Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30953 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14215-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE NIATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

BOMID S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2071/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 27 maggio 2016, la Corte d’Appello di Napoli, nel pronunziarsi in sede di gravame sull’opposizione proposta dalla Bomid S.r.l. nei confronti dell’INPS a fronte del credito contributivo da questo azionato, confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, limitando l’accoglimento della stessa alla declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti relativi ai mesi di febbraio e dicembre 1995 e marzo 1996;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter tenere in considerazione gli atti interruttivi della prescrizione depositati dall’INPS, tardivamente costituitasi in primo grado, ostandovi il sistema delle preclusioni;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di acquisire al giudizio gli atti interruttivi della prescrizione in quanto non tempestivamente prodotti dall’Istituto tardivamente costituitosi in primo grado; che il motivo merita accoglimento, dovendosi ritenere la rilevanza processuale degli atti interruttivi già prodotti in primo grado dall’INPS, pur tardivamente costituitasi, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 4.5.2017, n. 10790), per il quale nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado;

che, pertanto, discostandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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