Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30954 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14230-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CAVE 17,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO BARBIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MADDALENA GIULIANA RACHIELI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1653/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 10 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da Rosa Pettoruta nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto medesimo al pagamento dell’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2007;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, il mancato assolvimento da parte dell’allora ricorrente della prova in ordine al dedotto rapporto lavorativo di bracciantato agricolo;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Pettoruta, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’INPS non ha svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli arrt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 100 e 246 c.p.c., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inattendibilità delle dichiarazioni rese(in contrasto con gli elementi di fatto risultanti dal verbale ispettivo elevato a carico del titolare dell’azienda agricola presso la quale la ricorrente avrebbe operato quale bracciante agricola, elementi che deponevano piuttosto per la dismissione dell’azienda stessa, da due testimoni che, in quanto operanti come operaie agricole presso la medesima azienda ed interessate dal medesimo provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, risultavano portatrici di un interesse convergente con quello della ricorrente;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., la ricorrente censura la lettura operata dalla Corte territoriale degli elementi di fatto emergenti dal predetto verbale ispettivo e la prevalenza ad essi accordata sul piano probatorio rispetto alle ulteriori circostanze ivi indicate oltre che alle richiamate testimonianze;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi l’impugnazione proposta nella mera confutazione della valutazione che, in conformità al principio del libero apprezzamento del giudice del merito, la Corte territoriale ha discrezionalmente operato con riguardo alla rilevanza probatoria degli elementi di fatto acquisiti in sede istruttoria;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver l’Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA