Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30957 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30957 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 28111-2014 proposto da:
SCUDERIA NIARWINS SRI. DI

& ANTONIO

MARCIALIS, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NONIENTANA n.257, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DANILO BUONGIORNO;

– ricorrente contro
WAVE INVESTMENT PARTNERS S.R.L., in persona
dell’Amministratore Delegato, in qualità di mandataria di HAYWAWE
SPV S.R.L. dell’attività di gestione e recupero del portafoglio crediti
pecuniari facenti capo alla BMW Bank GmbH (già BMW
FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA), elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 27/12/2017

RONL-k, VIALE AMERICA n.93, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI LUSCHI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 15809/2013 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 12/12/2013;

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
nel 2012 la società BMW Financial Services Italia s.p.a. (il cui credito
sarà, in corso di causa, ceduto alla società Havwave SPV s.r.1.,
rappresentata volontariamente nel presente giudizio di legittimità dalla
società Wave Investment Partners s.r.1.; d’ora innanzi, per brevità,

sempre e comunque “la I laywave”) chiese ed ottenne un decreto
ingiuntivo nei confronti della società Scuderia Marwins S.r.l. (d’ora
innanzi, per brevità, “la Scuderia”);
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la società ricorrente
allegò di avere erogato un finanziamento alla Scuderia per l’acquisto di
un autoveicolo marca BMW, e che l’intimata si era resa morosa nella
restituzione del finanziamento, per l’importo di circa C 68.000;
la Scuderia propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo;
il Tribunale di Milano, con sentenza 12 dicembre 2013 n. 15809,
rigettò l’opposizione;
la Corte d’appello di Milano, con ordinanza pronunciata ai sensi
dell’articolo 348 bis c.p.c. in data 26 settembre 2014, dichiarò
inammissibile l’appello proposto dalla Scuderia;
JL

il ricorso’q)roposto sulla base di quattro motivi: il primo rivolto contro
l’ordinanza, gli altri contro la sentenza di primo grado;
Ric. 2014 n. 28111 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ha resistito la Haywave con controricorso;

Considerato che:
la difesa della ricorrente in data 1 giugno 2017 ha depositato nella
Cancelleria di questa Corte la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Milano il 3 aprile 2017, con la quale è stato dichiarato il fallimento della

il sopravvenuto fallimento della Scuderia non ha conseguenze nella
presente sede, dal momento che il giudizio di legittimità è dominato
dall’impulso d’ufficio, ed in esso uon trovano applicazione né gli artt.
300 e 301 c.p.c. in tema di interruzione del processo, né l’art. t. 43 1.
fall. (come modificato dall’art. 41 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella
parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’internione del
processo” (ex multis, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 17450 del
17/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 8685 del 31/05/2012; Sez. L,
Sentenza n. 21153 del 13/10/2010);
col primo motivo di ricorso, rivolto contro l’ordinanza pronunciata in
grado di appello, la Scuderia lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3,
c.p.c. la violazione dell’articolo 348 bis c.p.c.;
sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto il
gravame da essa proposto privo di ragionevole probabilità di
accoglimento, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c.;
il motivo è manifestamente inammissibile; dal momento che
l’ordinanza pronunciata in grado di appello ai sensi dell’articolo 348 bis
c.p.c. non è impugnabile per cassazione, salvo il caso in cui col ricorso
si denuncino vizi propri dell’ordinanza o del giudizio di appello, non
mutuati dalla decisione di primo grado (come stabilito dalle Sezioni
Unite di questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016):
ipotesi, questa, non ricorrente nel presente giudizio, nel quale la

Ric. 2014 n. 28111 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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società Scuderia Marwins S.r.l.;

ricorrente si duole proprio della valutazione che la corte territoriale
affatto sui motivi di merito dell’appello;
col secondo motivo di ricorso (che la ricorrente illustra dopo paragrafo
contraddistinto dal numero “due”, ma che non costituisce
oggettivamente una censura avverso il provvedimento impugnato),

dell’oggetto di causa”, la Scuderia sostiene una tesi così riassumibile:
(-) essa aveva stipulato un contratto di finanziamento con la società
BMW Financial Italia, in virtù della quale quest’ultima avrebbe versato
al venditore dell’autoveicolo il relativo prezzo, mentre la Scuderia si era
impegnata alla restituzione rateale del finanziamento;
(-) l’autoveicolo oggetto del finanziamento era stato rubato;
( ) ergo, la Scuderia dal momento del furto non era stata più tenuta al

