), la Corte distrettuale ha rilevato che una sentenza formalmente “unica” può contenere diverse statuizioni, ciascuna delle quali suscettibile di passare autonomamente in giudicato in difetto di impugnazione, e, nella specie, era stata impugnata soltanto la statuizione relativa alla declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto di revoca del concordato non anche quella relativa alla nullità della declaratoria di fallimento (essendo del tutto irrilevante la censura riguardante il complessivo regolamento delle spese); inoltre, ad avviso della Corte distrettuale, non vi era rapporto di pregiudizialità tra la procedura di concordato e quella per la dichiarazione di fallimento e non vi era dunque necessità di sospensione della procedura di fallimento, in attesa della definizione di quella attinente al concordato;

– avverso la suddetta sentenza, la (OMISSIS) srl a socio unico in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl a socio unico in liquidazione (che resiste con controricorso); le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO

che:

– è opportuno disporre rinvio del ricorso a N.R. onde consentirne la trattazione congiunta con altri ricorsi riguardanti altre società del medesimo Gruppo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo, al fine di consentire la trattazione congiunta del ricorso con altri ricorsi riguardanti altre società del medesimo Gruppo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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