Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30955 del 27/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30955 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BELLINI UBALDO
ORDINANZA
sul ricorso 24640-2013 proposto da:
CARISSIMI GIACOMINA e GALIANO SPARTACO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato CARLO TARDELLA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
SCIPIONI DANIELA e SCIPIONI ROBERTO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO,
che li rappresenta e
difende;
– con troricorrenti nonchè da
SCIPIONI OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
CAIANIELLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Data pubblicazione: 27/12/2017
Contro
CARISSIMI GIACOMINA e GALIANO SPARTACO, come sopra
domiciliati e rappresentati;
– con troricorrenti –
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2017 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del giudizio per rinuncia.
Ritenuto che Giacomina Carissimi e Spartaco Galiano
hanno proposto ricorso per cassazione, nei confronti di Daniela
e Roberto Scipioni, avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Roma, di cui in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale
per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n.
15969/2004, avente ad oggetto la domanda di trasferimento
ex art. 2932 cod. civ. di un immobile o in subordine la
risoluzione per inadempimento del relativo preliminare di
compravendita;
che Daniela e Roberto Scipioni hanno resistito con
controricorso;
che, a sua volta, Osvaldo Scipioni ha ricorso, nei
confronti di Giacomina Carissimi e Spartaco Galiano, per la
cassazione della medesima sentenza della Corte d’Appello di
Roma, che ha accolto l’appello ordinando il rilascio
dell’immobile in favore degli appellanti;
che Giacomina Carissimi e Spartaco Galiano hanno
resistito con controricorso.
Ritenuto che, con atti in data 6/11/2014, le parti
personalmente – premesso di essere addivenute ad un bonario
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avverso la sentenza parziale n. 4837/2012 della CORTE
componimento della vicenda — hanno rinunciato agli atti ed
all’azione, sia come ricorrenti che come controricorrenti,
accettando le rispettive rinunzie;
che detti atti sono sottoscritti dale parti e dai difensori.
Considerato che, alla luce di quanto sopra e visto il
processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive
accettazioni delle rinuncie, nulla va statuito sulle spese;
P. Q. M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Roma, 8 novembre 2017
Il Presi tete
Lina atera
Ro m a ,
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2017
combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il