pagamento alla restituzione delle rate di mutuo del finanziamento;
il motivo è manifestamente infondato, dal momento che

res perit

domino, e il furto della cosa comprata non esonera l’acquirente
dall’obbligo di restituire il denaro ricevuto dal terzo per il pagamento
del prezzo d’acquisto;
col terzo motivo la ricorrente, senza precisare formalmente in quale,
tra i cinque vizi previsti dall’articolo 360 c.p.c., intenda sussumere la
propria censura, nella sostanza deduce che erroneamente il Tribunale
avrebbe integralmente rigettato l’opposizione, nonostante alcune delle
rate di mutuo delle quali la BMW pretese il pagamento fossero state già
pagate;
il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico
accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede; vale la pena,
comunque, soggiungere che il motivo non indica nemmeno quale, fra i
vizi elencati dall’articolo 360 c.p.c., intende evocare; che la sostanza
della censura consiste piuttosto nella denuncia di un vizio di
Ric. 2014 n. 28111 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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motivo che la ricorrente intitola genericamente “erronea valuta ione

motivazione, così come previsto disciplinato dall’oramai abrogato
articolo 360, n. 5, c.p.c.; che l’illustrazione del motivo si fonda su
risultanze documentali riguardo alle quali non è stato osservato l’onere
di esatta indicazione prescritto dall’articolo 366, n. 6, c.p.c.; infine,
anche a voler inquadrare d’ufficio il motivo in esame come denuncia di

totale genericità;
con un ambiguo quarto motivo di ricorso la ricorrente dichiara* di
“contestare anche la legittimità della condanna ex articola 96, colma terzo, t:p.c.,
inflitta alla Scuderia”;
l’estremo ermetismo di tale deduzione non consente a questa -Corte di
stabilire se, con essa, la ricorrente abbia inteso formulare una
autonoma censura; in ogni caso, anche se così fosse, essa sarebbe
palesemente inammissibile, per la totale mancanza di qualsiasi
illustrazione, in violazione del principio di cui all’articolo 366, n. 6,
c.p.c.;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2012; •
ad esso, pertanto, è applicabile l’art. 96, comma 3, c.p.c., nel testo
aggiunto dall’art. 45, comma 12, della 1. 18 giugno 2009, n. 69, il quale
stabilisce che “in ogni caso, quando pronuncia sulle „spesevi sensi dell’ad. 91, il
giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento., a
favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”;
tale norma, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, della legge
teste citata, si applica “ai giudki instaurati dopo la data della sua entrata in
vigore”;

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un vizio di violazione di legge, esso sarebbe inammissibile per la sua

ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte ritiene che agire o
resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la
propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza
dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver
adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza

nel caso di specie, la ricorrente ha proposto una impugnazione
sostenendo tesi giuridiche collidenti in modo frontale con principi
giuridici

secolari,

ovvero di scontata. ovvietà;

essa infatti:
(a) ha sostenuto che il perimento .della cosa pagata con un
finanziamento erogato da un terzo, esonera l’acquirente dall’obbligo di
restituzione del finanziamento;
(b) ha censurato in sede di legittimità i conteggi effettuati dal giudice di
merito, inerenti la quantificazione del credito restitutorio azionato in
via monitoria dal finanziatore;
sostenere tesi così distanti da principi giuriaci pacifici e ‘risalenti, per di
più espressamente sanciti dal codice civile, e non frutto di
interpretazioni, ad avviso di questa Corte costituisce una ipotesi
(almeno) di colpa grave;
la ricorrente va di conseguenza condannata d’ufficio, ai sensi dell’art.
96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della parte intimata, in
aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a
titolo di risarcimento del danno;
tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento
l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di
giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226
c.c. nell’importo di euro 3.200;

Ric. 2014 n. 28111 sez. M3 – ud. 13-07-2017
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dell’infondatezza della propria posizione;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

P.q.m.

( ) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna la Scuderia Marwins s.r.l. alla rifusione in favore di Wave
Investment Partners s.r.1., nella qualità di cui in epigrafe, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che ‘si liquidano nella somma di curo
3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna la Scuderia Marwins s.r.l. al pagamento in favore di Wave
Investment Partners s.r.1., nella qualità di cui in epigrafe, della somma
di curo 3.200;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n.. 115, per il versamento da parte di Scuderia
Marwins S.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2017.

legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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