Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30950 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESI Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20076-2017 proposto da:

M.D., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO QUAGLIATO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FERIALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con contratto di appalto del 27 novembre 2008 Best s.r.l. affidava a (OMISSIS) s.r.l. la realizzazione di 22 appartamenti per un corrispettivo complessivo di Euro 1.100.000,00; le parti convenivano che tra di loro si sarebbe attuata una permuta per il valore complessivo di Euro 390.000,00; in attuazione di tale accordo, poi, con contratti preliminari di compravendita immobiliari conclusi tra l’aprile e il luglio 2009, (OMISSIS) prometteva di acquistare tre distinti appartamenti con relative pertinenze al prezzo indicato. Nel corso del 2009 insorgevano per (OMISSIS) le difficoltà finanziarie che l’avrebbero poi condotta al fallimento nel maggio 2010. Tra la fine del 2009 e l’inizio 2010, proprio in considerazione di tali difficoltà, venivano risolti i tre contratti preliminari di compravendita; con accordo del 10 febbraio 2010 era inoltre stabilito che l’importo versato da (OMISSIS) per Euro 118.800,00, a titolo di acconto sull’acquisto di uno dei tre immobili -importo che avrebbe dovuto essere restituito alla stessa (OMISSIS) in ragione della intervenuta risoluzione – dovesse essere corrisposto a D.M. Termoidraulica di D. e A.M. & C. s.a.s.: con “atto di cessione del credito in luogo di adempimento” in pari data era quindi convenuto che una parte del debito di (OMISSIS) nei confronti di D.M. fosse estinto mediante la cessione del suddetto credito di Euro 118.800,00; in forza di tale accordo la cessionaria liberava (parzialmente) la cedente dall’obbligazione da essa in precedenza assunta con la nominata D.M..

2. – A seguito della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS), il curatore agiva in giudizio chiedendo la revocatoria fallimentare della suddetta cessione di credito: la domanda L.fall. ex art. 67, comma 1, n. 2, (quindi basata sull’esistenza di un atto estintivo del debito non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento) veniva accolta e il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda proposta, dichiarava l’inefficacia del pagamento eseguito dalla società poi fallita attraverso la nominata cessione del credito.

3. – In sede di gravame, per quanto qui interessa, la declaratoria di inefficacia era confermata. A fronte della censura di D.M. circa la mancata prova offerta dalla curatela quanto al versamento, da parte della fallita, dell’acconto sul prezzo di Euro 118.800,00 (evenienza da cui l’appellante faceva discendere la nullità del contratto di cessione del credito per inesistenza dell’oggetto e la riconduzione dell’operazione posta in atto all’ipotesi dell’adempimento del terzo), la Corte di merito osservava che non era determinante l’esistenza di un versamento in denaro (quello asseritamente eseguito da (OMISSIS) in acconto sul prezzo della compravendita degli appartamenti), risultando invece decisiva la circostanza per cui la fallita vantava, nei confronti di Best, un credito per il corrispettivo maturato a fronte dell’esecuzione dei lavori. Rilevava, infatti, che tale circostanza, risultante dalla documentazione in atti e mai posta in discussione dall’appellante, conferiva pieno valore alla cessione della correlativa ragione creditoria della fallita in favore di D.M..

4. – La sentenza della Corte di Venezia, pubblicata il 19 maggio 2017, è impugnata per cassazione da M.D. e M.A., nella qualità di soci accomandatari della cancellata società D.M. Termoidraulica, facendo valere un unico motivo di impugnazione. La curatela resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente lamenta ultrapetizione, cioè violazione di legge per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c.. Rileva, in sintesi, che la curatela fallimentare aveva fondato l’esistenza del credito avendo riguardo al versamento, da parte della società in bonis, della somma di Euro 118.800,00 a Best, mentre la Corte di appello aveva inteso respingere l’appello attribuendo rilievo all’esistenza del credito maturato da (OMISSIS) per l’esecuzione dei lavori, ritenendo così non determinante, ai fini della statuzione, la prova dell’esistenza di un versamento in denaro; ad avviso dell’istante, pertanto, il giudice distrettuale aveva introdotto nel processo un titolo nuovo e diverso da quello fatto valere dal fallimento a sostegno delle proprie domande, così alterando la causa petendi della domanda proposta.

2. – Il motivo non appare fondato.

