Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30956 del 27/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30956 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 7069-2016 proposto da:
DARIMA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 82, presso Io studio dell’avvocato LEONIDA CARNEVALE,
che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
COLONNA MARCANTONIO, COLONNA PROSPERO, COLONNA
STEFANO, COLONNA LAURENTIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
ZENO ZENCOVICH, che li rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato GIUSEPPE GUELI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 6816/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/12/2015;

Data pubblicazione: 27/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Marcantonio Colonna, Laurentia Colonna, Prospero Colonna e

e Fabio Croce, quest’ultimo in qualità di titolare della Edizioni Libreria
Croce, avverso la sentenza n. 19316, depositata il 30 settembre
2010, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda
proposta dai Colonna e volta ad ottenere il risarcimento del danno previo accertamento incidentale dei reati di diffamazione e di offesa
alla memoria del defunto principe Marcantonio Colonna asseritamente subito dagli attori a seguito della pubblicazione dei libri
“Le Celate” e “Un principe, una suora, un incesto” scritti da Francesca
Darima ed editi da Fabio Croce, titolare della Edizioni Libreria Croce,
caratterizzati da contenuti – a loro avviso – lesivi dell’onore e della
reputazione del loro avo e della famiglia Colonna in generale.
Resistette al gravame la sola Darima, chiedendone il rigetto
mentre il Croce, nella dedotta qualità, restò contumace.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6816/2015,
pubblicata il 10 dicembre 2015, accolse il gravame e, per l’effetto, in
totale riforma dell’impugnata sentenza, condannò in solido gli
appellati al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di
euro 30.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, nonché alle spese
del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale e nei confronti dei soli
Colonna, Francesca Darima ha proposto ricorso per cassazione basato
su un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso Marcantonio
Colonna, Laurentia Colonna, Prospero Colonna e Stefano Colonna.

Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-2-

Stefano Colonna proposero appello nei confronti di Francesca Darima

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art.
380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

2. Con l’unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di
norme di diritto — Omessa ovvero insufficiente motivazione (Art. 360,
n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché art. 360, n.
5 c.p.c.)», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in
cui la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il danno non
patrimoniale ricorrendo alla prova presuntiva, senza che gli attori
abbiano neppure tentato di dimostrare l’impossibilità di fornire
specifica prova del danno.
2.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia «omessa
o insufficiente motivazione», così come indicato nella rubrica del
motivo, senza che vi sia, peraltro, al riguardo specifica
argomentazione nell’illustrazione del mezzo, evidenziandosi che, alla
luce del testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella
formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto
2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più
configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione
della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo
all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che
il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di
nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod.
proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord.,
16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord.,
Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-3-

motivazione semplificata.

8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014,
secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all’esame
non sussistente — si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione.
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure
precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come
da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo

Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-4-

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.

rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 del
codice di rito, ripropone, come del resto chiaramente indicato nella
rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema
censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile come già sopra evidenziato – al caso di specie.
2.2. Il motivo è, invece, infondato in relazione alle censure
veicolate ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ..
Si osserva che, secondo l’ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa
sede, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla
lesione di diritti inviolabili della persona, non è

in re ipsa,

ma

costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e
provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass., ord., 24/09/2013,
n. 21865) prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni
semplici (v. Cass. 14/05/2012, n. 7471; Cass. 18/11/2014, n. 24474,
Cass. 31/07/2015, n. 16222).
A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una
prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza
anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio
convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale,
istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori
sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti
costitutivi della domanda o dell’eccezione. Spetta, pertanto, al giudice
di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-5-

Nella specie, la ricorrente, lungi dal proporre doglianze nel

individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e
valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di
fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di
legittimità (Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 2/04/2009, n. 8023;
Cass. 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101)

di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa,
la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con
criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e
nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una
somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non
economico (Cass. 5/12/2014, n. 25739; v. anche Cass. 16/07/2002,
n. 10268, secondo cui la liquidazione del danno morale conseguente
alla lesione dell’onore o della reputazione è rimessa alla valutazione
equitativa del giudice).
Nel caso di specie la Corte di merito ha affermato che i fatti
narrati nei libri oggetto di causa e riportati a p. 6 della sentenza
impugnata «denunciano condotte turpi oltre che illecite attribuite al
principe Colonna, e pertanto gravemente infamanti per la memoria
dell’asserito autore di tali nefandezze e lesive del decoro e del
prestigio di tutta la famiglia», che «i fatti riferiti dalla Darima, oltre
che di dubbio interesse pubblico, sono rimasti a livello di mera
enunciazione non essendo stato indicato dalla scrittrice alcun
elemento, sia pure indiziariamente valutabile, a sostegno delle gravi
accuse formulate ed espresse anche senza rispetto del limite della
continenza», che gli epiteti utilizzati con riferimento al principe
Colonna, di per sé dotati di efficacia lesiva e travalicanti i requisiti
minimi di forma che devono caratterizzare l’esercizio del diritto di
critica, «pur se specificamente riferiti a persona ormai defunta,
determinando il travisamento dell’identità personale e dei tratti
salienti di essa, esplicano pregiudizievoli riflessi sul decoro degli eredi
Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-6-

Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema

a causa della falsa raffigurazione delle qualità morali del comune
ascendente di questi ultimi» e che, tenuto conto delle considerazioni
appena riferite e «in assenza di un interesse pubblico alla conoscenza
di vicende di carattere del tutto personale e familiare, le storie “vere”
narrate nei due libri sono da ritenere senza alcun dubbio diffamatorie

della famiglia intera, con conseguente lesione dell’integrità morale di
cui devono rispondere … l’autrice dei due libri e l’editore che ha
diffuso le pubblicazioni».
La medesima Corte, precisato che, trattandosi di danno
conseguenza, il danno morale non può ritenersi danno in re ipsa ma
va allegato e dimostrato anche con il ricorso alla prova presuntiva,
ove non sia possibile fornire prova specifica dello stesso, ha affermato
che «la prova del pregiudizio subito può agevolmente desumersi sulla
base dei presumibili effetti negativi che i libri in questione erano
idonei a produrre sugli attori per effetto della divulgazione delle
disonorevoli quanto indimostrate condotte attribuite ad un illustre
rappresentante di una famiglia notoriamente nobile, antica e
prestigiosa come quella romana dei Colonna» e ha ritenuto che «il
pubblico disdoro correlato alla divulgazione dell’immagine di un
ascendente degli attori raffigurato come persona dedita a commettere
stupri ed incesti, come in fin dei conti si sostiene nei divulgati scritti,
abbia prodotto, secondo un criterio di normalità, una particolare
sofferenza morale nei soggetti lesi» ed ha, infine, precisato che «la
natura stessa del danno impone una liquidazione mediante criteri
equitativi che devono tener conto, da un lato, della gravità degli
addebiti mossi all’ascendente degli attori e del conseguente disonore
derivato alle persone degli eredi, dall’altro della mancata allegazione
di elementi per valutare l’effettiva diffusione dei due libri, che può
comunque ritenersi ben modesta risultando editi da una casa editrice
di livello locale».
Ric. 2016 n. 07069 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-7-

della memoria del principe Marcantonio Colonna infangando la dignità

Così motivatamente decidendo, la Corte di merito ha fatto
corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
3. Il ricorso va, pertanto, conclusivamente rigettato.
4.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.
Il Presidente

5.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA