Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30957 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17265/2018 proposto da:

F.H., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Dal Medico

del foro di Trento, elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 351/2018 del Tribunale di Trento, depositato

l’11/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.H. cittadino originario dell’Iraq propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Trento, pubblicato l’11.5.2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto la domanda di protezione internazionale era stata già presentata dal richiedente in Germania.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo la violazione del diritto di tutela giurisdizionale;

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice omesso di decidere il ricorso nel merito;

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme del reg. UE 603/2013, nonchè della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

I motivi che, in quanto afferiscono alla medesima questione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario(Cass. Sez.U. 30 marzo 2018 n. 8044)

Ne discende che il Tribunale di Trento non poteva, sostituendosi all’Unità di Dublino, dichiarare inammissibile il ricorso per essere stata già avanzata dal richiedente domanda di protezione in Germania (Cass. 31675/2018).

Il decreto impugnato va dunque annullato e la causa va rimessa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento, in diversa composizione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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