La trascrizione dell’atto di citazione in primo grado contenuta nel ricorso per cassazione (pagg. 2-4) non evidenzia affatto che la curatela, nell’agire in giudizio, abbia specificamente dedotto che il credito vantato dalla fallita (OMISSIS) nei confronti di Best per Euro 118.800,00 nascesse dal pagamento della detta somma eseguito dalla prima nei confronti della seconda (pagamento divenuto indebito per effetto della risoluzione dei contratti preliminari di compravendita, in forza dei quali sarebbe stato corrisposto l’acconto, della misura indicata, da parte del promittente venditore). Vero è, all’opposto, che in base alla narrativa del richiamato atto introduttivo, gli intercorsi accordi tra le parti prevedevano che (OMISSIS) s.r.l. avrebbe ricevuto, “a deconto degli importi dovuti in forza del (…) contratto di appalto, in permuta, tre appartamenti, per l’importo complessivo di Euro 390.000,00”. Fu proprio la curatela, dunque, a precisare che, in base alle intese raggiunte, l’acquisto si sarebbe attuato non già attraverso il materiale pagamento di un prezzo in denaro, quanto, piuttosto, attraverso la defalcazione di una parte dell’importo dovuto alla società in bonis quale corrispettivo dell’appalto. Sempre in base a quanto esplicitato nel ricorso per cassazione, la curatela risulta aver riferito, in modo per la verità abbastanza generico, di “importi versati” da (OMISSIS) a titolo di acconto sul prezzo di vendita solo allorquando lo stesso Fallimento aveva esposto il contenuto dell’accordo risolutorio del 10 febbraio 2010.

La Corte di appello ha ricostruito la vicenda ritenendo, come accennato, che con la predetta risoluzione le parti diedero atto di quale fosse la parte di corrispettivo che, in ragione delle opere fino ad allora realizzate, avrebbe integrato, per così dire, il pagamento della prima parte del prezzo di vendita (quella pari a Euro 118.800,00); secondo la sentenza impugnata, dunque, gli interessati, nell’occasione, intesero dare atto che, sciolto il preliminare, a (OMISSIS) competeva la somma corrispondente alla parte del proprio compenso precedentemente imputato ad acconto sul prezzo. Così infatti si esprime la pronuncia gravata: “(R)isulta del tutto congruo ciò di cui entrambe le parti hanno dato atto concordemente, ossia che (OMISSIS) aveva effettuato un “pagamento” id est aveva realizzato opere per un ammontare riconosciuto dalle parti di Euro 118.000 e che le competeva, dunque, la restituzione di tali anticipi rispetto alla controprestazione rappresentata dalla acquisizione della proprietà delle unità immobiliari promesse in vendita”.

In considerazione di quanto fin qui esposto, l’ultrapetizione è da escludere.

Anzitutto, la curatela fallimentare, nell’agire in giudizio, non ha affatto prospettato, come si è detto, che con riguardo alla richiamata somma di Euro 118.800,00 fosse stato mai operato un vero e proprio versamento. Con riguardo, poi, al contenuto dell’atto di risoluzione, la Corte di appello ha inteso chiarire quale ne era, a suo avviso, il significato: un significato che, si ripete, non doveva correlarsi a preesistenti versamenti in acconto, ma doveva invece raccordarsi alla maturazione del credito di (OMISSIS) per una parte dei lavori posti in atto in esecuzione del contratto di appalto; e sul punto, mette pure conto di rammentare che la stessa Corte di merito ha dato puntualmente atto, quasi a voler corroborare tale sua chiave di lettura, di come il credito in questione fosse documentalmente provato e non risultasse, anzi, nemmeno contestato.

Ora, la detta soluzione interpretativa, in sè considerata, sfugge, con tutta evidenza, al sindacato di legittimità, giacchè l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito (Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168); nè i ricorrenti hanno del resto formulato specifiche censure circa l’attività interpretativa, vertenti sul vizio di motivazione o sulla violazione dei canoni ermeneutici.

Una volta chiarito, poi, che il ricorso per cassazione non fornisce indicazioni quanto alla deduzione, da parte della curatela, del materiale versamento dell’acconto sul prezzo, si deve concludere nel senso che alla sentenza impugnata potrebbe essere al più imputato di aver operato una propria ricostruzione della vicenda controversa. Ma ciò non basta a dar ragione del denunciato vizio di ultrapetizione. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209; Cass. 20 giugno 2008, n. 16809).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 quater, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA