Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30952 del 27/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.27/12/2017),  n. 30952

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catania con sentenza depositata il 7.12.2014 – accogliendo l’impugnazione proposta da A.S.M. e M.L.M. contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater, dal locale Tribunale (sez. distaccata di Mascalucia) – ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione proposto nei loro confronti da T.A. nel maggio 2012 per ottenerne la condanna al pagamento del compenso per lavori edili eseguiti in un immobile di loro proprietà.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale, richiamato il principio della rilevanza della dimora abituale in tema di notificazioni e del valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche circa il luogo di residenza, ha ritenuto che la presunzione di residenza effettiva potesse ritenersi superata dal fatto che presso quell’indirizzo vi risiedeva il conduttore dal 17.1.2012, come risulta dal contratto di locazione prodotto e dal fatto che lo stesso affittuario ricevette anche un anno dopo la notifica del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado e dell’atto di precetto.

Secondo la Corte etnea poteva dunque ritenersi dimostrato da parte delle convenute che queste all’epoca della notifica dell’atto di citazione non risiedevano effettivamente a (OMISSIS) (ove invece risiedeva stabilmente il conduttore dell’immobile, cittadino americano), ma sia pur presuntivamente entrambe a (OMISSIS).

2 Contro tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi a cui resistono con controricorso l’ A. e la M. deducendo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., per tardivo deposito dello stesso.

3 Con ordinanza interlocutoria 16.5.2017, la sesta sezione civile-2, rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza ai sensi degli artt. 375 e 376 c.p.c..

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1-1.2 Con i primi due motivi il T. deduce violazione degli artt. 140 e 325 c.p.c. (col secondo motivo richiama altresì l’art. 332 c.p.c.), rimproverando alla Corte di Appello di avere errato nel ritenere nulla la notifica dell’atto di citazione, trattandosi invece di notifica regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza anagrafica, non potendo essere il notificante a conoscenza dell’esistenza di un domicilio diverso ove eseguire la formalità. Richiama, mediante trascrizione, il contenuto delle attestazioni contenute nella relata di notifica.

1.3 Col terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c., per non avere la Corte d’Appello preso in considerazione le attestazioni dell’ufficiale giudiziario nella relata di notifica.

1.4 Col quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2704 e 2729 c.c., per avere la Corte d’Appello, ai fini della prova contraria sulla residenza effettiva, errato nel dare rilievo all’esistenza del contratto di locazione dell’appartamento sede della residenza anagrafica. Rileva in proposito il ricorrente di avere tempestivamente eccepito l’inopponibilità di tale contratto per mancanza di registrazione e, quindi, di data certa, sicchè la presunzione utilizzata dalla Corte d’Appello si rivelava priva dei requisiti di gravità, rilevanza e precisione.

1.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe dedotto un elemento indiziario insussistente (la residenza di fatto di entrambe le convenute a (OMISSIS)) e riporta al riguardo le osservazioni svolte nella comparsa di costituzione in appello.

1.6 Col sesto ed ultimo motivo il T. deduce la violazione degli artt. 116,163 e 362 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato la mancata contestazione della residenza anagrafica di madre e figlia in (OMISSIS).

2 I primi due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria per il comune riferimento alla regolarità della notifica dell’atto introduttivo – sono fondati.

E’ bene subito precisare che il caso sottoposto all’esame di questa Corte non concerne la validità della notifica eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell’atto (non coincidente con quella anagrafica), validità già affermata dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del rilievo del valore meramente dichiarativo delle difformi risultanze anagrafiche (v., tra le altre, Cass. n. 6101 del 2006, n. 5076 del 1999): si versa, invece, nella ipotesi, speculare rispetto alla prima, di notifica eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell’atto, in realtà dimorante stabilmente altrove.

Con riguardo a detta ipotesi, come più volte affermato da questa Corte, ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso (v. Sez. 1, Sentenza n. 19473 del 2007 non massimata; v, anche sentenze nn. 16941 del 2003, n. 2230 del 1998, n. 10248 del 1991).

E’ stato precisato in giurisprudenza che la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 16/05/2006 Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 Rv. 568061; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 Rv. 634482).

Nel caso di specie la conoscenza da parte dell’attore della effettiva residenza delle due convenute a Milano (oggetto di specifica richiesta di prova per testi articolata in appello) era stata espressamente contestata (v. pag. 6 comparsa di costituzione T. in appello) e di ciò la Corte di merito avrebbe dovuto prendere atto: di conseguenza, anzichè concentrarsi unicamente sulla prova della dimora effettiva delle due convenute a (OMISSIS), la Corte etnea avrebbe dovuto porsi l’ulteriore problema dell’inosservanza o meno, da parte del notificante (il T.), dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, perchè solo nella prima ipotesi, avrebbe potuto poi dichiarare la nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici.

Tale verifica non risulta effettuata e pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania che colmerà la lacuna attenendosi ai citati principi e provvedendo all’esito anche sulle spese. Resta logicamente assorbito l’esame delle altre censure.

PQM

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA